CassazionedecretoSezione 7Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 16156/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva; ritenuto che il motivo di ricorso concernente l'omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio è manifestamente infondato, trattandosi di questione non espressamente dedotta in appello; rilevato che i restanti motivi sono generici, riproponendo censure in punto di fatto correttamente risolte dai giudici di merito, con motivazione coerente e immune da censure, senza indicare in quale parte la motivazione risulterebbe affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 7) Il Consigliere este [OSCURATO:PERSONA]