CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23721/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 21 ottobre 2025, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 674, cod. pen., alla pena di 200 euro di ammenda e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale fondava il giudizio di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sugli atti acquisiti con l'accordo delle parti: annotazione di polizia giudiziaria, relazione ASP nonché querela del 26.12.2020, sporta dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava che, per l'ennesima volta, il davanzale e il pavimento del proprio balcone era bagnato da urina, dichiarandosi sicuro che si ,haattasse dell'urina del - cane appartenente alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], trarnite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando sei motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione dell'art 606, comma 1, lett. b) e c), in relazione agli artt. 78, comma 1, lett. d), e 573 -bis cod., proc. pen.La difesa si duole dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha ammesso la costituzione di parte civile, nonostante l'atto non avesse i crismi previsti dalla • legge, per la mancata indicazione delle ragioni della domanda ai fini degli effetti civili. La difesa sottolinea che l'atto di parte civile non riporta neppure l'esatto ammontare del danno patito. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce la nullità della sentenza e del giudizio che si è celebrato, poiché il Tribunale ha condannato la ricorrente sulla base del contenuto di atti per i quali non era stato prestato consenso all'acquisizione ed utilizzabilità, in violazione degli artt. 431 e 493 cod. proc. pen. Si sottolinea che la difesa aveva dato il consenso ad acquisire la nota di polizia giudiziaria del 25.12.2020, ma non all'utilizzabilità delle dichiarazioni delle persone presenti al momento dell'arrivo della volante e, in particolare, dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e della madre [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si osserva che, nel riportare le dichiarazioni delle persone presenti sui luoghi, a parere della difesa, il [OSCURATO:PERSONA] ha violato il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. 2.3 Con il terzo motivo, si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 63 e 64, cod. proc. pen., perché la ricorrente avrebbe dovuto ricevere gli avvisi di legge, in quanto già di fatto indagata, mentre alla madre andava rappresentata la possibilità di astenersi dal rispondere, in quanto prossimo congiunto di persona sottoposta ad indagini. Si sottolinea che il giudizio è stato celebrato nelle forme del rito ordinario e, quindi, non si può ritenere che le diverse violazioni o irregolarità siano state sanate a seguito della scelta del rito abbreviato. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 674 cod. proc. e art. 192 cod. proc. pen.. Si osserva che non è stata fornita la prova che l'imputata vivesse presso la casa della propria madre e gli elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità, ossia la nota dell'amministratore di condominio e la relazione dell'Asp di Palermo, non forniscono alcun apporto utile. Si evidenzia che la nota dell'amministratore di condominio è inviata al padre della ricorrente e, quanto al sopralluogo ASP, si legge chiaramente anche in sentenza che verosimilmente quanto lamentato dal [OSCURATO:PERSONA] si riferiva all'abitazione della Lecce, a dimostrazione del fatto che non sono emerse prove certe. Si osserva, inoltre, che non è stato accertato che il versamento delle deiezioni dell'animale siano state tali e tante e ripetute nel tempo, perché vi è stato un solo controllo effettuato dalla polizia giudiziaria, così che non può ritenersi integrato il reato di cui all'art. 674 cod. pen. Si sottolinea anche che la motivazione sull'elemento soggettivo del reato è apodittica. 22.5 Con il quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La difesa lamenta l'omessa motivazione in relazione alla determinazione della pena, di cui non si indica né la pena base, né l'aumento per la continuazione, e né si spiega il motivo per cui è stata applicata la pena pecuniaria anziché la detentiva. La difesa sottolinea che la sentenza non illustra le ragioni per cui è stata negata alla ricorrente la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.6 Con il sesto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La difesa lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed escludere la punibilità del reo, in ragione della particolare tenuità del fatto. Si sottolinea che il giudice ha applicato la sola pena pecuniaria, a riprova della particolare tenuità del fatto, e che la ricorrente è incensurata e, quindi, il suo comportamento non può ritenersi "abituale". 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto il rigetto del ricorso. Si osserva, relativamente al primo motivo di ricorso, che la costituzione di parte civile è stata ritenuta dal giudice di merito conforme al dettato dell'art. 573, comma 1-bis cod., proc. pen., non rilevandosi difetti contenutistici. Quanto al secondo motivo di ricorso, si rileva come la sentenza impugnata abbia dato atto del consenso delle parti all'acquisizione dell'annotazione di polizia giudiziaria del 25 dicembre 2020. Si sottolinea che il terzo motivo è generico, mentre infondato è il quarto motivo di ricorso, in quanto non è necessario, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 674 c.p., che la condotta lesiva abbia cagionato un effettivo nocumento; che infondato è anche il quinto motivo, in quanto l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale; che, infine, è inammissibile la richiesta di applicazione dell'art. 131 -bis cod. pen., in quanto non è stata formulata dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e, in ogni caso, l'entità del danno e la gravità della condotta, reiterata nonostante i solleciti ricevuti, certamente sono elementi utili a rendere il fatto di reato esorbitante dai criteri fissati dall'art. 131-bis cod. pen. 4. La difesa di parte civile, in data 17 maggio 2026, ha trasmesso una memoria con la quale ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso della difesa poiché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e vizi processuali, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita nel giudizio di legittimità. La difesa evidenzia che l'atto di costituzione è stato ritualmente effettuato ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. d) e 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. e che la liquidazione equitativa del danno nella misura di euro 1.500,00 appare congrua e conforme ai principi elaborati dalla3 egiurisprudenza, tenuto conto della natura della condotta accertata e del pregiudizio subito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. L'art. 78 comma 1, lett. d), come novellato dal d. Igs. 150/2022, prevede che la costituzione di parte civile debba contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli «effetti civili». Il legislatore è quindi intervenuto sull'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., al fine di meglio regolamentare l'innovativa regola - introdotta nel comma 1-bis dell'art. 573 cod. proc. pen. - del passaggio della domanda risarcitoria dal giudizio penale a quello civile, in ipotesi di impugnazione per i soli interessi civili, dopo la verifica sulla non inammissibilità dell'atto svolta dal giudice penale. Ebbene, l'eventualità del passaggio da una sede all'altra dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano "la domanda agli effetti civili". Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel nuovo contesto normativo, non può più bastare a integrare la causa petendi di cui all'art. 178, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, ma diviene necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente alle forme previste nel giudizio civile. In sostanza, ai fini dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, non è più sufficiente fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato, ma è necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli, nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa: le ragioni della domanda devono essere illustrate secondo gli stilemi dell'atto di citazione nel processo civile, in base a quanto prevede oggi l'art. 163 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., con l'esposizione in modo chiaro e specifico delle stesse (cfr. Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01). Ebbene nel caso in esame, nell'atto di costituzione della parte civile non vi è un mero richiamo al capo di imputazione, ma vengono evidenziate in modo preciso e dettagliato le ragioni della domanda ed indicato l'esatto ammontare del danno patrimoniale patito, quantificato in euro diecimila, mentre per il danno non patrimoniale si rinvia alla somma che sarà determinata nel corso del giudizio (cfr. atto di costituzione). 2. Manifestamente infondati sono il secondo e terzo motivo, che possono essere trattati unitariamente, in quanto attinenti all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputata e dalla di lei madre. L'affermazione della penale responsabilità dell'imputata si fonda sull'annotazione di polizia giudiziaria e sugli altri atti, acquisiti con l'accordo delle 4parti e, come tali pienamente utilizzatili almeno con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputata. Ritiene, invero, il Collegio che siano utilizzabili le dichiarazioni rese dal prossimo congiunto nel corso delle indagini preliminari, ancorché viziate da nullità in relazione all'omesso avviso della facoltà di astensione, in quanto trattasi di nullità relativa (Sez. 4, n. 13648 del 13/3/2026; Sez. 1, n. 23719 del 17/05/2024, A.; Rv. 286905 - 01; Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, S., Rv. 273219 - 01), che risulta sanata dal consenso espresso all'acquisizione della annotazione di polizia giudiziaria nella quale dette dichiarazioni sono contenute, consenso che rende utilizzabile l'atto nella sua interezza (da ultimo, analogo principio è stato affermato con riferimento al giudizio abbreviato da Sez. 1, n. 30901 del 22/02/2022, Bartolini, Rv. 283362 - 01 e Sez. 1, n. 54427 del 30/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268649 - 01). Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dall'imputata, non si comprende se siano spontanee dichiarazioni e, come tali, utilizzabili, oppure siano state sollecitate dalla polizia giudiziaria e, quindi, inutilizzabili. In ogni caso, giova evidenziare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, allorché venga dedotta l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, incombe sul ricorrente l'onere di illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza concreta che l'eventuale espunzione di tale elemento sarebbe idonea a spiegare sull'impianto motivazionale della decisione impugnata, secondo il criterio della c.d. "prova di resistenza". In altri termini, gli elementi probatori ritenuti inutilizzabili devono risultare tali da incidere in modo determinante sulla struttura argomentativa del provvedimento censurato, scardinandone la coerenza logica complessiva e introducendo profili di radicale incompatibilità tali da comprometterne la tenuta giustificativa (Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218-01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; da ultimo, Sez. 4, n. 33194 del 24/06/2025, Pini, non massimata). Nel caso in esame, la difesa non ha in alcun modo evidenziato la rilevanza e la decisività delle dichiarazioni asseritamente inutilizzabili. Infatti, il giudice ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputata sulle dichiarazioni della persona offesa e sugli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria. 3. Manifestamente infondato è il quarto motivo. La difesa lamenta che non vi è prova che l'imputata vivesse a casa della propria madre, dove è stata trovata solo perché era il giorno di Natale. A prescindere dalla circostanza che dagli atti risulta che l'imputata risieda proprio nel luogo dove è stato effettuato il sopralluogo, la stessa risponde nella 5sua qualità di proprietaria del cane, circostanza non contestata dalla difesa. Nella sentenza impugnata si legge che la persona offesa aveva specificato agli operanti che già in passato, aveva proceduto per le vie legali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del cane, anche per episodi più gravi. A fronte di tale quadro probatorio era onere della difesa allegare degli elementi dai quali desumere che l'imputata non viveva nell'abitazione dei familiari e che non era proprietaria del cane. Infatti, nell'ordinamento processuale penale, spetta all'imputato, ove la pubblica accusa abbia assolto al proprio onere probatorio, anche in forza di presunzioni o di massime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di cd. "vicinanza della prova", acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva. (Sez. 6, n. 13873 del 12/02/2026, Spadafora, Rv. 289780 - 01) Nel caso in esame, il giudice, con una motivazione priva di profili di illogicità, ha ritenuto pienamente attendibile la persona offesa, le cui dichiarazioni hanno trovato riscontro negli accertamenti della polizia giudiziaria che, recatasi sul posto, ebbe modo di constatare come il balcone del denunciante [OSCURATO:PERSONA] fosse imbrattato di liquido giallastro, verosimilmente urina del cane di proprietà dell'imputata. Si precisa che risulta provato, anche sulla base della documentazione acquisita, non contestata dalla difesa, che non si è trattato di un episodio isolato, bensì dell'ultimo di una serie di fatti analoghi, già segnalati dalla persona offesa all'amministratore di condominio e all'ASP. La difesa sollecita una rivalutazione dei dati istruttori, non consentita in questa sede. E' pacifico che il reato di getto pericoloso di cose ha di regola carattere istantaneo e, solo eventualmente, natura permanente, essendo ravvisabile la permanenza solo quando le illegittime emissioni siano connesse all'esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo. (Sez. 3, n. 5016 del 18/12/2024, dep. 2025; Sez. 3, n. 1301 del 09/11/2016, dep. 2017, Rv. 269413 - 01). Corretta, quindi, è la qualificazione giudica della condotta, in quanto secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di una condotta omissiva che può essere integrata dalla omessa custodia di animali qualora sia derivato il versamento di deiezioni animali atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (Fattispecie nella quale le deiezioni liquide di alcuni cani, lasciati incustoditi dal proprietario sul balcone, si riversavano nell'appartamento sottostante). (Sez. 3, n. 32063 del 12/06/2008, Imperadori, Rv. 240832 — 01; Sez. 3, n. 50758 del 29/09/2016).6 c/Invero, con il termine "molestia alla persona" deve intendersi ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano; ne deriva che tale idoneità deve essere accertata, dal giudice di merito, identificando la natura delle cose gettate e ricostruendo le concrete modalità della condotta; in proposito, infatti, l'art. 674 c.p. sanziona colui che getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone (Sez. III, n. 14963 del 22/11/2022, dep. 2023). Si sottolinea, con motivazione che non può essere oggetto di censure perché priva di profili di illogicità o contraddittorietà, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla luce delle reiterate condotte analoghe tenute dall'imputata, sintomatiche della volontà deliberata di non adempiere correttamente al dovere di cura e di custodia del proprio cane e di restare indifferente alle conseguenze dello sversamento delle deiezioni dell'animale e al pregiudizio che ne deriva ai condomini e, in particolare, all'odierna parte lesa. Nella motivazione della sentenza si precisa anche che i danni subiti dalla parte lesa sono diretta conseguenza del versamento delle deiezioni del cane, idonei ad imbrattare il balcone dell'appartamento della parte lesa. 4. Manifestamente infondato è il quinto motivo. In ordine al trattamento sanzionatorio, il [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e ha ritenuto "congrua" la pena di duecento euro.tai evtsb, Non è, quindi, ravvisabile alcun vizio denunciabile in sede di legittimità nella dosimetria della Corte territoriale. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una7 Oelspecifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto "congrua" la pena irrogata, valutando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, dunque, non è censurabile in questa sede perché non è frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Il giudice non ha applicato la continuazione, motivo per il quale è assente sul punto la motivazione. Le circostanze attenuanti generiche non sono state chieste in primo grado e, quindi, la richiesta di applicazione è tardiva, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Infatti, il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696 - 01; Sez. 2, n. 41141 del 18/11/2025). 5. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso. Dalla lettura della sentenza emerge che la difesa non ha chiesto, nel giudizio di primo grado, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che non può essere dedotta per la prima volta in questa sede. Al riguardo, questa Corte ha affermato che in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01; Sez. 1, n. 14897 del 20/1/2026). 6. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. 7. A carico dell'imputato devono essere altresì poste, in ragione del principio della soccombenza, le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte8 co/civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano, tenuto conto dell'impegno profuso nel presente procedimento e della memoria presentata, in euro 3.167,00. P.Q.M