CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 05935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26568-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] l 1A; - intimata - avverso la sentenza n. 3628/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 393-A udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26568 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Premesso che: 1.in causa su avvisi di accertamento ai fini Irpef degli anni 2002 e 2003, emessi dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.38, comma 4, del d.P.R. 600/73, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando come elemento di contenuto induttivo, in particolare, l'acquisto di azioni per €337.500,00 effettuato dalla Alati il 28 giugno 2006, a fronte della omissione di dichiarazione per l'anno 2002 e di una dichiarazione di reddito pari a zero per l'anno 2003, la CTR della Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha, per quanto ancora interessa, dichiarato gli avvisi illegittimi ritenendo non potersi dare rilievo all'acquisto di azioni nell'anno del 2006 in quanto "evento sintomatico di maggior reddito relativo ad annualità diversa dalle due cui inerisce l'avviso di accertamento, insuscettibile di essere valutato a ritroso"; 2.avverso tale sentenza l'Agenzia ricorre violazione dell'art.38 del d.P.R. n.600 del 1973. 3. la contribuente è rimasta intimata; considerato che: 1. il ricorso è fondato. L'art.38, comma 4, del d.P.R. n.600 del 1973 stabiliva nella versione applicabile ratione temporis (ossia testo antecedente alla modifica apportata dall'art.22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010) che: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta". Il successivo comma 5 stabiliva che "Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti"; 2. la CTR, con l'escludere la rilevanza "a ritroso" rispetto agli anni d'imposta 2002 e 2003, è andata in contrasto con l'art.38, comma 5, del d.P.R. n.600 del 1973; 3.il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame oltre che per la liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame, oltre che per le spese, alla commissione regionale della Calabria in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022, svolta con modalità da remo