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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 maggio 1986

Cassazione n. 20765/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minis , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclus chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 16/12/2022, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen.).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di doglianza.

La difesa si duole della giustificazione espressa dalla Corte d'appello in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva contestata all'imputato (art. 99, comma 2, nn. 1 e 2 e comma 3, cod. pen.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

2. Il motivo di doglianza è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

La Corte di merito ha così argomentato il rigetto della richiesta difensiva di esclusione della recidiva: "Né può essere esclusa la recidiva contestata (sulla quale peraltro nulla si dice nella sentenza impugnata e non è dato capire se sia stato effettuato il relativo aumento) atteso che i predetti precedenti riportati dal Meroni fanno ritenere infausta la prognosi in ordine alla commissione di ulteriori reati".

Ebbene, la motivazione è perplessa ed inconferente.

Spettava alla Corte d'appello comprendere, anche sulla base del trattamento sanzionatorio adottato dal primo giudice, se questi avesse escluso l'aggravante della recidiva, pur non avendo fatto esplicita menzione della esclusione, argomentando in modo puntuale su tale aspetto.

In ogni caso la motivazione a sostegno del diniego della recidiva è eccentrica.

L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva impone al giudice di verificare l'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare un'accresciuta capacità a delinquere del reo [cfr. Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012 - Marciano', che, in motivazione, richiamata la pronuncia della Corte Cost. n. 192/2017, ha precisato che il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede, essendo tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo"; Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, PG e [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713 - 01:"In tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale").

Il riferimento ad una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati si attaglia all'istituto della sospensione condizionale della pena e non a quello della recidiva.

Nel primo caso il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, valutando, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., se il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Nel caso della recidiva la valutazione riguarda gli aspetti della personalità dell'imputato suscettibili di rivelare un'accresciuta pericolosità sociale e deve effettuarsi avendo riguardo "alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (così Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè e altro, Rv. 247838 - 01).

3. La sentenza impugnata, per le ragioni illustrate, deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, altra sezione, limitatamente alla statuizione concernente la recidiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso il 19 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minis , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclus chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16/12/2022, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen.). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di doglianza. La difesa si duole della giustificazione espressa dalla Corte d'appello in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva contestata all'imputato (art. 99, comma 2, nn. 1 e 2 e comma 3, cod. pen.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2. Il motivo di doglianza è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata. La Corte di merito ha così argomentato il rigetto della richiesta difensiva di esclusione della recidiva: "Né può essere esclusa la recidiva contestata (sulla quale peraltro nulla si dice nella sentenza impugnata e non è dato capire se sia stato effettuato il relativo aumento) atteso che i predetti precedenti riportati dal Meroni fanno ritenere infausta la prognosi in ordine alla commissione di ulteriori reati". Ebbene, la motivazione è perplessa ed inconferente. Spettava alla Corte d'appello comprendere, anche sulla base del trattamento sanzionatorio adottato dal primo giudice, se questi avesse escluso l'aggravante della recidiva, pur non avendo fatto esplicita menzione della esclusione, argomentando in modo puntuale su tale aspetto. In ogni caso la motivazione a sostegno del diniego della recidiva è eccentrica. L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva impone al giudice di verificare l'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare un'accresciuta capacità a delinquere del reo [cfr. Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012 - Marciano', che, in motivazione, richiamata la pronuncia della Corte Cost. n. 192/2017, ha precisato che il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede, essendo tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo"; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, PG e [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713 - 01:"In tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale"). Il riferimento ad una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati si attaglia all'istituto della sospensione condizionale della pena e non a quello della recidiva. Nel primo caso il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, valutando, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., se il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Nel caso della recidiva la valutazione riguarda gli aspetti della personalità dell'imputato suscettibili di rivelare un'accresciuta pericolosità sociale e deve effettuarsi avendo riguardo "alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (così Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè e altro, Rv. 247838 - 01). 3. La sentenza impugnata, per le ragioni illustrate, deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, altra sezione, limitatamente alla statuizione concernente la recidiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 19 ap
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