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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07163/2025

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16695/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante , rap- presentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec : avv.antonello.ric- [OSCURATO:EMAIL]), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cas- sazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] , inpersona del legale rappresentante ; –intimata – Oggetto:notifica cartella pagamento –contesta- zione contenuto atto noti- ficato –onere prova avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie- monte,n. 1 554 / 6 /20 1 6 , depositata il 19 . 12 .20 1 6 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza della Commissione t ributaria regionale del Piemonte n. 1554/6/2015 depositata il 19.12.2016 veniva rigettato l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi Agenzia delle EntrateRiscossione, avverso la sentenza della Commissione t ributa- riaprovinciale di Verbania n. 1 / 2 /201 5 , la quale aveva accolto il ri- corsodella società in liquidazione [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. avente ad oggetto l’intimazione di pagamento per IVA e sanzioni relativamenteall’anno di imposta 2007.

Ilgiudice di prime cure riteneva che la notifica della cartella di pa- gamento,quale atto recettizio propedeutico all’intimazione di paga- mento, fosse stata ritualmente notificata ex art.26 d.P.R. n.602/1973direttamente dall’agente della riscossione a mezzo po- sta.

Tuttavia, riteneva non assolto l’onere a carico del mittente di fornirela prova dell’esatto contenuto della cartella di pagamento no- tificata,che la contribuente contestava di aver effettivamente rice- vuto, dimostrazione che non poteva fondarsi sulla mera esibizione dellasola cartolina di ritorn o, essendo l’agente della riscossione te- nuto ad esibire la copia integrale della cartella di cui era obbligato alla conservazione per cinque anni ex art.26, comma 4, d.P.R. n.602/1973,adempimento non compiuto nel caso .

Né la produzione dellacopia della cartella in giudizio era idonea a sanare il vulnus ex art.58d.lgs. n.546/1992, trattandosi di nuova prova e non di nuovo documento e come tale preclusa .

Dalla ritenuta assenza di prova della rituale notifica della cartella il giudice derivava l’invalidità dell’intimazionedi pagamento.

La decisione e la motivazione del giu- dicedi prime cure venivano interamente condivise dal la CTR .

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agentedella riscossione deducendo quattro motivi (di cui il secondo articolatoin due sub - cesure) , mentre la contribuente è rimasta inti- mata.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia da parte del giu- dice, incorso in error in procedendo, non avendo deciso sull’ecce- zione di inammissibilità della questione, a dire della ricorrente tardi- vamente introdotta, secondo cui l’agente della riscossione non aveva adempiuto all’onere probatorio proprio circa il contenuto della busta, mentre nel ricorso introduttivo aveva solo contestato la ritualità della notifica a mezzo posta.

2. Il motivo è infondato, dal momento che la CTR ha deciso nel me- rito la questione e così ne ha implicitamente stabilito la tempestività.

3. Con il secondo motivo di ricorso, articolato in due sub censure, viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione de gli art t . 18 e 24 del d.lgs. n.546/1992, per aver il giudice mancato di riconoscere che avrebbe dovuto limitare la decisione al thema proposto nel ricorso introduttivo, che atteneva genericamente alla omessa notificazione della cartella, ed ha invece accolto il ricorso proprio sul motivo irri- tualmente introdotto con la memoria illustrativa, ossia l’omessa prova circa il contenuto della busta, onere che il giudice territoriale pone a carico dell’agente della riscossione.

3. Il motivo è infondato.I La sentenza impugnata chiarisce che sin dal ricorso introduttivo ve- niva contestata dalla contribuente la mancata regolare notificazione dei titoli propedeutici all’intimazione di pagamento.La specificazione della contestazione, contenuta nella memoria illustrativa in primo grado, neidue versanti della irrituale notifica diretta a mezzo posta della cartella sottostante e n ella mancata materiale ricezione dell’atto contenuto nella busta si rivela così essere una precisazione successiva alla costituzione in giudizio dell’Agenziache ha reso nota la notifica della cartella di pagamento.

La precisazione costituisce una mera difesa idonea a contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata dall’agente della riscossione,non tale d a ampliare il thema decidendum, che è rimasto focalizzato sulla notifica dell’atto sotto- stante all’intimazione di pagamento, questione introdotta con il ri- corso.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 1335 cod. civ. per aver il giudice ritenuto che la ricevuta della raccomandata con annotazione del numero della car- tella ed il riferimento all’estratto del ruolo parimenti prodotto non fossero sufficienti a provare la notificazione a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973 della cartella di pagamento, dovendo essere dall’agente della riscossione fornita anche la dimostrazione del con- tenuto della busta.

5. Il motivo è fondato.

In tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destina- tario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento. (Cass. Sez.5, ordinanza n. 34765 del 12/12/2023 ).

Conclusioni non dissimili devono raggiungersi anche con riferimento al caso di specie, in cui l’atto di cui è contestata la ricezione è una cartella di pagamento, sottesa all’intimazione impugnata.

La sentenza impugnata cita la decisione Cass. Sez. 6 - 5 , n.18252/2013 nel senso che, nel caso di notifica della cartella di pa- gamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale,è a carico del mittente il plico raccomandato fornire la di- mostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la carto- lina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, ma si tratta di un risalente orientamentonon più condi- viso esuperato.

Già la sentenza della Sez. 5 della Cassazione n. 16528 del 22/06/2018 ha stabilito, proprio con riferimento alla notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, che la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 cod.civ., in conformità al prin- cipio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (nello stesso senso, cfr. Cass. Sez . 5 , ordinanzan. 237 del 12/01/2021).La Sezione ha poi ulteriormente affermato (Cass. Sez.5, o rdinanza n.30787 del 26/11/2019 che n el caso di contestazione dell'atto co- municato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinata- rio, in conformità al principio di vicinanza della prova, l'onere even- tuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso.

Tale presun- zione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'o- nere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondol’id quod plerum- que accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spe- dizione.

Nel caso di specie non vi è alcuna deduzione secondo cui la busta avrebbe contenuto un atto ulteriore rispetto alla cartella di paga- mento.

6. L’accoglimento del terzo motivo incentrato sull’onere della prova, comporta l’assorbimento del quarto relativo ad un’ulteriore v iola- zione di legge con riferimento al contenuto della prova, in cui viene anche prospettata la violazione o falsa applicazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992da parte del giudice che ha svalutato la pro- duzione in appello da parte del l’ agente della riscossione del la ri- stampa della cartella di pagamento, poiché il documento è stato ri- tenuto non più producibile in giudizio.

7. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Pie- monte, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, riget- tati i primi due, cassa la sentenza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16695/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante , rap- presentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec : avv.antonello.ric- [OSCURATO:EMAIL]), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cas- sazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] , inpersona del legale rappresentante ; –intimata – Oggetto:notifica cartella pagamento –contesta- zione contenuto atto noti- ficato –onere prova avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie- monte,n. 1 554 / 6 /20 1 6 , depositata il 19 . 12 .20 1 6 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione t ributaria regionale del Piemonte n. 1554/6/2015 depositata il 19.12.2016 veniva rigettato l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi Agenzia delle EntrateRiscossione, avverso la sentenza della Commissione t ributa- riaprovinciale di Verbania n. 1 / 2 /201 5 , la quale aveva accolto il ri- corsodella società in liquidazione [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. avente ad oggetto l’intimazione di pagamento per IVA e sanzioni relativamenteall’anno di imposta 2007. Ilgiudice di prime cure riteneva che la notifica della cartella di pa- gamento,quale atto recettizio propedeutico all’intimazione di paga- mento, fosse stata ritualmente notificata ex art.26 d.P.R. n.602/1973direttamente dall’agente della riscossione a mezzo po- sta. Tuttavia, riteneva non assolto l’onere a carico del mittente di fornirela prova dell’esatto contenuto della cartella di pagamento no- tificata,che la contribuente contestava di aver effettivamente rice- vuto, dimostrazione che non poteva fondarsi sulla mera esibizione dellasola cartolina di ritorn o, essendo l’agente della riscossione te- nuto ad esibire la copia integrale della cartella di cui era obbligato alla conservazione per cinque anni ex art.26, comma 4, d.P.R. n.602/1973,adempimento non compiuto nel caso . Né la produzione dellacopia della cartella in giudizio era idonea a sanare il vulnus ex art.58d.lgs. n.546/1992, trattandosi di nuova prova e non di nuovo documento e come tale preclusa . Dalla ritenuta assenza di prova della rituale notifica della cartella il giudice derivava l’invalidità dell’intimazionedi pagamento. La decisione e la motivazione del giu- dicedi prime cure venivano interamente condivise dal la CTR . Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agentedella riscossione deducendo quattro motivi (di cui il secondo articolatoin due sub - cesure) , mentre la contribuente è rimasta inti- mata. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia da parte del giu- dice, incorso in error in procedendo, non avendo deciso sull’ecce- zione di inammissibilità della questione, a dire della ricorrente tardi- vamente introdotta, secondo cui l’agente della riscossione non aveva adempiuto all’onere probatorio proprio circa il contenuto della busta, mentre nel ricorso introduttivo aveva solo contestato la ritualità della notifica a mezzo posta. 2. Il motivo è infondato, dal momento che la CTR ha deciso nel me- rito la questione e così ne ha implicitamente stabilito la tempestività. 3. Con il secondo motivo di ricorso, articolato in due sub censure, viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione de gli art t . 18 e 24 del d.lgs. n.546/1992, per aver il giudice mancato di riconoscere che avrebbe dovuto limitare la decisione al thema proposto nel ricorso introduttivo, che atteneva genericamente alla omessa notificazione della cartella, ed ha invece accolto il ricorso proprio sul motivo irri- tualmente introdotto con la memoria illustrativa, ossia l’omessa prova circa il contenuto della busta, onere che il giudice territoriale pone a carico dell’agente della riscossione. 3. Il motivo è infondato.I La sentenza impugnata chiarisce che sin dal ricorso introduttivo ve- niva contestata dalla contribuente la mancata regolare notificazione dei titoli propedeutici all’intimazione di pagamento.La specificazione della contestazione, contenuta nella memoria illustrativa in primo grado, neidue versanti della irrituale notifica diretta a mezzo posta della cartella sottostante e n ella mancata materiale ricezione dell’atto contenuto nella busta si rivela così essere una precisazione successiva alla costituzione in giudizio dell’Agenziache ha reso nota la notifica della cartella di pagamento. La precisazione costituisce una mera difesa idonea a contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata dall’agente della riscossione,non tale d a ampliare il thema decidendum, che è rimasto focalizzato sulla notifica dell’atto sotto- stante all’intimazione di pagamento, questione introdotta con il ri- corso. 4. Con il terzo motivo, la ricorrente prospetta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 1335 cod. civ. per aver il giudice ritenuto che la ricevuta della raccomandata con annotazione del numero della car- tella ed il riferimento all’estratto del ruolo parimenti prodotto non fossero sufficienti a provare la notificazione a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973 della cartella di pagamento, dovendo essere dall’agente della riscossione fornita anche la dimostrazione del con- tenuto della busta. 5. Il motivo è fondato. In tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destina- tario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento. (Cass. Sez.5, ordinanza n. 34765 del 12/12/2023 ). Conclusioni non dissimili devono raggiungersi anche con riferimento al caso di specie, in cui l’atto di cui è contestata la ricezione è una cartella di pagamento, sottesa all’intimazione impugnata. La sentenza impugnata cita la decisione Cass. Sez. 6 - 5 , n.18252/2013 nel senso che, nel caso di notifica della cartella di pa- gamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale,è a carico del mittente il plico raccomandato fornire la di- mostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la carto- lina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, ma si tratta di un risalente orientamentonon più condi- viso esuperato. Già la sentenza della Sez. 5 della Cassazione n. 16528 del 22/06/2018 ha stabilito, proprio con riferimento alla notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, che la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 cod.civ., in conformità al prin- cipio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (nello stesso senso, cfr. Cass. Sez . 5 , ordinanzan. 237 del 12/01/2021).La Sezione ha poi ulteriormente affermato (Cass. Sez.5, o rdinanza n.30787 del 26/11/2019 che n el caso di contestazione dell'atto co- municato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinata- rio, in conformità al principio di vicinanza della prova, l'onere even- tuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso. Tale presun- zione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'o- nere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondol’id quod plerum- que accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spe- dizione. Nel caso di specie non vi è alcuna deduzione secondo cui la busta avrebbe contenuto un atto ulteriore rispetto alla cartella di paga- mento. 6. L’accoglimento del terzo motivo incentrato sull’onere della prova, comporta l’assorbimento del quarto relativo ad un’ulteriore v iola- zione di legge con riferimento al contenuto della prova, in cui viene anche prospettata la violazione o falsa applicazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992da parte del giudice che ha svalutato la pro- duzione in appello da parte del l’ agente della riscossione del la ri- stampa della cartella di pagamento, poiché il documento è stato ri- tenuto non più producibile in giudizio. 7. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Pie- monte, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, riget- tati i primi due, cassa la sentenza impugnata e
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