CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 14292/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14591/2024 R.G.,proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto in Roma, via Linneo, n. 8; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] A CANCELLO; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli n. 5227/23 , depositata l'11 dicembre 2023. Ritenuto che, con sentenza dell'11 dicembre 2023, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 2347/21, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 2174/17, emesso in favore dell'appellante, in qualità di cessionaria di un credito dell'[OSCURATO:SOCIETA]. , rigettando la domanda di condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello al pagamento della somma di Euro 429.648,87, oltre interessi di mora e anatocistici, a titolo di corrispet- tivo per forniture di energia effettuate dalla cedente in favore del Comune; che avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi; che il Comune non ha svolto attività difensiva; che il 4 febbraio 2025 il Consigliere coordinatore ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., avendo ravvisato l'inammissibilità del ricorso; che, a seguito della comunicazione della proposta, effettuata il 4 febbraio 2025,la ricorrente, in data17 marzo 2025, ha chiesto la decisione del ricorso, ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. Considerato che, con atto sottoscritto il 22 maggio 2025 e depositato in Cancelleria in pari data, il difensore della ricorrente, a tanto abilitato in virtù della procura speciale rilasciata per la proposizione dell'istanza di decisione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore alla fissazione della adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla man- cata costituzione dell'intimato. P.Q.M dichiara estin