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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22451/2026

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mente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d sé stesso unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimate-avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1899/2022depositata il 18/11/2022.Numero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] perl’accertamento della sua responsabilità professionale e la conseguentecondanna al risarcimento di tutti i danni che assumeva di aver subito,quantificati in € 154.728,63, oltre alle somme corrisposte al Comune diUstica quali spese di soccombenza, interessi e rivalutazione.

Sicostituiva in giudizio il convenuto avvocato, il quale proponevadomanda riconvenzionale per il compenso non ricevuto ed avanzava lachiamata in causa delle compagnie assicuratrici con le quali avevastipulato polizze per la responsabilità professionale, le quali sicostituivano in giudizio ([OSCURATO:SOCIETA].).

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale diPalermo, con la sentenza n. 1319/2020, emessa in data 2/03/2020,rigettava la domanda dell’attore e la domanda riconvenzionale delconvenuto.2.

Entrambe le parti proponevano impugnazione innanzi alla Corted’appello di Palermo che, in parziale accoglimento dell’appello propostodall’odierno ricorrente, condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagareall’appellante la minor somma di € 2.926,00 in linea capitale, oltreinteressi rigettando per la restante parte l’appello principale e l’appelloincidentale; condannava l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rivalerel’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nei limiti della franchigia contrattuale prevista.3.

Con ricorso affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato percassazione la sentenza n. 1899/2022 della Corte d’appello di Palermopubblicata il 18/11/2022.

La parte intimata [OSCURATO:PERSONA] hadepositato controricorso.

Le altre parti intimate [OSCURATO:PERSONA] AssicurazioniNumero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026S.p.[OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese.

Entrambe leparti costituite hanno depositato memorie.Motivi della decisione4.

Preliminarmente va evidenziato che il ricorso deve ritenersi procedibile,la sentenza impugnata è stata “(non) notificata ...”, con conseguentemancata assunzione di autoresponsabilità da parte del ricorrente circa ladichiarazione relativa alla eventuale notifica della sentenza impugnata,precisandosi che neppure risulta fornita da entrambe le parti costituite laprova dell’avvenuta notifica di tale atto.5.

Con il primo motivo, ex art. art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si deduce la“violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché artt.115, 116 e 224 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione delleprove testimoniali richieste”.

Il motivo è inammissibile.

Con tale mezzoviene addotta la violazione delle menzionate norme processuali conriferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste;tuttavia, non ne viene specificamente indicata la relativa decisività - sologenericamente dedotta come idonea a fondare la domanda - comesancito da questa Corte ai fini dell’ammissibilità di un simile scrutinio insede di giudizio di legittimità (Cass. n. 30810 del 2023; Cass. n. 16214del 2019; Cass. n. 66 del 2015; Cass. n. 18285 del 2021).6.

Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., si denunzia la“violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché 115,116 c.p.c. e 2697 c.c.” là dove la Corte d’appello ha ritenuto non provatoil danno sofferto dal cliente, escludendo il nesso causale pur avendoriconosciuto che l’avvocato non aveva adempiuto correttamentel’incarico ricevuto.

Inoltre, si censura la statuizione di inammissibilitàdelle ulteriori domande perché non ritualmente proposte davanti alNumero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026giudice del lavoro sull’assunto che tale conclusione sarebbe in contrastocon quanto risulta in atti e con le statuizioni del Tribunale.7.

Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si adduce il vizio di“violazione di legge ex artt. 132, comma 2, n. 4 e 115 e 116 c.p.c. e111 Cost e mancata applicazione del contenuto del C.C.N.L. enti localiallegato in atti ed espressamente invocato”.8.

Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., si deduce la“violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché artt.113, 115 c.p.c. nonché art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. ed ex art. 2697c.c. per omesso esame di documenti decisivi”.8.1.

I motivi di cui sopra meritano una trattazione congiunta in quanto sono traloro connessi e correlati alla medesima statuizione di rigetto della domandasia nell’an che nel quantum debeatur.8.2.

Quanto al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. la censura proposta èinammissibile, perché nel caso in esame ricorre l'ipotesi di c.d.

«doppiaconforme,» ai sensi dell'art. 360, comma 4, c.p.c., con conseguenteinammissibilità della deduzione del vizio di motivazione inerente all’omessoesame di fatti rilevanti ed oggetto di discussione tra le parti.

Nella censuradifetta ogni indicazione delle motivazioni alla base sia della decisione diprimo grado sia della sentenza di rigetto dell'appello per dimostrare cheesse sono differenti e, dunque, scrutinabili (Cass. 18/12/2014, n. 26860;Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 6/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass.28/02/2023, n. 5947).8.3.

In merito al vizio di motivazione perplessa o contradittoria di cui alsecondo, terzo e quarto motivo che determinerebbe la violazione di cuiall’art. 132 c.p.c. si deduce (in particolare anche con il secondo motivo) chel'esame prognostico effettuato dalla Corte distrettuale, per quanto concernele spese di soccombenza, pari a € 21.391,40, sarebbe privo di logicità,avendo la sentenza omesso di rilevare l'intervenuta prescrizione del dirittodel cliente di far valere l’illegittimità del licenziamento per tardiva attivitàNumero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026dell’avvocato come causa autonoma e decisiva della soccombenza delcliente dell’avvocato.

I motivi sono infondati in quanto non si confrontanoadeguatamente con la ratio decidendi con la quale la Corte d’appello, dicontro, dimostra di avere considerato, ritenendola infondata al pari delgiudice di primo grado, la deduzione di illegittimità del licenziamentointimato dal Comune, e ha pure esaminato la questione delle pretese dinatura economica oggetto pure di domanda dinanzi al Giudice del lavoro eciò ai fini della valutazione prognostica di fondatezza della lite lavoristica edel conseguente danno correlato all’accertato inadempimento dell’avvocato(cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 32000 del 9/12/2025; Sez. 3, ordinanza n.13873 del 6/07/2020; Cass, Sez. 3, sentenza n. 25112 del 24/10/2017).

Ditalché la sentenza si dimostra logicamente coerente rispetto ai fattiosservati e del tutto esaustiva nel suo argomentare, nel senso indicato daCass.

Sez.

Un. n. 8053/2014.

Va pure precisato che non può evocarsi viziodi motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c. attraverso il confrontodella motivazione del provvedimento impugnato con elementi tratti aliunderispetto al solo testo della motivazione stessa, sicché non sono ammissibilile doglianze proposte al riguardo che si fondano su atti prodotti e sulla loromancata valutazione (v. anche terzo motivo).

Quanto alle ulteriori doglianzeproposte, va rimarcato il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questaCorte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art. 2697 c.c. siconfigura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondatasull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi auna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi edeccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamentodella decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato incontraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che perrealizzare la violazione deve avere giudicato, o contraddicendoNumero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverlaosservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuoridei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione delmezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art.115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partialtre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., chenon a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez.

Un., sentenzan. 20867 del 30/9/2020; Sez. 6 - 3, ordinanza n. 26769 del 23/10/2018);quanto al preteso vizio concernente l’asserita violazione dell’articolo 116c.p.c., va evidenziato come, in tema di ricorso per cassazione, la doglianzacirca la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, nonabbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cuiesso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez.Un., sentenza n. 20867 del 30/9/2020); nella specie, oltre a lamentareinammissibilmente, come già visto, vizi ex art. 360 n. 5 c.p., il ricorrente,lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, delprincipio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo diNumero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), si è limitato adenunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della Corte territoriale,del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate,spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa,in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile inquesta sede di legittimità.8.4.

Con il quinto motivo, rubricato “violazione di legge ex artt. 115 e 116 c.p.c.nonché ex artt. 2236 e 1176”, si deduce che la Corte d’appello non abbiaconsiderato il mancato rispetto dell'obbligo di informazione del clientegravante sull’avvocato in merito al probabile esito della controversia, in ciòviolando le norme sulla responsabilità professionale.

Al riguardo, ilricorrente deduce che la mera prosecuzione di un giudizio divenuto inutileper la mancata interruzione del termine di prescrizione del diritto si pongadi per sé in violazione degli obblighi informativi e di consiglio gravantisull’avvocato e che il danno - conseguenza comprenderebbe tutto il dannopatrimoniale inutilmente sopportato a titolo di spese legali.

La censura èinfondata.

La Corte di merito, sul punto, ha correttamente rilevato che ladomanda al riguardo, da considerarsi del tutto distinta e autonoma daquella relativa alla mala gestio contestata, è stata avanzata tardivamente edel tutto genericamente nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c.del giudizio di prime cure (cfr. sentenza, p. 16-17), conformemente aquanto rilevato dal giudice di primo grado.

Tale domanda, infatti, deveessere specificamente e tempestivamente proposta, alterando i temi dellacontroversia.

Ed invero, la violazione dell’obbligo di consiglio si conformacome una fattispecie distinta dalla tardiva attività difensiva inizialmentedenunziata come violazione addebitabile all’avvocato, e, più propriamente siconfigura quando il difensore, venendo meno ai propri obblighi di consiglio,commette omissioni informative, ovvero non informa il cliente sudecadenze, prescrizioni, rischi processuali, e non prospetta gli effetti dellescelte processuali, prestando un consiglio inesatto o fuorviante eNumero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026suggerendo iniziative inutili o dannose.

Il pregiudizio risarcibile si atteggia,di regola, quale perdita di chance, intesa come perdita di una concreta edapprezzabile possibilità di conseguire un vantaggio, e deve essere allegato eprovato nella sua consistenza, ancorché suscettibile di liquidazioneequitativa.

Pertanto, la deduzione di un danno inerente all’inadempimentodell’obbligo di consiglio da parte dell’avvocato non può esseregenericamente correlato agli esborsi affrontati dal cliente per spesegiudiziali di soccombenza dei giudizi di appello e di legittimità inutilmentecoltivati a causa, in quanto differisce, nei suoi presupposti, da quelloderivante da malpractice allegata dal ricorrente, ritenuta tuttavia nonproduttiva di danno risarcibile in relazione alla prognosi infausta dellacontroversia che era stato incaricato di gestire.8.5.

Con le restanti deduzioni in iure formulati con i motivi all’esame, ilricorrente intende censurare la decisione prognostica della Corte di meritolà dove, nel valutare il materiale probatorio, ha ritenuto in prospettivainfondate le richieste formulate nei ricorsi di lavoro.

Osserva la Corte che ledoglianze sulle violazioni di legge dedotte, attinenti alla valutazioneprobatoria operata dai giudici di merito al fine del giudizio prognostico, sirisolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito dei fattidi causa, apprezzati alla luce delle produzioni documentali che attestano leinadempienze debitamente contestate dal Comune al lavoratore esuffragate da prove documentali attestanti i plurimi ritardi e le omissionicontestate al dirigente nell’espletare il suo incarico: tutte valutazioni che,rientrando nel libero apprezzamento del giudice di merito, non sonosindacabili in sede di legittimità, atteso che nelle censure non si rinvengonocritiche collegate alla -dedotta- errata interpretazione o applicazione dellenorme che regolano i limiti del principio di libero convincimento del giudicenella valutazione delle prove, né alle censurate inversioni di oneri di prova,risolvendosi in una critica dell’esito di detta valutazione (Cass. Sez. 3,sentenza n. 28903 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Numero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/20269.

Con il sesto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrentedenunzia la “violazione di legge ex art. 2236 e succ. c.c. e artt. 113, 115 e116 c.p.c.” deducendo che la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscerel’avvocato non solo immeritevole dei propri compensi, ma causa direttadegli esborsi cui ha dovuto far fronte a titolo di spese di soccombenza,dovuto evitare di promuovere i giudizi e anzi avrebbe dovuto dissuadere ilcontroricorrente dall’intentarli.

La deduzione è inammissibile per quanto giàrilevato con riferimento al secondo e quinto motivo circa l’onere diallegazione della violazione dell’obbligo di consiglio, poiché la censurareitera, per altra via, i suddetti motivi risultati inammissibili.10.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese giudiziali inerenti alpresente procedimento sono poste a carico del ricorrente soccombente evengono liquidate come di seguito.11.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/12/2025.Il PresidenteAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d sé stesso unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimate-avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1899/2022depositata il 18/11/2022.Numero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] perl’accertamento della sua responsabilità professionale e la conseguentecondanna al risarcimento di tutti i danni che assumeva di aver subito,quantificati in € 154.728,63, oltre alle somme corrisposte al Comune diUstica quali spese di soccombenza, interessi e rivalutazione. Sicostituiva in giudizio il convenuto avvocato, il quale proponevadomanda riconvenzionale per il compenso non ricevuto ed avanzava lachiamata in causa delle compagnie assicuratrici con le quali avevastipulato polizze per la responsabilità professionale, le quali sicostituivano in giudizio ([OSCURATO:SOCIETA].). Per quanto ancora di interesse, il Tribunale diPalermo, con la sentenza n. 1319/2020, emessa in data 2/03/2020,rigettava la domanda dell’attore e la domanda riconvenzionale delconvenuto.2. Entrambe le parti proponevano impugnazione innanzi alla Corted’appello di Palermo che, in parziale accoglimento dell’appello propostodall’odierno ricorrente, condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagareall’appellante la minor somma di € 2.926,00 in linea capitale, oltreinteressi rigettando per la restante parte l’appello principale e l’appelloincidentale; condannava l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rivalerel’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nei limiti della franchigia contrattuale prevista.3. Con ricorso affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato percassazione la sentenza n. 1899/2022 della Corte d’appello di Palermopubblicata il 18/11/2022. La parte intimata [OSCURATO:PERSONA] hadepositato controricorso. Le altre parti intimate [OSCURATO:PERSONA] AssicurazioniNumero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026S.p.[OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese. Entrambe leparti costituite hanno depositato memorie.Motivi della decisione4. Preliminarmente va evidenziato che il ricorso deve ritenersi procedibile,la sentenza impugnata è stata “(non) notificata ...”, con conseguentemancata assunzione di autoresponsabilità da parte del ricorrente circa ladichiarazione relativa alla eventuale notifica della sentenza impugnata,precisandosi che neppure risulta fornita da entrambe le parti costituite laprova dell’avvenuta notifica di tale atto.5. Con il primo motivo, ex art. art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si deduce la“violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché artt.115, 116 e 224 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione delleprove testimoniali richieste”. Il motivo è inammissibile. Con tale mezzoviene addotta la violazione delle menzionate norme processuali conriferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste;tuttavia, non ne viene specificamente indicata la relativa decisività - sologenericamente dedotta come idonea a fondare la domanda - comesancito da questa Corte ai fini dell’ammissibilità di un simile scrutinio insede di giudizio di legittimità (Cass. n. 30810 del 2023; Cass. n. 16214del 2019; Cass. n. 66 del 2015; Cass. n. 18285 del 2021).6. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., si denunzia la“violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché 115,116 c.p.c. e 2697 c.c.” là dove la Corte d’appello ha ritenuto non provatoil danno sofferto dal cliente, escludendo il nesso causale pur avendoriconosciuto che l’avvocato non aveva adempiuto correttamentel’incarico ricevuto. Inoltre, si censura la statuizione di inammissibilitàdelle ulteriori domande perché non ritualmente proposte davanti alNumero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026giudice del lavoro sull’assunto che tale conclusione sarebbe in contrastocon quanto risulta in atti e con le statuizioni del Tribunale.7. Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si adduce il vizio di“violazione di legge ex artt. 132, comma 2, n. 4 e 115 e 116 c.p.c. e111 Cost e mancata applicazione del contenuto del C.C.N.L. enti localiallegato in atti ed espressamente invocato”.8. Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., si deduce la“violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché artt.113, 115 c.p.c. nonché art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. ed ex art. 2697c.c. per omesso esame di documenti decisivi”.8.1. I motivi di cui sopra meritano una trattazione congiunta in quanto sono traloro connessi e correlati alla medesima statuizione di rigetto della domandasia nell’an che nel quantum debeatur.8.2. Quanto al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. la censura proposta èinammissibile, perché nel caso in esame ricorre l'ipotesi di c.d. «doppiaconforme,» ai sensi dell'art. 360, comma 4, c.p.c., con conseguenteinammissibilità della deduzione del vizio di motivazione inerente all’omessoesame di fatti rilevanti ed oggetto di discussione tra le parti. Nella censuradifetta ogni indicazione delle motivazioni alla base sia della decisione diprimo grado sia della sentenza di rigetto dell'appello per dimostrare cheesse sono differenti e, dunque, scrutinabili (Cass. 18/12/2014, n. 26860;Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 6/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass.28/02/2023, n. 5947).8.3. In merito al vizio di motivazione perplessa o contradittoria di cui alsecondo, terzo e quarto motivo che determinerebbe la violazione di cuiall’art. 132 c.p.c. si deduce (in particolare anche con il secondo motivo) chel'esame prognostico effettuato dalla Corte distrettuale, per quanto concernele spese di soccombenza, pari a € 21.391,40, sarebbe privo di logicità,avendo la sentenza omesso di rilevare l'intervenuta prescrizione del dirittodel cliente di far valere l’illegittimità del licenziamento per tardiva attivitàNumero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026dell’avvocato come causa autonoma e decisiva della soccombenza delcliente dell’avvocato. I motivi sono infondati in quanto non si confrontanoadeguatamente con la ratio decidendi con la quale la Corte d’appello, dicontro, dimostra di avere considerato, ritenendola infondata al pari delgiudice di primo grado, la deduzione di illegittimità del licenziamentointimato dal Comune, e ha pure esaminato la questione delle pretese dinatura economica oggetto pure di domanda dinanzi al Giudice del lavoro eciò ai fini della valutazione prognostica di fondatezza della lite lavoristica edel conseguente danno correlato all’accertato inadempimento dell’avvocato(cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 32000 del 9/12/2025; Sez. 3, ordinanza n.13873 del 6/07/2020; Cass, Sez. 3, sentenza n. 25112 del 24/10/2017). Ditalché la sentenza si dimostra logicamente coerente rispetto ai fattiosservati e del tutto esaustiva nel suo argomentare, nel senso indicato daCass. Sez. Un. n. 8053/2014. Va pure precisato che non può evocarsi viziodi motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c. attraverso il confrontodella motivazione del provvedimento impugnato con elementi tratti aliunderispetto al solo testo della motivazione stessa, sicché non sono ammissibilile doglianze proposte al riguardo che si fondano su atti prodotti e sulla loromancata valutazione (v. anche terzo motivo). Quanto alle ulteriori doglianzeproposte, va rimarcato il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questaCorte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art. 2697 c.c. siconfigura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondatasull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi auna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi edeccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamentodella decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato incontraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che perrealizzare la violazione deve avere giudicato, o contraddicendoNumero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverlaosservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuoridei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione delmezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art.115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partialtre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., chenon a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez. Un., sentenzan. 20867 del 30/9/2020; Sez. 6 - 3, ordinanza n. 26769 del 23/10/2018);quanto al preteso vizio concernente l’asserita violazione dell’articolo 116c.p.c., va evidenziato come, in tema di ricorso per cassazione, la doglianzacirca la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, nonabbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cuiesso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez.Un., sentenza n. 20867 del 30/9/2020); nella specie, oltre a lamentareinammissibilmente, come già visto, vizi ex art. 360 n. 5 c.p., il ricorrente,lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, delprincipio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo diNumero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), si è limitato adenunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della Corte territoriale,del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate,spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa,in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile inquesta sede di legittimità.8.4. Con il quinto motivo, rubricato “violazione di legge ex artt. 115 e 116 c.p.c.nonché ex artt. 2236 e 1176”, si deduce che la Corte d’appello non abbiaconsiderato il mancato rispetto dell'obbligo di informazione del clientegravante sull’avvocato in merito al probabile esito della controversia, in ciòviolando le norme sulla responsabilità professionale. Al riguardo, ilricorrente deduce che la mera prosecuzione di un giudizio divenuto inutileper la mancata interruzione del termine di prescrizione del diritto si pongadi per sé in violazione degli obblighi informativi e di consiglio gravantisull’avvocato e che il danno - conseguenza comprenderebbe tutto il dannopatrimoniale inutilmente sopportato a titolo di spese legali. La censura èinfondata. La Corte di merito, sul punto, ha correttamente rilevato che ladomanda al riguardo, da considerarsi del tutto distinta e autonoma daquella relativa alla mala gestio contestata, è stata avanzata tardivamente edel tutto genericamente nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c.del giudizio di prime cure (cfr. sentenza, p. 16-17), conformemente aquanto rilevato dal giudice di primo grado. Tale domanda, infatti, deveessere specificamente e tempestivamente proposta, alterando i temi dellacontroversia. Ed invero, la violazione dell’obbligo di consiglio si conformacome una fattispecie distinta dalla tardiva attività difensiva inizialmentedenunziata come violazione addebitabile all’avvocato, e, più propriamente siconfigura quando il difensore, venendo meno ai propri obblighi di consiglio,commette omissioni informative, ovvero non informa il cliente sudecadenze, prescrizioni, rischi processuali, e non prospetta gli effetti dellescelte processuali, prestando un consiglio inesatto o fuorviante eNumero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026suggerendo iniziative inutili o dannose. Il pregiudizio risarcibile si atteggia,di regola, quale perdita di chance, intesa come perdita di una concreta edapprezzabile possibilità di conseguire un vantaggio, e deve essere allegato eprovato nella sua consistenza, ancorché suscettibile di liquidazioneequitativa. Pertanto, la deduzione di un danno inerente all’inadempimentodell’obbligo di consiglio da parte dell’avvocato non può esseregenericamente correlato agli esborsi affrontati dal cliente per spesegiudiziali di soccombenza dei giudizi di appello e di legittimità inutilmentecoltivati a causa, in quanto differisce, nei suoi presupposti, da quelloderivante da malpractice allegata dal ricorrente, ritenuta tuttavia nonproduttiva di danno risarcibile in relazione alla prognosi infausta dellacontroversia che era stato incaricato di gestire.8.5. Con le restanti deduzioni in iure formulati con i motivi all’esame, ilricorrente intende censurare la decisione prognostica della Corte di meritolà dove, nel valutare il materiale probatorio, ha ritenuto in prospettivainfondate le richieste formulate nei ricorsi di lavoro. Osserva la Corte che ledoglianze sulle violazioni di legge dedotte, attinenti alla valutazioneprobatoria operata dai giudici di merito al fine del giudizio prognostico, sirisolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito dei fattidi causa, apprezzati alla luce delle produzioni documentali che attestano leinadempienze debitamente contestate dal Comune al lavoratore esuffragate da prove documentali attestanti i plurimi ritardi e le omissionicontestate al dirigente nell’espletare il suo incarico: tutte valutazioni che,rientrando nel libero apprezzamento del giudice di merito, non sonosindacabili in sede di legittimità, atteso che nelle censure non si rinvengonocritiche collegate alla -dedotta- errata interpretazione o applicazione dellenorme che regolano i limiti del principio di libero convincimento del giudicenella valutazione delle prove, né alle censurate inversioni di oneri di prova,risolvendosi in una critica dell’esito di detta valutazione (Cass. Sez. 3,sentenza n. 28903 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Numero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/20269. Con il sesto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrentedenunzia la “violazione di legge ex art. 2236 e succ. c.c. e artt. 113, 115 e116 c.p.c.” deducendo che la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscerel’avvocato non solo immeritevole dei propri compensi, ma causa direttadegli esborsi cui ha dovuto far fronte a titolo di spese di soccombenza,dovuto evitare di promuovere i giudizi e anzi avrebbe dovuto dissuadere ilcontroricorrente dall’intentarli. La deduzione è inammissibile per quanto giàrilevato con riferimento al secondo e quinto motivo circa l’onere diallegazione della violazione dell’obbligo di consiglio, poiché la censurareitera, per altra via, i suddetti motivi risultati inammissibili.10. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese giudiziali inerenti alpresente procedimento sono poste a carico del ricorrente soccombente evengono liquidate come di seguito.11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 7878/2023Numero sezionale 4698/2025Numero di raccolta generale 22451/2026Data pubblicazione 30/06/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/12/2025.Il PresidenteAntonietta Scrima
Sentenza Cassazione n. 22451/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris