CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 17464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15695 /201 9 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] - martelli.it ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] - martelli.it ) con domicilioeletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Cicerone n.44 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente e controricorr ente a ricorso incidentale – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Oggetto:credito iva – fallimento- compensazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - c ontroricorrente e ricorrente incidentale – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l l ’[OSCURATO:PERSONA] n. 2692 / 1 1 / 1 8 depositata in data 23 / 11 /20 18 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l 'odierna ricorrente presentava istanza di rimborso del credito fiscalematurato per Ires a d essa spettante in seguito di cessione effettuata dalla società B olognese A utoveicoli [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionegiudiziaria; - per quanto qui inter essa la società era stata dichiarata fallita in data 3 dicembre 1996 e il fallimento era stato chiuso con provvedimento del 26 f ebbraio 2010 ; il curatore aveva presentatain data 11 novembre 2010 la dichiarazione relativa al c.d.“maxi periodo” compreso la le ridette due date ; - s uccessivamente in data 30 m arzo 2011 il liquidatore giudiziario della società tornata in bonis provvedeva a presentare dichiarazione integrativa a favore rispetto a quella del periodo fallimentareevidenziando il credito I res di euro 465.154 per cui ècausa da utilizzare in compensazione ; - con scrittura privata del 14 a prile 2011 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,incorporata in seguito dalla ricorrente odierna, a cquistava il credito Ires così vantato e chiesto dapprima a rimborso con dichiarazionepresentata telematicamente i l 17 settembre 2011 ; - f ormatosi il silenzio rifiuto da parte dell' U fficio , la società contribuentepresentava ricorso alla CTP, che lo rigettava ; - appellava la società ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - con la sentenza qui gra vata la CTR ha da un lato ha ritenuto legittimatoil legale rappresentante della società tornata in bonis alla presentazione della dichiarazione rettificativa di quella presentata dal curatore per il c.d. “ maxi periodo ”; dall'altro venendo al merito ha ritenuto ammissibile l'eccezione di compensazione dell' A genzia delle entra te in forza della quale la stessa ha negato il rimborso poiché trattavasi di crediti post fallimento dei quali la società contribuente non ha fornito adeguate allegazioni che consent issero di riferirli , invece, a periodod'imposta p re - concorsuale; ha ritenuto poi irrilevante la mancatanotifica della cartella di pagamento ritenendo sufficiente l'estratto di ruolo a costituire prova idonea dell'entità e della naturadel credito ; - ricorre a questa Corte [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a tre motivi di gravame ; resiste con controricorso l' A genzia delle entrate; l ’A mministrazione finanziaria propone anche ricorso incidentaleaffidato ad un unico motivo di doglianza ; Consideratoche: - i l primo motivo di ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce laviolazione e falsa applic azione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., dell’art.5 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 26 del d.P.R. n. 600del 1973 nonché degli artt. 1241 c.c. e dell’art. 56 l. fall.re inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere erroneamente il giudi ce dell'appello , da un lato , gravato il contribuente dell'oneredella prova (negativa) sia dell'esistenza del titolo del credito vantato dall'ufficio sia dalla natura anche procedura di quellostesso credito erariale; dall'alt r o , omesso completamente divalutare e spiegare con idoneo percorso logico giuridico se gli elementi offerti o non offerti dall'ufficio fossero sufficienti a Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 provarela legittimità della pretesa compensazione dei carichi di ruolocon il credito domandato rimborso; - i l motivo è inammiss ibile sotto un profilo, e infondato quanto all’altro; - con riguardo alla corretta applicazione dell'art . 56 l. fall.re, il motivorisulta inammissibile in quanto urta contro l'accertamento difatto della CTR felsinea secondo la quale “i titoli per debiti di imposta"in forza delle risultanze dell’estratto di ruolo “risultano invecematurati infra procedura negli anni 2001, 2002, 2003”; - tale accertamento, che colloca l'insorgenza dei debiti tributari oppostiin compensazione tra la data della sentenza dichiarativa di fallimento, resa il 3 dicembre 1996, e la data del provvedimentodi chiusura del medesimo fallimento, verificatasi il 26 febbraio 2010, evidentemente è non più censurabile in questasede di legittimità; - in diritto, po i, l’affermazione resa dalla CTR in ordine alla impossibilità di compensare debiti d’imposta maturati ante procedura con crediti del fallimento è conforme ai principi illustrati da questa Corte secondo la quale (Cass. Sez.5, Sentenza n. 13467 del 02/07/2020) in materia di concordato preventivo, ove l'imprenditore concordante o i suoi aventi causa ch iedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'Amministrazione finanziaria può opporre incompensazione crediti che siano sorti successivamente all'aperturadella procedura medesima, mentre - al contrar io - non può opporre in compensazione crediti formatisi in epoca precedente l'apertura della procedura, stante il principio richiamato dagli artt. 56 e 169 l. fall., applicabile anche aicrediti erariali; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoriamotivazione circa un fatto decisivo per il giudizio inbase agli artt. 112 e 115 c.p.c., agli artt. 183 del d.P.R. n. 917 del1986 e 5 del d.P.R. n. 322 del 1998, nonché degli artt. 1241 c.c.e 56 l. fall. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello mancato di motivare o avere insufficientementecontraddittoriamente motivato circa un fatto decisivoper il giudizio in base alle disposizioni sopra richiamate avendo in motivazione omesso l'esame di fatti storic i incontestabilie decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in particolare non avendo tenuto in debito conto che l'Ufficionon conseguì - stante la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi durante il periodo fallimentare - alcun debitodi imposta suscettibile di i scr i zione ruolo a titolo di Ires; - il motivo è inammissibile; - con riferimento al rimando al vizi o motivazionale dedotto, esso costituisce censura con la quale si denuncia l'insufficienza motivazionale della sentenza; censura che è preclusa alla luce dellaformulazione dell'art. 360 c. 1 n. 5 vigente ratione temporis (Cass. SS. UU. n. 8053/2014) dal m omento che la pronuncia gravata contiene motivazione chiaramente intellegibile indebitamente argomentata e quindi ampiamente superiore al c.d. “minimo costituzionale”; - con riguardo alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni oggettodi liquidazione nei periodi di imposta tra il 2001 e il 2003, ilmotivo è parimenti inammissibile in quanto diretto a provocare da parte di questa Corte un riesame del merito della controversia; operazione che pacificamente preclusa a questo giudicedella legittimità; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., dell’art. 36 bis del d.P.R.n. 600 del 1973, nonché dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello respinto il gravame della società contribuente invertendo l'onere probatorio addossando al contribuente gli obblighiche sotto questo profilo gravano sull'Ufficio e ritenendo che in mancanza di prova della notifica delle cartelle di pagamento poste in compensazione l'estratto di ruolo forse elementosufficiente a dar prova delle entità e natura del credito vantatodall'amministrazione; - i l motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corteresa nella massima espressione nom ofilattica, secondo la quale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33408 del 11/11/2021) a i fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agentedella riscossione e della v erifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, con principio che può estendersi alla lite di rimborso del cr edito vantato da società fallita nei confronti dell’Erario, non occorre che la pretesa tributaria, anche quando siafondata su atti impositivi, inclusi l'avviso di accertamento o quellodi addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, debba esser provatada atti che siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo ; a fronte di tale produzione, spetterà al contribuente dar prova della esistenza di fatti est intivi o modificatividella pretesa; - conseguentemente, il ricorso principale è rigettato; - alla luce del rigetto del ricorso principale, il solo motivo di ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, con il quale si Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 deducela violazione falsa applicazione dell’art. 5 c. 4 del d.P.R. n.322 del 1998 e dell’art. 183 TUIR in relazione a ll’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimato il legalerappresentante della società fallita, una volta tornata in bonis,a rettificare - presentando propri autonoma dichiarazione - la dichiarazione relativa agli anni di i mposta presentato dal curatore con riferimento al c.d. “maxi periodo” intercorso tra la dichiarazione di apertura di fallimento e la dichiarazione di chiusuradello stesso, è assorbito in quanto divenuto irrilevante aifini del decidere; p.q.m. rigetta i l ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.200,00 oltre a speseprenotate a deb ito . Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.