CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 17424/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ALIBERTO Luisa - imputata del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n.74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (la Corte ha invece dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, con riferimento all'ulteriore reato di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo); rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che la prima doglianza presenti connotazioni reiterative rispetto ad una motivazione che appare del tutto immune da rilievi qui deducibili, sia quanto all'elemento oggettivo del reato (essendo le scritture oggetto di occultamento state precedentemente in possesso del consulente LIONTI, ed essendo la produzione del reddito e del volume di affari emersa attraverso le indagini condotte mediante spesometro: cfr. pag. 7), sia quanto all'elemento soggettivo (cfr. pag. 8), sia anche quanto alla ritenuta inconsistenza della tesi difensiva concernente la distruzione dei documenti a seguito di allagamento dei locali, in difetto di specifici elementi idonei a comprovare l'evento (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, avuto riguardo alla diffusa motivazione della Corte territoriale che ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche valorizzando, tra l'altro, i numerosi precedenti a carico della ALIBERTO per reati inerenti lo svolgimento di attività di impresa (cfr. pag. 9); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P P.Q.M•1 4 026 Funz:, 12ti4np