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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04234/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gl) atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; ulzr.

A-aC-A-u V: IN lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in 'persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Palermo in composizione monocratica aveva disposto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicati con il cd. braccialetto elettronico, con quella della custodia in carcere.

2. Ricorre per cassazione lo ZITO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale ignorato il fatto che l'esito negativo del controllo degli operanti presso l'abitazione dell'indagato (avendo essi vanamente suonato al citofono e al campanello, nonché bussato con le mani) risultava smentito dalla stessa annotazione di P.G., in cui era stato precisato che la centrale operativa di Palermo, opportunamente allertata, aveva escluso che il dispositivo applicato allo ZITO fosse in allarme.

Sul punto, la difesa censura il carattere congetturale della motivazione del Tribunale, secondo cui il mancato allarme era da ricondurre, "allo stato attuale degli atti", ad un "malfunzionamento tecnico": dovendo invero ritenersi che il mancato allarme dal dispositivo dimostrava che, al contrario, lo ZITO non si era allontanato dalla propria abitazione (con l'atto di appello, era stato dedotto che l'imputato stesse dormendo).

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, non essendo stati dedotti specifici vizi motivazionali ed essendo le censure proposte relative ad aspetti valutativi che il Tribunale aveva motivato in termini non illogici. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sostituzione della misura domiciliare con quella carceraria è stata disposta all'esito negativo di un controllo espletato nel tardo pomeriggio del 31/08/2023 presso l'abitazione dello ZITO.

Nell'ordinanza impugnata, come in quella che aveva disposto la sostituzione, si dà atto dell'accuratezza del controllo: gli operanti avevano ripetutamente e a lungo suonato al citofono e al campanello della porta, senza ricevere risposta, constatando il regolare funzionamento di tali dispositivi.

In considerazione delle connotazioni approfondite della verifica, e dell'orario della stessa, il Tribunale ha ritenuto inverosimile la spiegazione offerta dallo ZITO (secondo cui egli non aveva sentito il suono del campanello e del citofono perché stava dormendo).

Quanto poi alla specifica questione dedotta anche con l'odierno ricorso - relativa al fatto che la misura degli arresti domiciliari era stata applicata con attivazione del c.d. braccialetto elettronico, e che tale dispositivo non era risultato in allarme - il Tribunale ha ritenuto la questione priva di "rilievo determinante [...] dovendosi ritenere, allo stato attuale degli atti, che ciò sia accaduto, all'evidenza, a causa di un malfunzionamento tecnico" (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata).

3. Ritiene il Collegio di dover condividere i rilievi difensivi.

Se è vero infatti che l'orario e le modalità del controllo potrebbero indurre a ritenere poco plausibile, sulla base dell'id quod plerumque accidit, l'ipotesi che lo ZITO non avesse sentito il suono dei campanelli perché addormentato, è anche vero che il mancato attivarsi dell'allarme elettronico connesso al braccialetto applicato al ricorrente, attestato dalla [OSCURATO:PERSONA], costituisce circostanza anomala ed al contempo significativa della concreta possibilità che, in effetti, lo ZITO non si trovasse all'esterno della propria abitazione al momento del controllo.

Come già accennato, il Tribunale ha risolto la questione facendo riferimento ad un "malfunzionamento tecnico" che, "all'evidenza", avrebbe determinato la mancata attivazione dell'allarme del braccialetto, nonostante lo ZITO si fosse allontanato dalla propria abitazione.

Appare peraltro evidente il carattere apodittico di tale passaggio argomentativo, che risulta altresì strutturato in termini meramente congetturali, non avendo il Tribunale in alcun modo fornito elementi di supporto a tale ipotesi ricostruttiva, peraltro accolta in termini di "evidenza": nessuna indicazione, in particolare, viene offerta in ordine allo svolgimento di accertamenti sul dispositivo, idonei a comprovare in effetti l'esistenza di un problema tecnico, o addirittura di interventi manipolativi.

È appena il caso di evidenziare, conclusivamente, che tale lacuna motivazionale non può dirsi in alcun modo colmabile con il richiamo del Tribunale alle pregresse condotte dello ZITO, che avevano determinato la progressiva sostituzione, in senso via via più restrittivo, delle misure applicate: si tratta invero di elementi di sicuro rilievo nel complessivo apprezzamento delle esigenze di cautela, ma che appaiono del tutto estranei all'ambito valutativo che qui rileva, evidentemente circoscritto alla verifica della effettiva sussistenza di una violazione, da parte del ricorrente, della misura degli arresti domiciliari.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.

Non derivando dall'odierno provvedimento la remissione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gl) atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; ulzr. A-aC-A-u V: IN lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in 'persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Palermo in composizione monocratica aveva disposto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicati con il cd. braccialetto elettronico, con quella della custodia in carcere. 2. Ricorre per cassazione lo ZITO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale ignorato il fatto che l'esito negativo del controllo degli operanti presso l'abitazione dell'indagato (avendo essi vanamente suonato al citofono e al campanello, nonché bussato con le mani) risultava smentito dalla stessa annotazione di P.G., in cui era stato precisato che la centrale operativa di Palermo, opportunamente allertata, aveva escluso che il dispositivo applicato allo ZITO fosse in allarme. Sul punto, la difesa censura il carattere congetturale della motivazione del Tribunale, secondo cui il mancato allarme era da ricondurre, "allo stato attuale degli atti", ad un "malfunzionamento tecnico": dovendo invero ritenersi che il mancato allarme dal dispositivo dimostrava che, al contrario, lo ZITO non si era allontanato dalla propria abitazione (con l'atto di appello, era stato dedotto che l'imputato stesse dormendo). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, non essendo stati dedotti specifici vizi motivazionali ed essendo le censure proposte relative ad aspetti valutativi che il Tribunale aveva motivato in termini non illogici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sostituzione della misura domiciliare con quella carceraria è stata disposta all'esito negativo di un controllo espletato nel tardo pomeriggio del 31/08/2023 presso l'abitazione dello ZITO. Nell'ordinanza impugnata, come in quella che aveva disposto la sostituzione, si dà atto dell'accuratezza del controllo: gli operanti avevano ripetutamente e a lungo suonato al citofono e al campanello della porta, senza ricevere risposta, constatando il regolare funzionamento di tali dispositivi. In considerazione delle connotazioni approfondite della verifica, e dell'orario della stessa, il Tribunale ha ritenuto inverosimile la spiegazione offerta dallo ZITO (secondo cui egli non aveva sentito il suono del campanello e del citofono perché stava dormendo). Quanto poi alla specifica questione dedotta anche con l'odierno ricorso - relativa al fatto che la misura degli arresti domiciliari era stata applicata con attivazione del c.d. braccialetto elettronico, e che tale dispositivo non era risultato in allarme - il Tribunale ha ritenuto la questione priva di "rilievo determinante [...] dovendosi ritenere, allo stato attuale degli atti, che ciò sia accaduto, all'evidenza, a causa di un malfunzionamento tecnico" (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 3. Ritiene il Collegio di dover condividere i rilievi difensivi. Se è vero infatti che l'orario e le modalità del controllo potrebbero indurre a ritenere poco plausibile, sulla base dell'id quod plerumque accidit, l'ipotesi che lo ZITO non avesse sentito il suono dei campanelli perché addormentato, è anche vero che il mancato attivarsi dell'allarme elettronico connesso al braccialetto applicato al ricorrente, attestato dalla [OSCURATO:PERSONA], costituisce circostanza anomala ed al contempo significativa della concreta possibilità che, in effetti, lo ZITO non si trovasse all'esterno della propria abitazione al momento del controllo. Come già accennato, il Tribunale ha risolto la questione facendo riferimento ad un "malfunzionamento tecnico" che, "all'evidenza", avrebbe determinato la mancata attivazione dell'allarme del braccialetto, nonostante lo ZITO si fosse allontanato dalla propria abitazione. Appare peraltro evidente il carattere apodittico di tale passaggio argomentativo, che risulta altresì strutturato in termini meramente congetturali, non avendo il Tribunale in alcun modo fornito elementi di supporto a tale ipotesi ricostruttiva, peraltro accolta in termini di "evidenza": nessuna indicazione, in particolare, viene offerta in ordine allo svolgimento di accertamenti sul dispositivo, idonei a comprovare in effetti l'esistenza di un problema tecnico, o addirittura di interventi manipolativi. È appena il caso di evidenziare, conclusivamente, che tale lacuna motivazionale non può dirsi in alcun modo colmabile con il richiamo del Tribunale alle pregresse condotte dello ZITO, che avevano determinato la progressiva sostituzione, in senso via via più restrittivo, delle misure applicate: si tratta invero di elementi di sicuro rilievo nel complessivo apprezzamento delle esigenze di cautela, ma che appaiono del tutto estranei all'ambito valutativo che qui rileva, evidentemente circoscritto alla verifica della effettiva sussistenza di una violazione, da parte del ricorrente, della misura degli arresti domiciliari. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio. Non derivando dall'odierno provvedimento la remissione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis
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