CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 33043/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania aveva confermato il provvedimento del 17 dicembre 2022 con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato , la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 319 cod. pen.. Ne denunciava vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche in conseguenza della nullità delle risultanze delle intercettazioni, e delle esigenze cautelari. Fissata l'udienza e disposta la trattazione orale, in data 25 maggio 2023 è pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, sostenuta da sopravvenuta earenza_clunter_esse -alla:proposizione . 2.Tuttavia, nel silenzio del rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processale, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921), segue all'adottata declaratoria la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 maggio 2023 Il