CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 43561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentitele conclusioni del PG r .C.CDLA ' " l udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono per Cassazione, con un unico ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati dei reati di cui agli articoli 512 bis, 648 codice penale, avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Novara che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Novara in data 21.12. 2021 che ha sottoposto a sequestro numerosi preziosi rinvenuti nella disponibilità degli indagati all'esito di una perquisizione che si collocava all'interno di specifiche indagini svolte nei confronti di nomadi, di etnia "sinti piemontesi", dediti prevalentemente alla commissione di furti in abitazione con raggiro di persone anziane. [OSCURATO:PERSONA] subiva anche il sequestro preventivo dell'autovettura Ferrati F 430 ritenuta fittiziamente intestata a tale [OSCURATO:PERSONA] . Deducono i ricorrenti con i primi due motivi di ricorso nullità dell'ordinanza in punto fumus commissi delicti) con riguardo al reato di cui all'articolo 512 bis.c.r. Con il terzo motivo di ricorso lamentano omessa motivazione con riguardo al punto attinente la ragionevolezza temporale tra acquisto dei beni di cui si ipotizza la confisca e commissione del reato che legittima l'ablazione. I ricorsi sono inammissibili. E' opportuno ricordare che contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" (art. 325/1 c.p.p.), per censurare, cioè, "errores in iudicando" o "errores in procedendo" (art. 606, lett. B e C, c.p.p.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (ex plurftnis: S.U. 13.2.2004, F.; S.U. 28.5.2003, P.). Ne consegue che i ricorsi in esame devono essere preliminarmente depurati dalle molte considerazioni di merito, che li gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata, ma anche dei rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione sviluppata dal tribunale del riesame, segnatamente in tema di "fumus commissi delicti" con riguardo all'art. 512 bis c.p. Il Tribunale ha dato atto che la Ferrari sequestrata è stata ceduta da [OSCURATO:PERSONA] dietro pagamento in contanti della somma C 180.000,00 e con scrittura privata a tale [OSCURATO:PERSONA] proprio il giorno di esecuzione dei decreti di perquisizione. Come indicato nel provvedimento impugnato la coincidenza temporale dell'atto di cessione e la presenza del BresHak a bordo del veicolo presso la frontiera con direzione fuori dal territorio italiano ha correttamente porta ritenere configurato il fumus del reato di cui all'articolo 512 bisc;rtante l'evidente finalità elusiva di possibili provvedimenti di prevenzione a carico del Carzaghi. Così come il tribunale ha dato conto che i beni trovati nella disponibilità dei prevenuti risultavano del tutto sproporzionati alla loro situazione reddituale e che non era emerso alcun documento che consentiva di ritenerne giustificato il possesso . Le censure indicate nei motivi oltre che generiche perché reiterano analoghe doglianze avanzate in sede di riesame senza confrontarsi con le dissertazioni del tribunale sono dirette a contestare le argomentazioni dei giudici di merito alle quali oppongono ragioni di diverso segno valutativo. Come tali sono pertanto inammissibili in questa sede. I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favo