Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22486/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di leggee il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità non è consentito in sededi legittimità in quanto reiterativo di doglianze già spiegate con l’atto di appello che lasentenza impugnata ha disatteso con congrua motivazione, rinvenendosi plurimi econvergenti elementi dimostrativi del coinvolgimento della ricorrente nella vicenda, per comericavato dall’intestazione alla medesima del numero di telefono da cui sono partiti i messaggiminatori e della titolarità delle carte postepay utilizzate per conseguire l’ingiusto profitto, conla conseguenza che il dato costituito dall’identità nel nomen della persona che ha pubblicatol’annuncio a scopo sessuale – pure coincidente con quello non comune dell’imputata – lungidal costituire l’elemento cardine su cui si fonda la prova di accusa, ne rappresenta un dato diconvergenza;ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo con cui si lamenta l’erroneaqualificazione giuridica del fatto, da ricondursi a detta della ricorrente alla differentefattispecie della truffa, tenuto conto che la riconducibilità della vicenda nell’alveodell’estorsione si nutre di idonei elementi di fatto rappresentativi di una prospettazione delmale minacciato come in modo incontrastato derivato dalla volontà potestativa dell’imputata,con coartazione della volontà della vittima, pienamente lesa nella sua libertà tenuto contoche quanto prospettato poteva ben essere realizzato dalla stessa ricorrente (v. pag. 8) (Sez.2, n. 7662 del 27/01/2015, Rv. 262574 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di leggee il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità non è consentito in sededi legittimità in quanto reiterativo di doglianze già spiegate con l’atto di appello che lasentenza impugnata ha disatteso con congrua motivazione, rinvenendosi plurimi econvergenti elementi dimostrativi del coinvolgimento della ricorrente nella vicenda, per comericavato dall’intestazione alla medesima del numero di telefono da cui sono partiti i messaggiminatori e della titolarità delle carte postepay utilizzate per conseguire l’ingiusto profitto, conla conseguenza che il dato costituito dall’identità nel nomen della persona che ha pubblicatol’annuncio a scopo sessuale – pure coincidente con quello non comune dell’imputata – lungidal costituire l’elemento cardine su cui si fonda la prova di accusa, ne rappresenta un dato diconvergenza;ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo con cui si lamenta l’erroneaqualificazione giuridica del fatto, da ricondursi a detta della ricorrente alla differentefattispecie della truffa, tenuto conto che la riconducibilità della vicenda nell’alveodell’estorsione si nutre di idonei elementi di fatto rappresentativi di una prospettazione delmale minacciato come in modo incontrastato derivato dalla volontà potestativa dell’imputata,con coartazione della volontà della vittima, pienamente lesa nella sua libertà tenuto contoche quanto prospettato poteva ben essere realizzato dalla stessa ricorrente (v. pag. 8) (Sez.2, n. 7662 del 27/01/2015, Rv. 262574 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 22486/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris