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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 22535/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querelaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Bari il 31.01.2025, ha confermato la decisione di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione e 154 euro di multa.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia e affidandosi a un unico motivo con cui denuncia ± - violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato ascrittogli, senza tenere conto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio; - erronea qualificazione giuridica del fatto, che andrebbe ritenuto un furto solo tentato e non consumato, non essendo mai realizzatosi l'impossessamento dei beni descritti in imputazione da parte del ricorrente, per l'intervento delle forze dell'ordine; - improcedibilità per sopravvenuta remissione di querela nel procedimento parallelo a carico dei coimputati, invocando sostanzialmente l'effetto estensivo della remissione stessa e dell'improcedibilità.

3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura relativa all'improcedibilità del reato.

2. I due primi motivi di critica dell'unica censura formulata nel ricorso, riferiti all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica del furto come tentato piuttosto che consumato, sono inammissibili perché genericamente proposti e volti ad ottenere una statuizione più favorevole rivalutando l'esito delle prove a carico del ricorrente.

2.1. Come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza poter procedere ad 2una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, e senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).

Il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma è quello, diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se, nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, mentre non è, invece, consentito opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari anch'essa logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567 - 01).

In altre parole, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2.2. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente e dei suoi due complici, che sono stati sorpresi in flagranza di reato dalla pattuglia di carabinieri che aveva risposto alla segnalazione proveniente dal Consorzio di Bonifica di [OSCURATO:PERSONA], ente ai danni del quale era in corso l'azione predatoria di 164 bottiglie di concime e 9 sacchi di plastica.

Il ricorrente è l'unico dei tre concorrenti nel reato ad essere stato bloccato dagli operanti di polizia giudiziaria durante la fuga, che ha avuto inizio 3immediatamente dopo la condotta, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono stati ritrovati, all'interno dell'auto di proprietà del padre di uno degli altri due coautori, successivamente identificati, alcuni effetti personali del ricorrente, oltre a una tenaglia, custoditi all'interno di un borsone rosso anch'esso risultato di sua proprietà.

Il furgone su cui i tre uomini stavano caricando la refurtiva è risultato, inoltre, provento di furto denunciato nel 2018.

La gravità degli elementi di fatto che hanno condotto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di furto consumato aggravato è, quindi, autoevidente, stante l'arresto in flagranza, il tentativo di fuga e le circostanze stesse dell'arresto, avvenuto quando all'interno del furgone era già stata caricata la refurtiva poi ritrovata dalla polizia giudiziaria.

A fronte di tale logica ricostruzione della sentenza di appello, il ricorso oppone generiche considerazioni sulla riconducibilità all'imputato dei fatti.

2.3. Quanto alla censura relativa alla qualificazione giuridica erronea dei fatti commessi, non può che rammentarsi il principio consolidato in base al quale il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544).

Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato - come accaduto nel caso di specie, in cui la refurtiva era stata già caricata sul furgoncino nella sua disponibilità - consegua anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità delle res sottratte (cfr. tra le altre, Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016).

Né l'intervento della polizia giudiziaria ha rilievo, ancorchè gli agenti stessero monitorando l'azione (Sez. 5, n. 32582 del 04/07/2025, Pengue, Rv. 288677 - 01; Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288010 - 01).

3. Invece è fondata la questione relativa all'improcedibilità del reato per remissione di querela.

3.1. Il delitto di furto contestato all'imputato, aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, nn. 2 e 5, cod. pen., rientra nelle ipotesi di procedibilità a querela previste dal nuovo testo dell'art. 624, terzo comma, cod. pen., modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022. 4Risulta agli atti che, nel procedimento parallelo aperto a carico dei due coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia stata emessa, nei confronti del primo, sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela, mentre, nei confronti del secondo, il reato è stato dichiarato estinto per morte dell'imputato (la difesa ha allegato al ricorso il decreto di citazione nei confronti dei due citati coimputati e il dispositivo della sentenza resa in primo grado, il 27/11/2024).

Risulta, altresì, che la remissione di querela non è frutto di una volontà espressa in un atto formale, bensì è stata desunta implicitamente dalla mancata comparizione della persona offesa regolarmente citata nel processo, cui era stato anche dato avviso che, in caso di mancata comparizione, la sua assenza sarebbe stata intesa come remissione tacita della querela.

Corrispondentemente, l'imputato ha dichiarato di accettare la remissione tacita della querela all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3.2. La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i coimputati che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (da ultimo, vedi Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01).

Il secondo comma dell'art. 155 cod. pen. prevede che la remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.

Il principio è conseguenziale a quello affermato dall'art. 123 cod. pen., secondo cui la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato, e ciò anche senza, ed eventualmente contro, la volontà del querelante (Sez. 3, n. 1654 del 28/11/1997, dep. 1998, Verrastro, Rv. 209570 - 01).

L'effetto estensivo della remissione della querela, previsto dall'art. 155, secondo comma, cod. pen., opera a vantaggio di soggetti diversi da quelli in favore dei quali la remissione è fatta solo in relazione ai reati commessi in concorso con questi ultimi (Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195 - 01, in una fattispecie in cui, a fronte di più reati commessi solo in parte in concorso tra due persone, la Corte ha escluso che gli effetti della remissione di querela intervenuta in favore di uno dei due correi, potessero estendersi anche ai reati perseguibili a querela commessi unicamente dall'altro imputato).

Nei confronti del ricorrente sussistono le condizioni per l'estensione dell'effetto della remissione di querela già operativa nei confronti del coimputato in diverso processo per il medesimo reato commesso in concorso, anche se si tratta di remissione implicita o tacita. 5La natura della remissione, infatti, non ne modifica o riduce gli effetti nei confronti degli altri coimputati del medesimo reato, vieppiù quelli che intendano farne valere le conseguenze.

L'art. 155, secondo comma, cod. pen. non distingue tra remissione espressa e tacita.

Con la recente novella normativa introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 è stato modificato l'art. 152 cod. pen. e si è inserita, al terzo comma, n. 1, l'esplicita previsione che l'ingiustificata comparizione del querelante all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone equivale a rimessione tacita della querela.

Inoltre, dal lato dell'imputato-querelato, la remissione di querela è un atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione, impedendo la declaratoria di improcedibilità.

Infatti, nonostante la rubrica dell'art. 155 cod. pen. sia intitolata «Accettazione della remissione», ciò che normativamente è richiesto dal primo comma è che il querelato non abbia ricusato la remissione, espressamente o tacitamente attraverso il compimento di «fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione».

Questa Corte, peraltro, si è già pronunciata sulla rilevanza della mancata comparizione in udienza del querelato che sia posto a conoscenza della intervenuta rimessione della querela ed ha affermato che, in tal caso, siffatto comportamento integra, ai sensi dell'art. 155, primo comma, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato (Sez.

U, n. 27610 del 25/05/2011, Marano, Rv. 250201).

Alla luce delle considerazioni svolte, deve affermarsi che la remissione tacita di querela, conseguente alla mancata comparizione della persona offesa regolarmente citata con avviso che, in caso di mancata comparizione, la sua assenza sarebbe equivalsa a remissione tacita, è estendibile agli altri coimputati del medesimo reato che non l'abbiano ricusata.

3.3. Ovviamente, la remissione di querela estesa ai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. pen. non deve essere stata ricusata per potere dispiegare i suoi effetti in termini di improcedibilità.

In proposito, di recente, la Corte di cassazione ha chiarito che la produzione in giudizio, da parte del querelato, della remissione della querela, finalizzata alla dichiarazione di estinzione del reato a lui ascritto, equivale, pur in assenza di formale accettazione, alla mancanza di ricusa, idonea a consentire siffatta declaratoria, posto che, in ragione di quanto previsto dall'art. 155, primo comma, cod. pen., l'accettazione della remissione della querela si presume, se non siano rilevabili fatti indicativi di una volontà contraria del querelato il quale sia edotto 6della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare (Sez. 6, n. 30377 del 14/07/2025, P., Rv. 288539 - 01).

Tale principio può essere modellato rispetto alla fattispecie oggi in esame per affermare che la proposizione di un apposito motivo di ricorso per cassazione, utile a far valere l'effetto estensivo della remissione implicita di querela intervenuta in altro procedimento a carico del coimputato del medesimo reato, equivale, pur in assenza di formale accettazione, alla mancanza di ricusa, idonea a consentire siffatta declaratoria, posto che, in ragione di quanto previsto dall'art. 155, primo comma, cod. pen., l'accettazione della remissione della querela si presume, se non siano rilevabili fatti indicativi di una volontà contraria del querelato, il quale sia edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare.

Nel caso all'esame del Collegio, vi sono attestazioni evidenti, invece, della volontà del querelato ricorrente di voler accettare la remissione implicita, remissione che ha inteso far valere con il motivo di ricorso per cassazione con cui ha invocato l'improcedibilità dell'azione penale per il reato a lui ascritto.

4. Alla luce di quanto sin qui esposto, il reato deve ritenersi improcedibile nei confronti del ricorrente per remissione di querela.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela.

Le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla P.Q.MLA4M, ...i.4111~11447th..) [OSCURATO:PERSONA] 39,7CANCLt !ERE u.SvER1-0 Sabr na eltnonte 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querelaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Bari il 31.01.2025, ha confermato la decisione di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione e 154 euro di multa. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia e affidandosi a un unico motivo con cui denuncia ± - violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato ascrittogli, senza tenere conto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio; - erronea qualificazione giuridica del fatto, che andrebbe ritenuto un furto solo tentato e non consumato, non essendo mai realizzatosi l'impossessamento dei beni descritti in imputazione da parte del ricorrente, per l'intervento delle forze dell'ordine; - improcedibilità per sopravvenuta remissione di querela nel procedimento parallelo a carico dei coimputati, invocando sostanzialmente l'effetto estensivo della remissione stessa e dell'improcedibilità. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura relativa all'improcedibilità del reato. 2. I due primi motivi di critica dell'unica censura formulata nel ricorso, riferiti all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica del furto come tentato piuttosto che consumato, sono inammissibili perché genericamente proposti e volti ad ottenere una statuizione più favorevole rivalutando l'esito delle prove a carico del ricorrente. 2.1. Come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza poter procedere ad 2una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, e senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). Il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma è quello, diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se, nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, mentre non è, invece, consentito opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari anch'essa logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567 - 01). In altre parole, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente e dei suoi due complici, che sono stati sorpresi in flagranza di reato dalla pattuglia di carabinieri che aveva risposto alla segnalazione proveniente dal Consorzio di Bonifica di [OSCURATO:PERSONA], ente ai danni del quale era in corso l'azione predatoria di 164 bottiglie di concime e 9 sacchi di plastica. Il ricorrente è l'unico dei tre concorrenti nel reato ad essere stato bloccato dagli operanti di polizia giudiziaria durante la fuga, che ha avuto inizio 3immediatamente dopo la condotta, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono stati ritrovati, all'interno dell'auto di proprietà del padre di uno degli altri due coautori, successivamente identificati, alcuni effetti personali del ricorrente, oltre a una tenaglia, custoditi all'interno di un borsone rosso anch'esso risultato di sua proprietà. Il furgone su cui i tre uomini stavano caricando la refurtiva è risultato, inoltre, provento di furto denunciato nel 2018. La gravità degli elementi di fatto che hanno condotto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di furto consumato aggravato è, quindi, autoevidente, stante l'arresto in flagranza, il tentativo di fuga e le circostanze stesse dell'arresto, avvenuto quando all'interno del furgone era già stata caricata la refurtiva poi ritrovata dalla polizia giudiziaria. A fronte di tale logica ricostruzione della sentenza di appello, il ricorso oppone generiche considerazioni sulla riconducibilità all'imputato dei fatti. 2.3. Quanto alla censura relativa alla qualificazione giuridica erronea dei fatti commessi, non può che rammentarsi il principio consolidato in base al quale il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544). Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato - come accaduto nel caso di specie, in cui la refurtiva era stata già caricata sul furgoncino nella sua disponibilità - consegua anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità delle res sottratte (cfr. tra le altre, Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016). Né l'intervento della polizia giudiziaria ha rilievo, ancorchè gli agenti stessero monitorando l'azione (Sez. 5, n. 32582 del 04/07/2025, Pengue, Rv. 288677 - 01; Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288010 - 01). 3. Invece è fondata la questione relativa all'improcedibilità del reato per remissione di querela. 3.1. Il delitto di furto contestato all'imputato, aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, nn. 2 e 5, cod. pen., rientra nelle ipotesi di procedibilità a querela previste dal nuovo testo dell'art. 624, terzo comma, cod. pen., modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022. 4Risulta agli atti che, nel procedimento parallelo aperto a carico dei due coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia stata emessa, nei confronti del primo, sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela, mentre, nei confronti del secondo, il reato è stato dichiarato estinto per morte dell'imputato (la difesa ha allegato al ricorso il decreto di citazione nei confronti dei due citati coimputati e il dispositivo della sentenza resa in primo grado, il 27/11/2024). Risulta, altresì, che la remissione di querela non è frutto di una volontà espressa in un atto formale, bensì è stata desunta implicitamente dalla mancata comparizione della persona offesa regolarmente citata nel processo, cui era stato anche dato avviso che, in caso di mancata comparizione, la sua assenza sarebbe stata intesa come remissione tacita della querela. Corrispondentemente, l'imputato ha dichiarato di accettare la remissione tacita della querela all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.2. La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i coimputati che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (da ultimo, vedi Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01). Il secondo comma dell'art. 155 cod. pen. prevede che la remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata. Il principio è conseguenziale a quello affermato dall'art. 123 cod. pen., secondo cui la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato, e ciò anche senza, ed eventualmente contro, la volontà del querelante (Sez. 3, n. 1654 del 28/11/1997, dep. 1998, Verrastro, Rv. 209570 - 01). L'effetto estensivo della remissione della querela, previsto dall'art. 155, secondo comma, cod. pen., opera a vantaggio di soggetti diversi da quelli in favore dei quali la remissione è fatta solo in relazione ai reati commessi in concorso con questi ultimi (Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195 - 01, in una fattispecie in cui, a fronte di più reati commessi solo in parte in concorso tra due persone, la Corte ha escluso che gli effetti della remissione di querela intervenuta in favore di uno dei due correi, potessero estendersi anche ai reati perseguibili a querela commessi unicamente dall'altro imputato). Nei confronti del ricorrente sussistono le condizioni per l'estensione dell'effetto della remissione di querela già operativa nei confronti del coimputato in diverso processo per il medesimo reato commesso in concorso, anche se si tratta di remissione implicita o tacita. 5La natura della remissione, infatti, non ne modifica o riduce gli effetti nei confronti degli altri coimputati del medesimo reato, vieppiù quelli che intendano farne valere le conseguenze. L'art. 155, secondo comma, cod. pen. non distingue tra remissione espressa e tacita. Con la recente novella normativa introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 è stato modificato l'art. 152 cod. pen. e si è inserita, al terzo comma, n. 1, l'esplicita previsione che l'ingiustificata comparizione del querelante all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone equivale a rimessione tacita della querela. Inoltre, dal lato dell'imputato-querelato, la remissione di querela è un atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione, impedendo la declaratoria di improcedibilità. Infatti, nonostante la rubrica dell'art. 155 cod. pen. sia intitolata «Accettazione della remissione», ciò che normativamente è richiesto dal primo comma è che il querelato non abbia ricusato la remissione, espressamente o tacitamente attraverso il compimento di «fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione». Questa Corte, peraltro, si è già pronunciata sulla rilevanza della mancata comparizione in udienza del querelato che sia posto a conoscenza della intervenuta rimessione della querela ed ha affermato che, in tal caso, siffatto comportamento integra, ai sensi dell'art. 155, primo comma, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato (Sez. U, n. 27610 del 25/05/2011, Marano, Rv. 250201). Alla luce delle considerazioni svolte, deve affermarsi che la remissione tacita di querela, conseguente alla mancata comparizione della persona offesa regolarmente citata con avviso che, in caso di mancata comparizione, la sua assenza sarebbe equivalsa a remissione tacita, è estendibile agli altri coimputati del medesimo reato che non l'abbiano ricusata. 3.3. Ovviamente, la remissione di querela estesa ai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. pen. non deve essere stata ricusata per potere dispiegare i suoi effetti in termini di improcedibilità. In proposito, di recente, la Corte di cassazione ha chiarito che la produzione in giudizio, da parte del querelato, della remissione della querela, finalizzata alla dichiarazione di estinzione del reato a lui ascritto, equivale, pur in assenza di formale accettazione, alla mancanza di ricusa, idonea a consentire siffatta declaratoria, posto che, in ragione di quanto previsto dall'art. 155, primo comma, cod. pen., l'accettazione della remissione della querela si presume, se non siano rilevabili fatti indicativi di una volontà contraria del querelato il quale sia edotto 6della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare (Sez. 6, n. 30377 del 14/07/2025, P., Rv. 288539 - 01). Tale principio può essere modellato rispetto alla fattispecie oggi in esame per affermare che la proposizione di un apposito motivo di ricorso per cassazione, utile a far valere l'effetto estensivo della remissione implicita di querela intervenuta in altro procedimento a carico del coimputato del medesimo reato, equivale, pur in assenza di formale accettazione, alla mancanza di ricusa, idonea a consentire siffatta declaratoria, posto che, in ragione di quanto previsto dall'art. 155, primo comma, cod. pen., l'accettazione della remissione della querela si presume, se non siano rilevabili fatti indicativi di una volontà contraria del querelato, il quale sia edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare. Nel caso all'esame del Collegio, vi sono attestazioni evidenti, invece, della volontà del querelato ricorrente di voler accettare la remissione implicita, remissione che ha inteso far valere con il motivo di ricorso per cassazione con cui ha invocato l'improcedibilità dell'azione penale per il reato a lui ascritto. 4. Alla luce di quanto sin qui esposto, il reato deve ritenersi improcedibile nei confronti del ricorrente per remissione di querela. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla P.Q.MLA4M, ...i.4111~11447th..) [OSCURATO:PERSONA] 39,7CANCLt !ERE u.SvER1-0 Sabr na eltnonte 7
Sentenza Cassazione n. 22535/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris