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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 25361/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25784/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Anna CAPEZZERA , rappresentat i e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in c al ce ricorso, elettivamente dom iciliati in Roma, via Basento n. 37 presso lo s tudio dell’[OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] personalmente , in persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, nello studio dell’AvvocatoRocco Brindisi, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22 ; –controricorrente – Oggetto: Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria – Fondo patrimoniale C.C. 19.06.2023 n. r.g. 25784/2020 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi avverso la sentenza n. 398/2020della Corte di Appello di Potenza pubblicata in data 6 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] personalmente , ha chiesto dinanzi al Tribunale di Matera la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto pubblico in data 18 gennaio 2012 con cui i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano costituito un fondo patrimoniale mediante il conferimento della casa di abitazione e di 1/3 del terreno circostante, così riducendo la garanzia dei creditori; a sostegno della domanda , la Curatela deduceva che i due coniugi avevano in precedenza costituito la società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandatario, che aveva cessato l’attività in data 7 febbraio 2013 ed era stata poi dichiarata fallita il 26 maggio 2014; che i due coniugi avevano costituito nel marzo 2013 una nuova società, denominata [OSCURATO:SOCIETA]avente il medesimo oggetto sociale, medesimo codice ATECO e medesima sede, e che con la costituzione del fondo patrimoniale aveva cercato di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.; s i costituirono i convenuti contestando gli assunti attoreie chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Matera con sentenza 28 novembre 2007 accolse la domanda e dichiarò l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti della Curatela.

2. Avverso la decisione di prime cure, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] interposero appello dinanzi alla Corte di Appello di Potenza; si costituì la [OSCURATO:PERSONA],chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d’appello respinse il gravame , con condanna degli appellanti soccombenti alle spese del giudizio.

C.C. 19.06.2023 n. r.g. 25784/2020 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

3. Avverso la decisione della Corte di appello ha nno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fondato su tre motivi .

Ha resistitocon controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte ricorrenteha depositato memori a . ragioni della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrent i lamenta no la violazione dell'art. 64 della l.

Fall. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in quanto il conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] della propria quota di proprietà della casa con terreno circostante (da oltre 20 anni costituenti l'abitazione familiare) fueffettuato solo ed esclusivamente in adempimento di un dovere morale, ossia quello di garantire alla propria -numerosa- famiglia il diritto di abitazione, di talché erroneamente non è stato ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 64 Legge Fallimentare. 2.Con il secondo motivo, i ricorrent i denuncia no la violazione dell'art. 46 della Legge Fallimentare e dell'art. 170 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i beni oggetto del fondo patrimoniale non sottostanno alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c., secondo la quale il debitore risponde del debito con tutti i suoi beni presenti e futuri, con la conseguenza che i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia non saranno aggredibili; sottolineano che il criterio identificativo di tali crediti risiede nella relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione ed i bisogni della famiglia: ebbene, nel caso in esame, i crediti azionati nei confronti della società e del Loscalzo, in gran parte avanzati da istituti bancari, sono crediti esclusivamente dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, non avendo alcun collegamento, neppure lontano, con i bisogni della famiglia e quindi con i relativi beni C.C. 19.06.2023 n. r.g. 25784/2020 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi immobili costituenti il fondo patrimoniale de quo, di talché la sentenza impugnata ha errato in quanto avrebbe dovuto ritenere legittima la costituzione del fondo patrimoniale.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art.2901 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti (o quantomeno la relativa prova) per l'esercizio dell'azione revocatoria, non ricorrendo al contrario nel caso di specie né la scientia damni (primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria) né il consilium fraudis (secondo presupposto della detta azione revocatoria), tenuto conto di tutte le circostanze fattuali emerse nel corso del giudizio di merito e fatte rilevare dai coniugi Lo scal zo - Capezzera , di talché la sentenza impugnata ha erroneamente valutato tali circostanze nel ritenerle sufficienti ed idonee ad integrare tali presupposti con palese difetto ovvero vizio di motivazione.

4. Il primo e il secondo motivo di ricorso , che vanno congiuntamente esaminati per l’intrinseco vincolo di connessione,sono inammissi bil i .

In via generale, essi sono inammissibil i poiché, sebbene denunci no violazioni di legge, attengono entrambia profili di fatto e tend ono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello che, del resto, ha deciso conformemente agli orientament i consolidat i espress i da questa Corte in fattispecie analoghe.

4.1. I n particolare, è inammissibile la censura con cui si insiste nel la pretesa violazione dell’art. 64 l.

Fall. in ordine alla quale la Corte di merito, condividendo la decisione del giudice di prime cure, ha coerentemente motivato nell’affermare che costituisce ius receptum il principio per cui la costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall’imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa a mezzo di azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore a C.C. 19.06.2023 n. r.g. 25784/2020 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi norma dell'art. 2901 cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 66 legge fall.(Cass. Sez. 1, 18/09/1997 n. 9292; cfr. di recente, sugli oneri probatori gravanti sul curatore che agisca in revocatoria ordinaria: Cass. Sez. 3, 31/01/2018 n. 2336).

Al riguardo, la Corte d’appello ha richiamato debitamente il principio affermato da questa Corte che, in caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare a norma dell'art. 64 legge fall., dovendosi del pari escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sé, così ricadendo in una delle esenzioni previste dalla seconda parte del citato art. 64 legge fall., come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia, a meno che non si dimostri in concreto l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione (Cass. Sez. 1, 08/09/2004 n. 18065; di recente in senso conforme Cass. sez. 6 -1, 06/12/2017 n. 29298).

4.2. È inammissibile, inoltre, la censura formulata in relazione all’art.46 l.

Fall., tenuto conto che la Corte d’appello ha spiegato con chiarezza in proposito che la disposizione invocata non consente di includere fra i beni non compresi nel fallimento gli immobili (abitazione e terreno circostante, come nel caso di specie) oggetto nel negozio costitutivo del fondo patrimoniale, che è atto a titolo gratuito, senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori.

C.C. 19.06.2023 n. r.g. 25784/2020 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 5.Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Non sussiste il preteso omesso esame di un fatto decisivo tenuto conto che i presupposti necessari per giungere ad una declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. sono stat i accertat i , prima dal giudice di prime cure e , poi , dalla Corte d’appello che, in proposito, ha correttamente ritenuto la sussistenza del profilo oggettivo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e del profilo soggettivo della conoscenza da parte dello stesso debitore del pregiudizio arrecato al creditore (pag g . 7 e 8 della sentenza impugnata).

La Corte di appello nell’esercizio del suo legittimo potere, con motivazione esauriente e scevra da vizi, ha correttamente verificato la sussistenza dei requisiti sia dell’eventus damnisia della scientia damni.

Per un verso, ha motivato che era stato accertato dal Tribunale come parte ricorrente non avesseassolto l’onere di provare l’esistenza di un attivo patrimoniale per escludere l’ eventus damni e ha aggiunto che quanto asserito in ordine al possibile accertamento di crediti di minore entità, con conseguente riduzione del passivo e l’idoneità dei beni asoddisfare le ragioni creditorie, senza necessità di recuperare gli immobili conferiti nel fondo patrimoniale, fosse circostanza restata del tutto indimostrata, come è restatasfornita di prova l’ipotesi circa la capienza del patrimonio residuo.

Per altroverso, la Corte di appello ha ritenuto corrette le statuizioni del giudice di prime cure in ordine all’elemento soggettivo in capo ai debitori, desunto da un duplice fatto : che il fondo era stato costituito successivamente all’assunzione del debito e che irrilevante si palesava la circostanza dedotta al fine di escluderne la sussistenza ovvero che il conferimento nel fondo patrimoniale avesse riguardato soltanto la quota del Loscalzo sui beni immobili (pag. 8 della sentenza impugnata).

Circostanza che viene nuovamente rappresentata sia con l’odierno ricorso sia con la memoria depositata, con cui si contesta l’ammontare del C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. r.g. 25784/2020 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi debito, indicato dalla Cur atela, sin dal giudizio di prime cure , nell’importo di circa Euro 550.000,00, riproponendo elementi già ritenuti insussistenti ed infondatidai giudici di merito.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25784/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Anna CAPEZZERA , rappresentat i e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in c al ce ricorso, elettivamente dom iciliati in Roma, via Basento n. 37 presso lo s tudio dell’[OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] personalmente , in persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, nello studio dell’AvvocatoRocco Brindisi, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22 ; –controricorrente – Oggetto: Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria – Fondo patrimoniale C.C. 19.06.2023 n. r.g. 25784/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza n. 398/2020della Corte di Appello di Potenza pubblicata in data 6 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] personalmente , ha chiesto dinanzi al Tribunale di Matera la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto pubblico in data 18 gennaio 2012 con cui i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano costituito un fondo patrimoniale mediante il conferimento della casa di abitazione e di 1/3 del terreno circostante, così riducendo la garanzia dei creditori; a sostegno della domanda , la Curatela deduceva che i due coniugi avevano in precedenza costituito la società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandatario, che aveva cessato l’attività in data 7 febbraio 2013 ed era stata poi dichiarata fallita il 26 maggio 2014; che i due coniugi avevano costituito nel marzo 2013 una nuova società, denominata [OSCURATO:SOCIETA]avente il medesimo oggetto sociale, medesimo codice ATECO e medesima sede, e che con la costituzione del fondo patrimoniale aveva cercato di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.; s i costituirono i convenuti contestando gli assunti attoreie chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Matera con sentenza 28 novembre 2007 accolse la domanda e dichiarò l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti della Curatela. 2. Avverso la decisione di prime cure, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] interposero appello dinanzi alla Corte di Appello di Potenza; si costituì la [OSCURATO:PERSONA],chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d’appello respinse il gravame , con condanna degli appellanti soccombenti alle spese del giudizio. C.C. 19.06.2023 n. r.g. 25784/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3. Avverso la decisione della Corte di appello ha nno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fondato su tre motivi . Ha resistitocon controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrenteha depositato memori a . ragioni della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrent i lamenta no la violazione dell'art. 64 della l. Fall. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in quanto il conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] della propria quota di proprietà della casa con terreno circostante (da oltre 20 anni costituenti l'abitazione familiare) fueffettuato solo ed esclusivamente in adempimento di un dovere morale, ossia quello di garantire alla propria -numerosa- famiglia il diritto di abitazione, di talché erroneamente non è stato ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 64 Legge Fallimentare. 2.Con il secondo motivo, i ricorrent i denuncia no la violazione dell'art. 46 della Legge Fallimentare e dell'art. 170 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i beni oggetto del fondo patrimoniale non sottostanno alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c., secondo la quale il debitore risponde del debito con tutti i suoi beni presenti e futuri, con la conseguenza che i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia non saranno aggredibili; sottolineano che il criterio identificativo di tali crediti risiede nella relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione ed i bisogni della famiglia: ebbene, nel caso in esame, i crediti azionati nei confronti della società e del Loscalzo, in gran parte avanzati da istituti bancari, sono crediti esclusivamente dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, non avendo alcun collegamento, neppure lontano, con i bisogni della famiglia e quindi con i relativi beni C.C. 19.06.2023 n. r.g. 25784/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi immobili costituenti il fondo patrimoniale de quo, di talché la sentenza impugnata ha errato in quanto avrebbe dovuto ritenere legittima la costituzione del fondo patrimoniale. 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art.2901 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti (o quantomeno la relativa prova) per l'esercizio dell'azione revocatoria, non ricorrendo al contrario nel caso di specie né la scientia damni (primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria) né il consilium fraudis (secondo presupposto della detta azione revocatoria), tenuto conto di tutte le circostanze fattuali emerse nel corso del giudizio di merito e fatte rilevare dai coniugi Lo scal zo - Capezzera , di talché la sentenza impugnata ha erroneamente valutato tali circostanze nel ritenerle sufficienti ed idonee ad integrare tali presupposti con palese difetto ovvero vizio di motivazione. 4. Il primo e il secondo motivo di ricorso , che vanno congiuntamente esaminati per l’intrinseco vincolo di connessione,sono inammissi bil i . In via generale, essi sono inammissibil i poiché, sebbene denunci no violazioni di legge, attengono entrambia profili di fatto e tend ono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello che, del resto, ha deciso conformemente agli orientament i consolidat i espress i da questa Corte in fattispecie analoghe. 4.1. I n particolare, è inammissibile la censura con cui si insiste nel la pretesa violazione dell’art. 64 l. Fall. in ordine alla quale la Corte di merito, condividendo la decisione del giudice di prime cure, ha coerentemente motivato nell’affermare che costituisce ius receptum il principio per cui la costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall’imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa a mezzo di azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore a C.C. 19.06.2023 n. r.g. 25784/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi norma dell'art. 2901 cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 66 legge fall.(Cass. Sez. 1, 18/09/1997 n. 9292; cfr. di recente, sugli oneri probatori gravanti sul curatore che agisca in revocatoria ordinaria: Cass. Sez. 3, 31/01/2018 n. 2336). Al riguardo, la Corte d’appello ha richiamato debitamente il principio affermato da questa Corte che, in caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare a norma dell'art. 64 legge fall., dovendosi del pari escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sé, così ricadendo in una delle esenzioni previste dalla seconda parte del citato art. 64 legge fall., come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia, a meno che non si dimostri in concreto l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione (Cass. Sez. 1, 08/09/2004 n. 18065; di recente in senso conforme Cass. sez. 6 -1, 06/12/2017 n. 29298). 4.2. È inammissibile, inoltre, la censura formulata in relazione all’art.46 l. Fall., tenuto conto che la Corte d’appello ha spiegato con chiarezza in proposito che la disposizione invocata non consente di includere fra i beni non compresi nel fallimento gli immobili (abitazione e terreno circostante, come nel caso di specie) oggetto nel negozio costitutivo del fondo patrimoniale, che è atto a titolo gratuito, senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori. C.C. 19.06.2023 n. r.g. 25784/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 5.Il terzo motivo di ricorso è infondato. Non sussiste il preteso omesso esame di un fatto decisivo tenuto conto che i presupposti necessari per giungere ad una declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. sono stat i accertat i , prima dal giudice di prime cure e , poi , dalla Corte d’appello che, in proposito, ha correttamente ritenuto la sussistenza del profilo oggettivo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e del profilo soggettivo della conoscenza da parte dello stesso debitore del pregiudizio arrecato al creditore (pag g . 7 e 8 della sentenza impugnata). La Corte di appello nell’esercizio del suo legittimo potere, con motivazione esauriente e scevra da vizi, ha correttamente verificato la sussistenza dei requisiti sia dell’eventus damnisia della scientia damni. Per un verso, ha motivato che era stato accertato dal Tribunale come parte ricorrente non avesseassolto l’onere di provare l’esistenza di un attivo patrimoniale per escludere l’ eventus damni e ha aggiunto che quanto asserito in ordine al possibile accertamento di crediti di minore entità, con conseguente riduzione del passivo e l’idoneità dei beni asoddisfare le ragioni creditorie, senza necessità di recuperare gli immobili conferiti nel fondo patrimoniale, fosse circostanza restata del tutto indimostrata, come è restatasfornita di prova l’ipotesi circa la capienza del patrimonio residuo. Per altroverso, la Corte di appello ha ritenuto corrette le statuizioni del giudice di prime cure in ordine all’elemento soggettivo in capo ai debitori, desunto da un duplice fatto : che il fondo era stato costituito successivamente all’assunzione del debito e che irrilevante si palesava la circostanza dedotta al fine di escluderne la sussistenza ovvero che il conferimento nel fondo patrimoniale avesse riguardato soltanto la quota del Loscalzo sui beni immobili (pag. 8 della sentenza impugnata). Circostanza che viene nuovamente rappresentata sia con l’odierno ricorso sia con la memoria depositata, con cui si contesta l’ammontare del C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. r.g. 25784/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi debito, indicato dalla Cur atela, sin dal giudizio di prime cure , nell’importo di circa Euro 550.000,00, riproponendo elementi già ritenuti insussistenti ed infondatidai giudici di merito. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore imp