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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46048/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], n. a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/1/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; il difensore del ricorrente ha, con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 17 novembre u.s., replicato alle conclusioni del Procuratore Generale ed insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di- appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, riconosciuta prevalenza alle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute equivalenti in primo grado, ha riformato, solo quoad poenam, la decisione assunta dal tribunale il 28 settembre 2016; la Corte confermava nel resto la sentenza impugnata.

Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1-2-3. con i primi tre motivi di ricorso la difesa denuncia vizi di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.); la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità emesso dal primo giudice, per il concorso nei delitti di tentata rapina, lesioni personali e porto ingiustificato di coltello, contestati ai capi B, C e D della imputazione, non rilevando la circostanza che l'imputato non aveva affatto partecipato all'azione commessa esclusivamente da altri, essendo egli rimasto arretrato rispetto ai due aggressori, senza profferire alcuna minaccia e senza usare alcuna forma di violenza contro la persona; l'imputato inoltre non portava con sé il coltello di cui al capo D, né lo procurò agli altri due imputati; dal che consegue che la mera presenza sul luogo teatro dei fatti materiali, in posizione defilata ed in disparte, non consente di ritenere integrato il profilo concorsuale contestato;

4. con il quarto motivo di ricorso la difesa lamenta ancora vizio di motivazione per non avere la Corte ravvisato minima efficacia causale al contributo fornito dal ricorrente all'azione materialmente commessa da altri, senza quindi ritenere la diminuente di cui all'ad 414 cod. pen.; 5-6. con gli ultimi due motivi di ricorso si deduce ancora vizio di motivazione, per contraddittorietà e mancanza, in riferimento alla richiesta concessione dei doppi benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati), immotivatamente negati dalla Corte facendo riferimento ai precedenti e senza considerare le modalità del fatto ed i motivi a delinquere.

7. Con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 17 novembre u.s. la difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine con rinvio, in ulteriore subordine concedendo i doppi benefici richiesti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano le doglianze svolte in merito alla identificata e riconosciuta responsabilità per il fatto contestato in concorso e riunione.

1.1. La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la persona offesa ha descritto un'azione minatoria e violenta commessa collettivamente da tre soggetti, uno dei quali armato di coltello; a tanto si accompagna la convergente deposizione del teste intervenuto nel corso della aggressione.

I motivi di ricorso, pertanto, se da un lato eludono il confronto con le puntuali argomentazioni della decisione impugnata, dall'altro pretendono da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio, che è precluso al giudice di legittimità.

La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze narrative e descrittive raccolte -convergenti verso la individuazione di tutti e tre gli imputati (in procedimenti distinti) quali attivi partecipi all'azione collettiva- non residua dubbio di sorta circa la responsabilità concorsuale del ricorrente per i delitti contestati in concorso.

Né dal testo della sentenza impugnata è dato evincersi il momento di contraddizione evidenziato con i motivi di ricorso, avendo la Corte di merito, in perfetta consonanza rispetto al primo giudice, argomentato il proprio convincimento esaltando aspetti identificativi della condotta inequivoci.

1.2. Resta dunque da verificare la logica congruità argomentativa della decisione che apprezza, come causalmente efficace, l'azione collettiva violenta, indifferente restando la identificazione del soggetto che materialmente usò violenza, e con quali strumenti, alla persona.

Il punto è stato affrontato da questa Corte in numerosi arresti, che valorizzano l'effetto moltiplicatore della clausola di equivalenza causale contenuta nell'art. 110 del codice penale (tra le tante: Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260-01).

Nel giudizio di merito è rimasto accertato che si trattò di una azione collettiva a partecipazione plurale, colorata da finalità patrimoniali comuni, evidenziate dalla richiesta (cui il ricorrente non si oppose) di consegnare prima il denaro e poi l'apparecchio cellulare.

Nel corso dell'azione descritta dalla persona offesa, tutti i partecipi svolsero un ruolo attivo, senza che la p.o. potesse apprezzare un recesso singolare con effetto obiettivo.

Resta quindi indifferente alla punibilità della condotta "chi abbia fatto cosa", dacché tutti agirono in gruppo con violenza e minaccia alla persona, uniti dalla finalità patrimoniale comune, che muoveva l'azione. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce dunque che si ha concorso, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza collabora alla realizzazione del proposito criminoso altrui (Sez. 1, n. 1172, del 27/11/1991, Terranova, Rv. 189075; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200).

Si tratta infatti di riconoscere che la partecipazione attiva ad un-progetto comune, per -quanto improvvisato, risponde alla clausola di equivalenza causale scandita all'art. 110 del codice penale.

Si tratta di concorso "ordinario e pieno" nel delitto, giammai di minima efficacia causale (art. 114 cod. pen.), costituendo ciascun contributo, anche in funzione di mero supporto numerico, che accresce l'efficacia intimidatoria, un segmento essenziale per la realizzazione del fatto (da ultimo in fattispecie consimili, Sez. 2, n. 24111, del 22/4/2021, n.m.; Sez. 2, n. 21453, del 05/03/2019, Rv. 275817; Sez. 4, n. 49364, del 19/7/2018, Rv. 274037; Sez. 3, n. 9844, del 17/11/2015, Rv. 266461).

La Corte territoriale ha argomentato, in fatto, in ordine alla portata decisiva ed essenziale alla realizzazione del programma delittuoso del contributo offerto dal ricorrente.

Del resto, la accertata ricorrenza della aggravante di aver commesso il fatto in concorso e riunione rende ex lege inoperante la diminuente invocata (art. 114, comma secondo, cod. pen.: solo tra le più recenti oggetto di massimazione, Sez. 3, n. 17180 del 5/3/2020, Rv. 279014-01).

2. Inammissibilità altrettale caratterizza gli ultimi due motivi di ricorso, avendo la Corte di merito argomentato il rigetto dei doppi benefici richiesti sulla base della apprezzata storica esistenza di precedenti penali che inibiscono una favorevole prognosi recidivante; del resto la stessa presenza di pregiudizi penali è evidentemente apparsa nel merito impeditiva rispetto al beneficio della non menzione richiesto nelle subordinate di merito, in ciò perfettamente conformandosi la Corte di merito al testo della disposizione normativa invocata dall'appellante.

3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2021.

Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], n. a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/1/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; il difensore del ricorrente ha, con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 17 novembre u.s., replicato alle conclusioni del Procuratore Generale ed insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di- appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, riconosciuta prevalenza alle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute equivalenti in primo grado, ha riformato, solo quoad poenam, la decisione assunta dal tribunale il 28 settembre 2016; la Corte confermava nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1-2-3. con i primi tre motivi di ricorso la difesa denuncia vizi di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.); la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità emesso dal primo giudice, per il concorso nei delitti di tentata rapina, lesioni personali e porto ingiustificato di coltello, contestati ai capi B, C e D della imputazione, non rilevando la circostanza che l'imputato non aveva affatto partecipato all'azione commessa esclusivamente da altri, essendo egli rimasto arretrato rispetto ai due aggressori, senza profferire alcuna minaccia e senza usare alcuna forma di violenza contro la persona; l'imputato inoltre non portava con sé il coltello di cui al capo D, né lo procurò agli altri due imputati; dal che consegue che la mera presenza sul luogo teatro dei fatti materiali, in posizione defilata ed in disparte, non consente di ritenere integrato il profilo concorsuale contestato; 4. con il quarto motivo di ricorso la difesa lamenta ancora vizio di motivazione per non avere la Corte ravvisato minima efficacia causale al contributo fornito dal ricorrente all'azione materialmente commessa da altri, senza quindi ritenere la diminuente di cui all'ad 414 cod. pen.; 5-6. con gli ultimi due motivi di ricorso si deduce ancora vizio di motivazione, per contraddittorietà e mancanza, in riferimento alla richiesta concessione dei doppi benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati), immotivatamente negati dalla Corte facendo riferimento ai precedenti e senza considerare le modalità del fatto ed i motivi a delinquere. 7. Con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 17 novembre u.s. la difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine con rinvio, in ulteriore subordine concedendo i doppi benefici richiesti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano le doglianze svolte in merito alla identificata e riconosciuta responsabilità per il fatto contestato in concorso e riunione. 1.1. La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la persona offesa ha descritto un'azione minatoria e violenta commessa collettivamente da tre soggetti, uno dei quali armato di coltello; a tanto si accompagna la convergente deposizione del teste intervenuto nel corso della aggressione. I motivi di ricorso, pertanto, se da un lato eludono il confronto con le puntuali argomentazioni della decisione impugnata, dall'altro pretendono da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio, che è precluso al giudice di legittimità. La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze narrative e descrittive raccolte -convergenti verso la individuazione di tutti e tre gli imputati (in procedimenti distinti) quali attivi partecipi all'azione collettiva- non residua dubbio di sorta circa la responsabilità concorsuale del ricorrente per i delitti contestati in concorso. Né dal testo della sentenza impugnata è dato evincersi il momento di contraddizione evidenziato con i motivi di ricorso, avendo la Corte di merito, in perfetta consonanza rispetto al primo giudice, argomentato il proprio convincimento esaltando aspetti identificativi della condotta inequivoci. 1.2. Resta dunque da verificare la logica congruità argomentativa della decisione che apprezza, come causalmente efficace, l'azione collettiva violenta, indifferente restando la identificazione del soggetto che materialmente usò violenza, e con quali strumenti, alla persona. Il punto è stato affrontato da questa Corte in numerosi arresti, che valorizzano l'effetto moltiplicatore della clausola di equivalenza causale contenuta nell'art. 110 del codice penale (tra le tante: Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260-01). Nel giudizio di merito è rimasto accertato che si trattò di una azione collettiva a partecipazione plurale, colorata da finalità patrimoniali comuni, evidenziate dalla richiesta (cui il ricorrente non si oppose) di consegnare prima il denaro e poi l'apparecchio cellulare. Nel corso dell'azione descritta dalla persona offesa, tutti i partecipi svolsero un ruolo attivo, senza che la p.o. potesse apprezzare un recesso singolare con effetto obiettivo. Resta quindi indifferente alla punibilità della condotta "chi abbia fatto cosa", dacché tutti agirono in gruppo con violenza e minaccia alla persona, uniti dalla finalità patrimoniale comune, che muoveva l'azione. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce dunque che si ha concorso, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza collabora alla realizzazione del proposito criminoso altrui (Sez. 1, n. 1172, del 27/11/1991, Terranova, Rv. 189075; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200). Si tratta infatti di riconoscere che la partecipazione attiva ad un-progetto comune, per -quanto improvvisato, risponde alla clausola di equivalenza causale scandita all'art. 110 del codice penale. Si tratta di concorso "ordinario e pieno" nel delitto, giammai di minima efficacia causale (art. 114 cod. pen.), costituendo ciascun contributo, anche in funzione di mero supporto numerico, che accresce l'efficacia intimidatoria, un segmento essenziale per la realizzazione del fatto (da ultimo in fattispecie consimili, Sez. 2, n. 24111, del 22/4/2021, n.m.; Sez. 2, n. 21453, del 05/03/2019, Rv. 275817; Sez. 4, n. 49364, del 19/7/2018, Rv. 274037; Sez. 3, n. 9844, del 17/11/2015, Rv. 266461). La Corte territoriale ha argomentato, in fatto, in ordine alla portata decisiva ed essenziale alla realizzazione del programma delittuoso del contributo offerto dal ricorrente. Del resto, la accertata ricorrenza della aggravante di aver commesso il fatto in concorso e riunione rende ex lege inoperante la diminuente invocata (art. 114, comma secondo, cod. pen.: solo tra le più recenti oggetto di massimazione, Sez. 3, n. 17180 del 5/3/2020, Rv. 279014-01). 2. Inammissibilità altrettale caratterizza gli ultimi due motivi di ricorso, avendo la Corte di merito argomentato il rigetto dei doppi benefici richiesti sulla base della apprezzata storica esistenza di precedenti penali che inibiscono una favorevole prognosi recidivante; del resto la stessa presenza di pregiudizi penali è evidentemente apparsa nel merito impeditiva rispetto al beneficio della non menzione richiesto nelle subordinate di merito, in ciò perfettamente conformandosi la Corte di merito al testo della disposizione normativa invocata dall'appellante. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2021. Il consigliere estensore Il P
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