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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22784/2022

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 11 maggio 2021 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea del 22.11.2017 appellata dal Pubblico ministero, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge per i reati di cui agli artt. 367 e 646 cod. pen.

Si contesta all'imputato di avere, nell'atto di denuncia querela del 27 ottobre 2014 sporta presso i carabinieri, affermato falsamente essere stato vittima da parte di ignoti di una rapina avente ad oggetto il furgone aziendale di proprietà della Heisman s.r.I., veicolo che aveva in uso in qualità di dipendente della predetta ditta, in modo che si potesse iniziare un procedimento penale per accertare il reato e, successivamente, ritrattando in parte la predetta denuncia, nelle sommarie in informazioni del 28/10/2014, affermato che il predetto veicolo era stato oggetto di furto avvenuto nella medesima data, furto anch'esso in realtà mai verificatosi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare il reato di appropriazione indebita commesso perché, quale dipendente della Heisman s.r.I., si appropriava dei prodotti alimentari custoditi nel furgone per un valore di euro

8.799. Il Tribunale di Ivrea ha assolto l'imputato dalla fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen. perchè il fatto non costituisce reato e da quella di cui all'art. 646 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

Il Tribunale, in particolare, sottolineava che, sin dal primo contatto con Benarrivato, era emersa la inverosimiglianza della sua versione in ragione dei dati rilevati dal GPS installato sul mezzo asseritamente rubato.

I profili del racconto erano poi emersi in tutta la loro chiarezza due ore dopo, allorchè il ricorrente e il suo responsabile erano stati escussi dai carabinieri, tanto che gli accertamenti svolti successivamente erano stati finalizzati non già alla identificazione dei rapinatori, bensì a verificare la sussistenza del delitto di cui all'art. 367 cod. pen.

Quanto al reato di cui all'articolo 646 cod. pen., il Tribunale evidenziava che non era stato provato che sul furgone non fosse più presente la merce consegnata all'imputato in conto vendita allorquando il mezzo venne dato alle fiamme e che non era stato chiarito se e quali vendite l'imputato avesse perfezionato in quella giornata.

A seguito di appello del Procuratore generale della Repubblica, la Corte di appello di Torino, dopo avere rinnovato l'istruttoria dibattimentale mediante la riassunzione della testimonianza della persona offesa e dell'operante di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l'imputato in relazione a entrambi i reati, sottolineando che, come comprovato dall'attività svolta dai carabinieri, era risultato plausibile che Benarrivato fosse stato depredato del furgone e il suo racconto aveva conseguentemente determinato la concreta attivazione delle investigazioni.

Quanto al reato di appropriazione indebita, la Corte d'appello ha messo in evidenza che l'imputato non aveva mai riconsegnato il computer a lui affidato e che, per tale motivo, non era stato possibile verificare se e quanta merce fosse stata recapitata ai clienti nella giornata del 27 ottobre 2014.

Avendo riguardo al fatto che l'imputato riceveva ogni giorno merce per un valore tra 8.500,00 e 10.500,00 euro, e considerato che il furgone, al momento del ritrovamento, era vuoto e con il portellone spalancato e che l'imputato non aveva fornito alcuna indicazione circa la sorte della merce, la Corte territoriale ha ritenuto provato anche tale reato.2.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione Benarrivato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Come primo motivo, la motivazione apparente e contraddittoria della sentenza della Corte di appello che non ha esplicitato le ragioni per le quali dovevano ritenersi infondate le doglianze del difensore e ha accolto i motivi di appello del Procuratore generale.

2.2. Come secondo motivo, la erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena e nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Occorre, preliminarmente, evidenziare che, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Piras, Rv. 275549; Sez. 6, n. 33016 del 10/04/2014, Orrù, Rv. 260455).

D'altra parte, deve ritenersi che l'inizio del procedimento penale non è un evento che deve conseguire dal fatto preso in considerazione dalla norma incriminatrice, ma è un'attitudine della condotta, che deve essere idonea a che possa derivarne quell'effetto.

3. Nella specie, i giudici di merito, sulla base di una motivazione adeguata e coerente, hanno riconosciuto l'idoneità della denuncia, così come richiesto dalla norma.

Il primo motivo di ricorso è, quindi, generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che evidenzia le ragioni per le quali, in un primo momento, la denuncia di Benarrivato fu ritenuta idonea ad attivare le indagini, non possedendo alcun carattere di "inverosimiglianza", tanto è vero che le prime indagini dei carabinieri furono finalizzate alla identificazione degli autori della rapina. [OSCURATO:PERSONA] di appello si sofferma, puntualmente, sulle dichiarazioni del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale precisava che il primo atto di indagine fu proprio quello di mostrare a Benarrivato un album fotografico perché potesse riconoscere gli autori della rapina.

Le discrasie tra la versione del Benarrivato, i dati incontestabili del localizzatore GPS, il contegno dello stesso imputato nei suoi colloqui con i carabinieri, l'assenza della merce ad esso affidata all'interno del furgone e la mancanza di spiegazioni sul punto da parte del ricorrente inducevano, poi, come precisato nella sentenza impugnata, a dirottare le indagini sul denunciante, ritenuto autore del reato di cui all'art. 367 cod. pen. 4.

Anche con riferimento al reato di appropriazione indebita il ricorso è generico.

La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha, infatti, evidenziato che: - il computer affidato all'imputato non era mai stato riconsegnato e, quindi, era impossibile verificare se la merce fosse stata consegnata ai clienti; - il furgone era stato ritrovato vuoto e con il portellone spalancato; - l'imputato non aveva fornito indicazione alcuna circa la sorte della merce; Sulla base di tali circostanze, è stato correttamente ritenuto plausibile che Benarrivato si fosse appropriato delle merce e che tale azione avesse reso necessaria la successiva condotta simulatoria.

5. Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, il ricorso è inammissibile.

L'applicazione del minimo edittale, infatti, esonera la Corte da motivazioni esplicite e consente di ritenere che l'assenza di precedenti penali sia stata implicitamente tenuta in considerazione.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 11 maggio 2021 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea del 22.11.2017 appellata dal Pubblico ministero, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge per i reati di cui agli artt. 367 e 646 cod. pen. Si contesta all'imputato di avere, nell'atto di denuncia querela del 27 ottobre 2014 sporta presso i carabinieri, affermato falsamente essere stato vittima da parte di ignoti di una rapina avente ad oggetto il furgone aziendale di proprietà della Heisman s.r.I., veicolo che aveva in uso in qualità di dipendente della predetta ditta, in modo che si potesse iniziare un procedimento penale per accertare il reato e, successivamente, ritrattando in parte la predetta denuncia, nelle sommarie in informazioni del 28/10/2014, affermato che il predetto veicolo era stato oggetto di furto avvenuto nella medesima data, furto anch'esso in realtà mai verificatosi. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare il reato di appropriazione indebita commesso perché, quale dipendente della Heisman s.r.I., si appropriava dei prodotti alimentari custoditi nel furgone per un valore di euro 8.799. Il Tribunale di Ivrea ha assolto l'imputato dalla fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen. perchè il fatto non costituisce reato e da quella di cui all'art. 646 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Il Tribunale, in particolare, sottolineava che, sin dal primo contatto con Benarrivato, era emersa la inverosimiglianza della sua versione in ragione dei dati rilevati dal GPS installato sul mezzo asseritamente rubato. I profili del racconto erano poi emersi in tutta la loro chiarezza due ore dopo, allorchè il ricorrente e il suo responsabile erano stati escussi dai carabinieri, tanto che gli accertamenti svolti successivamente erano stati finalizzati non già alla identificazione dei rapinatori, bensì a verificare la sussistenza del delitto di cui all'art. 367 cod. pen. Quanto al reato di cui all'articolo 646 cod. pen., il Tribunale evidenziava che non era stato provato che sul furgone non fosse più presente la merce consegnata all'imputato in conto vendita allorquando il mezzo venne dato alle fiamme e che non era stato chiarito se e quali vendite l'imputato avesse perfezionato in quella giornata. A seguito di appello del Procuratore generale della Repubblica, la Corte di appello di Torino, dopo avere rinnovato l'istruttoria dibattimentale mediante la riassunzione della testimonianza della persona offesa e dell'operante di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l'imputato in relazione a entrambi i reati, sottolineando che, come comprovato dall'attività svolta dai carabinieri, era risultato plausibile che Benarrivato fosse stato depredato del furgone e il suo racconto aveva conseguentemente determinato la concreta attivazione delle investigazioni. Quanto al reato di appropriazione indebita, la Corte d'appello ha messo in evidenza che l'imputato non aveva mai riconsegnato il computer a lui affidato e che, per tale motivo, non era stato possibile verificare se e quanta merce fosse stata recapitata ai clienti nella giornata del 27 ottobre 2014. Avendo riguardo al fatto che l'imputato riceveva ogni giorno merce per un valore tra 8.500,00 e 10.500,00 euro, e considerato che il furgone, al momento del ritrovamento, era vuoto e con il portellone spalancato e che l'imputato non aveva fornito alcuna indicazione circa la sorte della merce, la Corte territoriale ha ritenuto provato anche tale reato.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Benarrivato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Come primo motivo, la motivazione apparente e contraddittoria della sentenza della Corte di appello che non ha esplicitato le ragioni per le quali dovevano ritenersi infondate le doglianze del difensore e ha accolto i motivi di appello del Procuratore generale. 2.2. Come secondo motivo, la erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena e nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Occorre, preliminarmente, evidenziare che, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Piras, Rv. 275549; Sez. 6, n. 33016 del 10/04/2014, Orrù, Rv. 260455). D'altra parte, deve ritenersi che l'inizio del procedimento penale non è un evento che deve conseguire dal fatto preso in considerazione dalla norma incriminatrice, ma è un'attitudine della condotta, che deve essere idonea a che possa derivarne quell'effetto. 3. Nella specie, i giudici di merito, sulla base di una motivazione adeguata e coerente, hanno riconosciuto l'idoneità della denuncia, così come richiesto dalla norma. Il primo motivo di ricorso è, quindi, generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che evidenzia le ragioni per le quali, in un primo momento, la denuncia di Benarrivato fu ritenuta idonea ad attivare le indagini, non possedendo alcun carattere di "inverosimiglianza", tanto è vero che le prime indagini dei carabinieri furono finalizzate alla identificazione degli autori della rapina. [OSCURATO:PERSONA] di appello si sofferma, puntualmente, sulle dichiarazioni del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale precisava che il primo atto di indagine fu proprio quello di mostrare a Benarrivato un album fotografico perché potesse riconoscere gli autori della rapina. Le discrasie tra la versione del Benarrivato, i dati incontestabili del localizzatore GPS, il contegno dello stesso imputato nei suoi colloqui con i carabinieri, l'assenza della merce ad esso affidata all'interno del furgone e la mancanza di spiegazioni sul punto da parte del ricorrente inducevano, poi, come precisato nella sentenza impugnata, a dirottare le indagini sul denunciante, ritenuto autore del reato di cui all'art. 367 cod. pen. 4. Anche con riferimento al reato di appropriazione indebita il ricorso è generico. La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha, infatti, evidenziato che: - il computer affidato all'imputato non era mai stato riconsegnato e, quindi, era impossibile verificare se la merce fosse stata consegnata ai clienti; - il furgone era stato ritrovato vuoto e con il portellone spalancato; - l'imputato non aveva fornito indicazione alcuna circa la sorte della merce; Sulla base di tali circostanze, è stato correttamente ritenuto plausibile che Benarrivato si fosse appropriato delle merce e che tale azione avesse reso necessaria la successiva condotta simulatoria. 5. Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, il ricorso è inammissibile. L'applicazione del minimo edittale, infatti, esonera la Corte da motivazioni esplicite e consente di ritenere che l'assenza di precedenti penali sia stata implicitamente tenuta in considerazione. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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