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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:514
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0610_RES

[OSCURATO:PERSONA]610/23 [[OSCURATO:PERSONA]] (

i ) FO contro [OSCURATO:PERSONA] kai Asylou (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2025 «Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Protezione internazionale – Procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Esigenza di un esame completo ed ex nunc del ricorso – Obbligo di comparire personalmente dinanzi all’autorità competente per l’esame del ricorso – Presunzione di proposizione abusiva di un ricorso – Rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato senza esame del merito – Principio di proporzionalità» Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Nozione – Commissioni di ricorso indipendenti elleniche – Inclusione (Art. 267 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 46; direttiva del Consiglio 2005/85) (v. punti 39-44) Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Impugnazione contro una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale – Inosservanza da parte del richiedente la protezione internazionale dell’obbligo procedurale di comparire personalmente dinanzi al giudice competente a statuire sul suo ricorso – Normativa nazionale che stabilisce una presunzione di proposizione abusiva di tale ricorso e che prevede il suo rigetto in quanto manifestamente infondato – Normativa nazionale intesa a verificare la presenza del richiedente sul territorio nazionale e non il suo diritto di essere ascoltato – Inammissibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 46) (v. punti 47-69 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pregiudiziale nell’ambito di una controversia relativa al rigetto di una domanda di protezione internazionale, la Corte fornisce precisazioni sul diritto ad un ricorso effettivo avverso una decisione recante tale rigetto, sancito dall’articolo 46 della direttiva 2013/32 ( 1 ).

Più precisamente, essa si pronuncia sulla compatibilità con tale disposizione di una normativa nazionale che stabilisce una presunzione di proposizione abusiva di siffatto ricorso qualora il richiedente non compaia personalmente dinanzi al giudice che lo deve esaminare.

Nel febbraio 2019, un cittadino iracheno ha presentato una domanda di protezione internazionale presso un’autorità greca, per il motivo che la sua vita era in pericolo nel suo paese d’origine.

Ne corso di un colloquio dinanzi ad un ufficio regionale per l’asilo che ha avuto luogo nel febbraio 2020, egli ha precisato le condizioni alle quali era stato ferito con arma da fuoco da un membro della famiglia di una giovane donna con la quale egli aveva intrattenuto una relazione amorosa, indicando di essere stato oggetto di una decisione tribale che ordinava la sua messa a morte.

Con una decisione adottata nel maggio 2020, tale ufficio regionale per l’asilo ha respinto la domanda di protezione internazionale di FO, ritenendo le sue allegazioni non affidabili.

Nell’agosto 2021, FO ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi ad una commissione di ricorso indipendente.

Egli è stato allora informato che la data dell’esame del suo ricorso era fissata all’11 ottobre 2021.

Peraltro, gli è stato precisato che, anche se non era stato convocato a un’udienza, era tenuto a comparire di persona alla data dell’esame del suo ricorso, salvo qualora soggiornasse legalmente in un centro di accoglienza e di identificazione o se fosse stato oggetto di una misura di restrizione della circolazione o del soggiorno in un luogo situato fuori della regione dell’Attica (Grecia).

Poiché FO non è comparso personalmente dinanzi a tale commissione, quest’ultima, dopo aver verificato che egli non ricadeva in una delle eccezioni che consentivano di derogare alla regola della comparizione personale, ha respinto il suo ricorso in quanto manifestamente infondato, senza esaminarlo nel merito.

Adito con un ricorso di FO avverso tale decisione, il giudice del rinvio ha deciso di interrogare la Corte, segnatamente, riguardo alla questione se l’obbligo procedurale di comparire personalmente dinanzi a tali commissioni e, in particolare, le conseguenze giuridiche dell’inosservanza di tale obbligo, previste dalla legislazione nazionale di cui trattasi, siano compatibili con l’articolo 46 della direttiva 2013/32.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte constata, con riserva della verifica da parte del giudice del rinvio, che le commissioni di ricorso indipendenti, istituite dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale per trattare ricorsi proposti dai richiedenti la protezione internazionale avverso le decisioni adottate nei loro confronti, soddisfano le condizioni necessarie per essere considerate quali «giudici», ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 2013/32.

Infatti, riferendosi, a tale riguardo agli stessi criteri sviluppati per valutare se un organismo remittente possieda il carattere di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte conclude che né le informazioni fornite dal giudice del rinvio né gli argomenti proposti dal governo ellenico e dalla Commissione europea contengono elementi che possono rimettere in discussione tale valutazione.

Nella sostanza, la Corte dichiara che l’articolo 46 della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 2 ), osta a una normativa di uno Stato membro che, in caso di inosservanza da parte di un richiedente protezione internazionale dell’obbligo procedurale di comparire personalmente dinanzi al giudice competente a statuire sul suo ricorso avverso la decisione di rigetto della sua domanda, obbligo il cui unico obiettivo è quello di verificare la sua presenza sul territorio nazionale e non di ascoltarlo, stabilisce una presunzione di proposizione abusiva di tale ricorso e prevede che quest’ultimo debba essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Per pervenire a tale conclusione, la Corte rileva che l’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 impone agli Stati membri di garantire che i richiedenti protezione internazionale il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni riguardanti le loro domande, tra cui segnatamente le decisioni di rigetto di una domanda di protezione internazionale in quanto infondata, senza tuttavia determinare esaustivamente le norme procedurali che disciplinano tale ricorso.

Sebbene spetti, in assenza di una regolamentazione dell’Unione in materia, all’ordinamento giuridico interno, in forza del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri e fatta salva l’osservanza dei principi di equivalenza e di effettività, disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la salvaguardia dei diritti individuali derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, gli Stati membri hanno tuttavia la responsabilità di garantire, in ciascun caso, il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva di tali diritti, come garantito all’articolo 47 della Carta.

Le caratteristiche del ricorso previsto dall’articolo 46 della direttiva 2013/32 devono dunque essere determinate in conformità all’articolo 47 della Carta.

Nel caso di specie, la normativa nazionale di cui trattasi, che recepisce l’articolo 46 della direttiva 2013/32, prevede che i richiedenti protezione internazionale che hanno proposto ricorso avverso una decisione di rigetto della loro domanda, siano obbligati, qualunque sia il luogo in cui soggiornano in Grecia, di recarsi presso la sede delle commissioni di ricorso indipendenti per comparire, a meno che essi non rientrino in una delle eccezioni previste da tale normativa.

Orbene, tali commissioni hanno tutte la loro sede ad Atene.

Inoltre, detta normativa prevede, come conseguenza giuridica dell’inosservanza di tale obbligo di comparizione personale, che si ritenga che il richiedente abbia proposto il ricorso al solo scopo di ritardare o di ostacolare l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente di espulsione o di allontanamento e che il suo ricorso sia respinto in quanto manifestamente infondato.

A tale riguardo, l’articolo 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32 consente agli Stati membri di fissare, nella normativa nazionale, le condizioni alle quali è possibile presumere che un richiedente abbia implicitamente ritirato il suo ricorso o vi abbia implicitamente rinunciato.

Nel caso di specie, gli obiettivi di celerità del trattamento di tali ricorsi e di preservazione dell’efficacia del sistema giurisdizionale, perseguiti dalla normativa nazionale di cui trattasi, costituiscono fini legittimi in quanto contribuiscono a che i giudici aditi con tali ricorsi si concentrino su quelli che provengono da richiedenti che hanno un interesse reale al loro esito.

Essi costituiscono così obiettivi legittimi e giustificano l’introduzione di una presunzione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che corrisponde sia all’interesse degli Stati membri sia a quello dei richiedenti.

Così, la Corte osserva che una normativa nazionale, che prevede l’obbligo di comparizione personale dinanzi al giudice competente a statuire su un ricorso contro una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale e, in caso di inosservanza di detto obbligo, una presunzione simile a una presunzione di ritiro o di rinuncia implicita a tale domanda può, in linea di principio, essere giustificata alla luce dell’obiettivo di celerità al quale mira la direttiva 2013/32, del principio della certezza del diritto e del corretto svolgimento della procedura d’esame delle domande di protezione internazionale.

Nondimeno, la normativa di uno Stato membro diretta ad attuare il diritto a un ricorso effettivo previsto all’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 deve rispettare il principio di proporzionalità, il che presuppone in particolare che essa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, che non ecceda quanto necessario per raggiungere tale obiettivo e che sia proporzionata.

Sotto questo profilo, in primo luogo, la Corte constata che l’obbligo procedurale che vincola i richiedenti che hanno proposto ricorso a comparire personalmente dinanzi alle commissioni di ricorso indipendenti, previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi, appare idoneo a contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti summenzionati.

Infatti, permettendo un trattamento più efficace delle domande presentate dai richiedenti che mantengono interesse all’esito del loro ricorso ed evitando l’esame delle domande divenute senza oggetto, essa partecipa al corretto svolgimento della procedura di esame delle domande di protezione internazionale.

Riguardo, in secondo luogo, alla questione se tale normativa nazionale non ecceda quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, risulta che potrebbero essere prese in considerazione misure meno vincolanti, quali la possibilità per i richiedenti che abbiano proposto ricorso di potersi far rappresentare da un avvocato o da un’altra persona abilitata a tale scopo e, al fine di provare la propria presenza sul territorio greco, di comparire dinanzi ad un commissariato di polizia o un’altra autorità pubblica o giudiziaria situati in prossimità dei luoghi in cui essi risiedono.

In terzo luogo, per quanto riguarda il carattere proporzionato della normativa nazionale di cui trattasi, la Corte osserva che l’obbligo del richiedente di comparire personalmente dinanzi al giudice competente a statuire sul suo ricorso, il cui unico obiettivo consiste nel verificare la sua presenza sul territorio nazionale e non quello di ascoltarlo, impone un onere irragionevole ed eccessivo ai richiedenti la protezione internazionale che non risiedono nella regione di Atene, come il ricorrente nel procedimento principale, che è domiciliato a diverse centinaia di chilometri da quest’ultima, poiché, se essi non si trovano in una delle situazioni costitutive di una delle eccezioni previste da tale legislazione, sono tenuti a recarsi ad Atene al solo scopo di fare atto di presenza, senza tuttavia essere necessariamente ascoltati.

Infatti, il carattere sproporzionato di tale normativa deriva, segnatamente, dalla conseguenza giuridica che essa prevede in caso di inosservanza dell’obbligo di comparizione personale, in quanto essa introduce una presunzione irrefragabile di proposizione abusiva del ricorso in modo che quest’ultimo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato, senza alcun esame di merito.

Orbene, la mancata comparizione personale dinanzi al giudice competente a statuire sul ricorso può essere dovuta a motivi privi di rapporto con l’intenzione di impedire o di ritardare l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente che disponga l’espulsione o l’allontanamento del richiedente con qualsiasi altro mezzo. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ). ( 2 ) L’articolo 47 della Carta stabilisce che ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0610_RES [OSCURATO:PERSONA]610/23 [[OSCURATO:PERSONA]] ( i ) FO contro [OSCURATO:PERSONA] kai Asylou (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2025 «Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Protezione internazionale – Procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Esigenza di un esame completo ed ex nunc del ricorso – Obbligo di comparire personalmente dinanzi all’autorità competente per l’esame del ricorso – Presunzione di proposizione abusiva di un ricorso – Rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato senza esame del merito – Principio di proporzionalità» Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Nozione – Commissioni di ricorso indipendenti elleniche – Inclusione (Art. 267 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 46; direttiva del Consiglio 2005/85) (v. punti 39-44) Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Impugnazione contro una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale – Inosservanza da parte del richiedente la protezione internazionale dell’obbligo procedurale di comparire personalmente dinanzi al giudice competente a statuire sul suo ricorso – Normativa nazionale che stabilisce una presunzione di proposizione abusiva di tale ricorso e che prevede il suo rigetto in quanto manifestamente infondato – Normativa nazionale intesa a verificare la presenza del richiedente sul territorio nazionale e non il suo diritto di essere ascoltato – Inammissibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 46) (v. punti 47-69 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pregiudiziale nell’ambito di una controversia relativa al rigetto di una domanda di protezione internazionale, la Corte fornisce precisazioni sul diritto ad un ricorso effettivo avverso una decisione recante tale rigetto, sancito dall’articolo 46 della direttiva 2013/32 ( 1 ). Più precisamente, essa si pronuncia sulla compatibilità con tale disposizione di una normativa nazionale che stabilisce una presunzione di proposizione abusiva di siffatto ricorso qualora il richiedente non compaia personalmente dinanzi al giudice che lo deve esaminare. Nel febbraio 2019, un cittadino iracheno ha presentato una domanda di protezione internazionale presso un’autorità greca, per il motivo che la sua vita era in pericolo nel suo paese d’origine. Ne corso di un colloquio dinanzi ad un ufficio regionale per l’asilo che ha avuto luogo nel febbraio 2020, egli ha precisato le condizioni alle quali era stato ferito con arma da fuoco da un membro della famiglia di una giovane donna con la quale egli aveva intrattenuto una relazione amorosa, indicando di essere stato oggetto di una decisione tribale che ordinava la sua messa a morte. Con una decisione adottata nel maggio 2020, tale ufficio regionale per l’asilo ha respinto la domanda di protezione internazionale di FO, ritenendo le sue allegazioni non affidabili. Nell’agosto 2021, FO ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi ad una commissione di ricorso indipendente. Egli è stato allora informato che la data dell’esame del suo ricorso era fissata all’11 ottobre 2021. Peraltro, gli è stato precisato che, anche se non era stato convocato a un’udienza, era tenuto a comparire di persona alla data dell’esame del suo ricorso, salvo qualora soggiornasse legalmente in un centro di accoglienza e di identificazione o se fosse stato oggetto di una misura di restrizione della circolazione o del soggiorno in un luogo situato fuori della regione dell’Attica (Grecia). Poiché FO non è comparso personalmente dinanzi a tale commissione, quest’ultima, dopo aver verificato che egli non ricadeva in una delle eccezioni che consentivano di derogare alla regola della comparizione personale, ha respinto il suo ricorso in quanto manifestamente infondato, senza esaminarlo nel merito. Adito con un ricorso di FO avverso tale decisione, il giudice del rinvio ha deciso di interrogare la Corte, segnatamente, riguardo alla questione se l’obbligo procedurale di comparire personalmente dinanzi a tali commissioni e, in particolare, le conseguenze giuridiche dell’inosservanza di tale obbligo, previste dalla legislazione nazionale di cui trattasi, siano compatibili con l’articolo 46 della direttiva 2013/32. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte constata, con riserva della verifica da parte del giudice del rinvio, che le commissioni di ricorso indipendenti, istituite dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale per trattare ricorsi proposti dai richiedenti la protezione internazionale avverso le decisioni adottate nei loro confronti, soddisfano le condizioni necessarie per essere considerate quali «giudici», ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 2013/32. Infatti, riferendosi, a tale riguardo agli stessi criteri sviluppati per valutare se un organismo remittente possieda il carattere di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte conclude che né le informazioni fornite dal giudice del rinvio né gli argomenti proposti dal governo ellenico e dalla Commissione europea contengono elementi che possono rimettere in discussione tale valutazione. Nella sostanza, la Corte dichiara che l’articolo 46 della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 2 ), osta a una normativa di uno Stato membro che, in caso di inosservanza da parte di un richiedente protezione internazionale dell’obbligo procedurale di comparire personalmente dinanzi al giudice competente a statuire sul suo ricorso avverso la decisione di rigetto della sua domanda, obbligo il cui unico obiettivo è quello di verificare la sua presenza sul territorio nazionale e non di ascoltarlo, stabilisce una presunzione di proposizione abusiva di tale ricorso e prevede che quest’ultimo debba essere respinto in quanto manifestamente infondato. Per pervenire a tale conclusione, la Corte rileva che l’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 impone agli Stati membri di garantire che i richiedenti protezione internazionale il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni riguardanti le loro domande, tra cui segnatamente le decisioni di rigetto di una domanda di protezione internazionale in quanto infondata, senza tuttavia determinare esaustivamente le norme procedurali che disciplinano tale ricorso. Sebbene spetti, in assenza di una regolamentazione dell’Unione in materia, all’ordinamento giuridico interno, in forza del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri e fatta salva l’osservanza dei principi di equivalenza e di effettività, disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la salvaguardia dei diritti individuali derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, gli Stati membri hanno tuttavia la responsabilità di garantire, in ciascun caso, il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva di tali diritti, come garantito all’articolo 47 della Carta. Le caratteristiche del ricorso previsto dall’articolo 46 della direttiva 2013/32 devono dunque essere determinate in conformità all’articolo 47 della Carta. Nel caso di specie, la normativa nazionale di cui trattasi, che recepisce l’articolo 46 della direttiva 2013/32, prevede che i richiedenti protezione internazionale che hanno proposto ricorso avverso una decisione di rigetto della loro domanda, siano obbligati, qualunque sia il luogo in cui soggiornano in Grecia, di recarsi presso la sede delle commissioni di ricorso indipendenti per comparire, a meno che essi non rientrino in una delle eccezioni previste da tale normativa. Orbene, tali commissioni hanno tutte la loro sede ad Atene. Inoltre, detta normativa prevede, come conseguenza giuridica dell’inosservanza di tale obbligo di comparizione personale, che si ritenga che il richiedente abbia proposto il ricorso al solo scopo di ritardare o di ostacolare l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente di espulsione o di allontanamento e che il suo ricorso sia respinto in quanto manifestamente infondato. A tale riguardo, l’articolo 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32 consente agli Stati membri di fissare, nella normativa nazionale, le condizioni alle quali è possibile presumere che un richiedente abbia implicitamente ritirato il suo ricorso o vi abbia implicitamente rinunciato. Nel caso di specie, gli obiettivi di celerità del trattamento di tali ricorsi e di preservazione dell’efficacia del sistema giurisdizionale, perseguiti dalla normativa nazionale di cui trattasi, costituiscono fini legittimi in quanto contribuiscono a che i giudici aditi con tali ricorsi si concentrino su quelli che provengono da richiedenti che hanno un interesse reale al loro esito. Essi costituiscono così obiettivi legittimi e giustificano l’introduzione di una presunzione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che corrisponde sia all’interesse degli Stati membri sia a quello dei richiedenti. Così, la Corte osserva che una normativa nazionale, che prevede l’obbligo di comparizione personale dinanzi al giudice competente a statuire su un ricorso contro una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale e, in caso di inosservanza di detto obbligo, una presunzione simile a una presunzione di ritiro o di rinuncia implicita a tale domanda può, in linea di principio, essere giustificata alla luce dell’obiettivo di celerità al quale mira la direttiva 2013/32, del principio della certezza del diritto e del corretto svolgimento della procedura d’esame delle domande di protezione internazionale. Nondimeno, la normativa di uno Stato membro diretta ad attuare il diritto a un ricorso effettivo previsto all’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 deve rispettare il principio di proporzionalità, il che presuppone in particolare che essa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, che non ecceda quanto necessario per raggiungere tale obiettivo e che sia proporzionata. Sotto questo profilo, in primo luogo, la Corte constata che l’obbligo procedurale che vincola i richiedenti che hanno proposto ricorso a comparire personalmente dinanzi alle commissioni di ricorso indipendenti, previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi, appare idoneo a contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti summenzionati. Infatti, permettendo un trattamento più efficace delle domande presentate dai richiedenti che mantengono interesse all’esito del loro ricorso ed evitando l’esame delle domande divenute senza oggetto, essa partecipa al corretto svolgimento della procedura di esame delle domande di protezione internazionale. Riguardo, in secondo luogo, alla questione se tale normativa nazionale non ecceda quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, risulta che potrebbero essere prese in considerazione misure meno vincolanti, quali la possibilità per i richiedenti che abbiano proposto ricorso di potersi far rappresentare da un avvocato o da un’altra persona abilitata a tale scopo e, al fine di provare la propria presenza sul territorio greco, di comparire dinanzi ad un commissariato di polizia o un’altra autorità pubblica o giudiziaria situati in prossimità dei luoghi in cui essi risiedono. In terzo luogo, per quanto riguarda il carattere proporzionato della normativa nazionale di cui trattasi, la Corte osserva che l’obbligo del richiedente di comparire personalmente dinanzi al giudice competente a statuire sul suo ricorso, il cui unico obiettivo consiste nel verificare la sua presenza sul territorio nazionale e non quello di ascoltarlo, impone un onere irragionevole ed eccessivo ai richiedenti la protezione internazionale che non risiedono nella regione di Atene, come il ricorrente nel procedimento principale, che è domiciliato a diverse centinaia di chilometri da quest’ultima, poiché, se essi non si trovano in una delle situazioni costitutive di una delle eccezioni previste da tale legislazione, sono tenuti a recarsi ad Atene al solo scopo di fare atto di presenza, senza tuttavia essere necessariamente ascoltati. Infatti, il carattere sproporzionato di tale normativa deriva, segnatamente, dalla conseguenza giuridica che essa prevede in caso di inosservanza dell’obbligo di comparizione personale, in quanto essa introduce una presunzione irrefragabile di proposizione abusiva del ricorso in modo che quest’ultimo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato, senza alcun esame di merito. Orbene, la mancata comparizione personale dinanzi al giudice competente a statuire sul ricorso può essere dovuta a motivi privi di rapporto con l’intenzione di impedire o di ritardare l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente che disponga l’espulsione o l’allontanamento del richiedente con qualsiasi altro mezzo. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ). ( 2 ) L’articolo 47 della Carta stabilisce che ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.
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