CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 17242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, in riforma della pronunzia di primo grado, ha rideterminato in due anni la durata delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, I.fall.; Considerato che la difesa propone due motivi di ricorso, che non appaiono manifestamente infondati, sicché, essendo decorso alla data odierna il termine prescrizionale, va dichiarata l'estinzione del reato commesso in data 11.2.2009; Ribadito che la proposizione di un ricorso ammissibile abilita il giudice dell'impugnazione a rilevare, anche d'ufficio, la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. U, Sent. n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818 - 01). Rilevato che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati il rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente