CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 33963/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ar [OSCURATO:PERSONA] C.u.i. 06m2281 nato in (PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, decidendo su rinvio della Sezione Quarta della Corte di cassazione in punto di trattamento sanzionatorio, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, ridotta per il rito abbreviato alla pena di mesi 4 di reclusione e 150 euro di multa, per il reato di tentato furto aggravato, essendosi lo stesso avvalso di una borsa schermata che ostacolava i sistemi di sicurezza predisposti dal locale commerciale per tentare il furto di quanto ivi esposto. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione del divieto di refornnatio in peius. Il ricorrente asserisce che il giudice a quo, a fronte 1 \‘)dell'annullamento della precedente sentenza dì appello con rinvio, nella parte motiva della sentenza, pur confermando in dispositivo la sentenza del 13/06/2024 pronunciata dal Tribunale di Roma, ha articolato un diverso ragionamento nella determinazione della pena, assumendo la pena base di mesi 9 di reclusione ed euro 450 di multa, ridotta ai sensi dell'art. 56 cod. pen. a mesi sei ed euro 300 di multa, ed applicando la riduzione di un terzo per la scelta del rito, mentre avrebbe dovuto stabilire la pena finale di mesi 4 di reclusione e di euro 200 di multa per la scelta del rito abbreviato, sebbene il giudice di primo grado abbia applicato la pena finale di mesi 4 e euro 150 di multa, con conseguente violazione del divieto dell'art. 597 cod. proc. pen. Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle condizioni per sostituire la pena detentiva breve inflitta, avendo la corte territoriale omesso di rendere l'avviso di cui all'art. 545 bis comma 2 cod. proc. pen., ritenendo tacitamente l'imputato non meritevole di alcuna pena sostitutiva. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Quanto alla prima doglianza, si osserva che il giudice a quo, in sede di rinvio in punto di trattamento sanzionatorio, ha confermato le determinazioni del primo giudice, evidenziando che la quantificazione della pena base in misura di poco superiore al minimo è giustificata dalla personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico recente, e dalle modalità concrete del fatto, realizzato con modalità che denotano "professionalità", mediante l'utilizzo di una borsa schermata per sottrarre capi di abbigliamento del valore, non esiguo, di circa trecento euro. Trattasi di motivazione congrua, esauriente e del tutto idonea a dare conto dell'itinerario logico- giuridico seguito dal giudice. Non è dunque ravvisabile alcuna violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., essendo stata confermata la pena inflitta dal giudice di primo grado, nonostante la discrasia indubbiamente esistente in motivazione laddove il giudice del rinvio assume che il Tribunale sia partito da una pena pari a mesi nove di reclusione ed euro 450 di multa, ridotta per effetto del tentativo, a mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, ed ulteriormente ridotta per il rito: ciò che porterebbe a una pena di mesi 4 di reclusione e di euro 200 di multa, in luogo della pena di mesi 4 di reclusione e euro 150 di multa, effettivamente applicata dal Tribunale: tale calcolo, sia pure2 Werroneo, non ha però influito sulle determinazioni del giudice a quo, il quale ha espressamente confermato sia in motivazione, laddove ha chiarito che il trattamento sanzionatorio deve essere confermato, sia in dispositivo, le determinazioni del Tribunale, esplicitando le ragioni del decisum in maniera assolutamente esente da vizi logico- giuridici, come poc'anzi posto in rilievo, e dovendo in ogni caso attribuirsi prevalenza al dispositivo sulla motivazione. Né alcun profilo di reformatio in pejus è da ravvisarsi in relazione alle statuizioni della sentenza di appello del 04/03/2025 annullata dalla Corte di cassazione, la quale aveva anch'essa confermato la pronuncia di primo grado. 1.2. In ordine alle doglianze seconda e terza, concernenti la richiesta di sostituzione della pena detentiva, c'è omessa pronuncia da parte del giudice del rinvio, che non l'ha consideratoly.Sennonché i relativi motivi sono inammissibili perché non dedotti nell'originario atto di appello. I motivi d'appello riguardavano, infatti, esclusivamente la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Le doglianze inerenti alla violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen. sono state, invece, formulate per la prima volta con il primo ricorso per cassazione. Dette doglianze sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per essere state formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M