Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31334/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina che ha condannato l'imputata alla pena dell'ammenda.

La Corte di appello di Messina ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile.

Con l'atto di impugnazione non sono stati formulati motivi ex art. 606 cod. proc. pen.; la parte ha infatti presentato un appello, tutto incentrato sulla contestazione della ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove.

Le argomentazioni sono relative solo al merito, come emerge chiaramente anche dal petitum, con il quale si chiede l'assoluzione dell'imputata ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. o in subordine l'applicazione dell'art. 531 cod. proc. pen.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina che ha condannato l'imputata alla pena dell'ammenda. La Corte di appello di Messina ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile. Con l'atto di impugnazione non sono stati formulati motivi ex art. 606 cod. proc. pen.; la parte ha infatti presentato un appello, tutto incentrato sulla contestazione della ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove. Le argomentazioni sono relative solo al merito, come emerge chiaramente anche dal petitum, con il quale si chiede l'assoluzione dell'imputata ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. o in subordine l'applicazione dell'art. 531 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno 202
Sentenza Cassazione n. 31334/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris