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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 01424/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Sulmona del 13 maggio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. 186, comma 6, e 187, comma 8, C.d.S., perché, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale a bordo della propria autovettura, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici previsti dal Codice della Strada. [OSCURATO:PERSONA] (AQ) l’8 marzo 2022.

All’imputato era stata irrogata la pena di mesi sette di arresto ed euro 200,00 di ammenda, ritenuta la continuazione tra i reati.

Alla condanna aveva fatto seguitola confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida.

2. La Corte d’appello ha rigettato entrambi i motivi d’impugnazione .

Quanto al primo, che lamentava la nullità della sentenza per il mancato rispetto del termine minimo di gg. 20 tra la notifica del decreto di conclusione delle indagini, ex art. 415 bis cod.proc.pen. e il 17 ottobre 2022, data di emissione del decreto di citazione in giudizio, in quanto il decreto di conclusione delle indagini era stato notificato a mezzo posta e la notifica si doveva considerare perfezionata alla data del 6 maggio 2022 in cui era stata inviata la CAD (comunicazione avvenuto deposito presso l’Ufficio postale con l’attestazione della spedizione dell’avviso di giacenza), essendo il destinatario risultato temporaneamente assente all’atto della notifica.

Quanto al secondo motivo, con il quale si era sostenuta l’infondatezza dell’accusa relativa al reato di cui all’art. 187, comma 8, C.d.S., la Corte territoriale ha rilevato che tale fattispecie incriminatrice non richiedeva altro che la richiesta di sottoporsi agli accertamenti noninvasivi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 187 C.d.S.; tale richiesta non è condizionata alla presenza di una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti e che detti accertamenti possono essere eseguiti dagli organi di [OSCURATO:PERSONA].Per gli accertamenti previsti dal comma 2 bis non vi è alcuna necessità che quelli di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, essendo previsto in alternativa che sia stato verificato (come avvenuto nel caso di specie) il ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto di sostanza stupefacente. 3.Avverso tale sentenza ricorre amezzo del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei seguenti motivi: - Violazione dell’art. 415 bis cod.proc.pen. e 552 cod.proc.pen. ed erronea e insufficiente motivazione sulla questione di nullità del decreto di citazione a giudizio, posto che non era stato rispettato il principio della garanzia della effettiva conoscenza dell’atto, con la conseguenza che il dies a quo del termine minimo prima della emissione del decreto di citazione in giudizio, si sarebbe dovuto calcolare a decorrere dal termine di giacenza di sei mesi successivi ai sessanta giorni in cui l’atto resta disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale.

Al contrario, ildecreto di citazione in giudizio risultava essere stato emesso il 17 ottobre 2024, senza che il termine dilatorio di 20 gg. dal detto diesa quo fosse stato rispettato. - Vizio di motivazione in ordine alla condanna per entrambe le ipotesi contestate, posto che, quand’anche si dovesse dare per accertato che la condizione di affermata alterazione dell’imputato fosse riconducibile alla contemporanea assunzione di alcol e di stupefacenti, le due fattispecie non avrebbero potuto essere considerate avvinte dalla continuazione per l’assenza di un medesimo disegno criminoso in concreto.

Neppure si sarebbe potuto configurare l’ipotesi del concorso formale tra le due contravvenzioni ai sensi dell’art. 81 cod.pen., in ragione della incompatibilità delle rispettive condotte.

L’avvenuta assunzione di alcol va rilevata senza particolari formalità tramite etilometro non invasivo, mentre la prova dell’assunzione di stupefacente, che,secondo la disciplina precedente al 14 dicembre 2024,presupponeva comunque uno stato di alterazione psicofisico, impone la soggezione a prelievi specifici ed esami tossicologici da effettuarsi presso un presidio sanitario.Il giudizio non aveva appurato a quale delle procedure l’imputato avesse opposto un rifiuto e l’istruttoria aveva indicato la sola presenza dell’alito vinoso. 4.Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.Il ricorrente fa discendere l ’ affermata nullità del decreto di citazione in giudizio da una interpretazione della disciplina della notifica a mezzo del servizio postaledell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. pen. pen . - regolata dall ’art. 8 della legge n. 890 del 1982- frutto di una indebita commistione tra il piano della conoscenza effettiva dell’atto da notificare e quello della regolarità formale del procedimento notificatorio. 3.Si tratta, come è evidente, di due piani che non possono concorrere, posto che il piano della conoscenza effettiva dell’atto da notificare assume rilievo solo quando si lamenta il mancato raggiungimento della finalità della notifica,pur in presenza del formale rispetto delle regole previste dalla legge per il compimento della notificazione.

Nel caso di specie, pur evocandosi un effetto consequenzia l e di mancata conoscenza effettiva, il motivo si rivolge direttamente all’affermata violazione della disciplina della compiuta giacenza, laddove il destinatario sia risultatotemporaneamente irreperibile al proprio indirizzo.

Tanto ciò è vero, che i l risultato dell’interpretazione proposta si riverbera, nell’ottica del ricorrente, esclusivamente sulla individuazione deldecorso del termine dilatorio di venti giorni previsto dallo stesso articolo 415 bis cod.proc.pen. per la richiesta di attività difensive.

4. Dunque,chiariti i termini della questioneeffettivamente posta, va osservato quanto segue.

Guardando alla disciplina della notificazione a mezzo posta, si osserva che l'art. 170 cod. proc. pen. farinvio alla normativa speciale e cioè al d.P.R. 15.12.1959, n. 1229 sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e alla L. 20.11.1982, n. 890 sulle notificazioni a mezzo posta.

Alla luce della riforma Cartabia, le notificazioni possono essere eseguite a mezzodegli uffici postali, in via residuale, nei casi di cui all’ art. 148, co. 4 , lad dove non sia possibile procedere alla notificazione telematica dell’atto al domicilio digitale o nelle forme alternative di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 148, e ai fini di cui all’art. 157 ter (norma introdotta dall’art. 10, lett. l, D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 150), ossia per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio (avviso di fissazione dell’udienza preliminare; avviso della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, co.2, 456, 552 e 601) e del decreto penale di condanna da parte de gl i ufficiali giudiziari presso il domicilio eletto o, in subordine, «nei luoghie con le modalità di cui all’art. 157, con esclusione delle modalità di cui all’ art. 148, co. 1 », e, dunque, principalmente e preferibilmente con la consegna di copia all’interessato per garantire l’effettiva conoscenza del processo in vista della dichiarazionedi assenza da parte del giudice.

5. Ciò premessosul piano della disciplina generale in materia di procedimento notificatorio, la tesi sostenuta in ricorso è palesemente contraria al disposto dell’art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982,nella formulazione vigente a decorrere dal primo gennaio 2019,che, una volta rispettato l’iter procedimentale dell’invio della CAD e dell’affissione dell’avviso della informativa dell’avvenuto accesso, nonché l’invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso nel termine massimo di sei mesi, prevede anche che si dia avviso al destinatario che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra.

6. Ilsecondo motivo non è fondato.

L a sentenza impugnata, al contrario di quanto sostiene il ricorrente, la Corte d’appello, confermando il giudizio di primo grado con doppio accertamento conforme, ha appurato in fatto, con apprezzamento che qui non viene validamente aggredito, che all’imputato era stato chiesto di sottoporsi sia all’alcoltest che al narcotest perché mostrava “difficoltà di espressioni verbali, alito vinoso, arrossamento degli occhi, linguaggio sconnesso, tono di voce alta, difficoltà di coordinamento dei movimenti, eccessiva loquacità, occhi lucidi”.

Inoltre, l’incidente era avvenuto in pieno giorno e con irregolarità tali che non consentivano la conduzione del veicolo.

7. Su tali premesse in punto di fatto, è evidente che il ragionamento sul quale si fonda il motivo non assume rilievo, posto che la diversità delle procedure di accertamento riguardo all’uso di alcol superiore al consentito el’utilizzo di sostanza stupefacente, non sarebbe stato d’ostacolo nell’ipotesi in cui l’imputato non avesse opposto il rifiuto.

L’anticipazione della punibilità alla fase del rifiuto, proprio in ragione dei due diversi sviluppidell’accertamento rifiutato, rende anche sul piano astrattogiuridicamente possibile l’ipotesi della continuazione.

Si noti, peraltro, che i reati contravvenzionali in questione sono dolosi e la identità del disegno criminoso va apprezzata proprio nella volontà di evitare i controlli.

8. In definitiva, il ricorso va complessivamente rigettato , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Sulmona del 13 maggio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. 186, comma 6, e 187, comma 8, C.d.S., perché, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale a bordo della propria autovettura, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici previsti dal Codice della Strada. [OSCURATO:PERSONA] (AQ) l’8 marzo 2022. All’imputato era stata irrogata la pena di mesi sette di arresto ed euro 200,00 di ammenda, ritenuta la continuazione tra i reati. Alla condanna aveva fatto seguitola confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida. 2. La Corte d’appello ha rigettato entrambi i motivi d’impugnazione . Quanto al primo, che lamentava la nullità della sentenza per il mancato rispetto del termine minimo di gg. 20 tra la notifica del decreto di conclusione delle indagini, ex art. 415 bis cod.proc.pen. e il 17 ottobre 2022, data di emissione del decreto di citazione in giudizio, in quanto il decreto di conclusione delle indagini era stato notificato a mezzo posta e la notifica si doveva considerare perfezionata alla data del 6 maggio 2022 in cui era stata inviata la CAD (comunicazione avvenuto deposito presso l’Ufficio postale con l’attestazione della spedizione dell’avviso di giacenza), essendo il destinatario risultato temporaneamente assente all’atto della notifica. Quanto al secondo motivo, con il quale si era sostenuta l’infondatezza dell’accusa relativa al reato di cui all’art. 187, comma 8, C.d.S., la Corte territoriale ha rilevato che tale fattispecie incriminatrice non richiedeva altro che la richiesta di sottoporsi agli accertamenti noninvasivi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 187 C.d.S.; tale richiesta non è condizionata alla presenza di una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti e che detti accertamenti possono essere eseguiti dagli organi di [OSCURATO:PERSONA].Per gli accertamenti previsti dal comma 2 bis non vi è alcuna necessità che quelli di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, essendo previsto in alternativa che sia stato verificato (come avvenuto nel caso di specie) il ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto di sostanza stupefacente. 3.Avverso tale sentenza ricorre amezzo del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei seguenti motivi: - Violazione dell’art. 415 bis cod.proc.pen. e 552 cod.proc.pen. ed erronea e insufficiente motivazione sulla questione di nullità del decreto di citazione a giudizio, posto che non era stato rispettato il principio della garanzia della effettiva conoscenza dell’atto, con la conseguenza che il dies a quo del termine minimo prima della emissione del decreto di citazione in giudizio, si sarebbe dovuto calcolare a decorrere dal termine di giacenza di sei mesi successivi ai sessanta giorni in cui l’atto resta disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale. Al contrario, ildecreto di citazione in giudizio risultava essere stato emesso il 17 ottobre 2024, senza che il termine dilatorio di 20 gg. dal detto diesa quo fosse stato rispettato. - Vizio di motivazione in ordine alla condanna per entrambe le ipotesi contestate, posto che, quand’anche si dovesse dare per accertato che la condizione di affermata alterazione dell’imputato fosse riconducibile alla contemporanea assunzione di alcol e di stupefacenti, le due fattispecie non avrebbero potuto essere considerate avvinte dalla continuazione per l’assenza di un medesimo disegno criminoso in concreto. Neppure si sarebbe potuto configurare l’ipotesi del concorso formale tra le due contravvenzioni ai sensi dell’art. 81 cod.pen., in ragione della incompatibilità delle rispettive condotte. L’avvenuta assunzione di alcol va rilevata senza particolari formalità tramite etilometro non invasivo, mentre la prova dell’assunzione di stupefacente, che,secondo la disciplina precedente al 14 dicembre 2024,presupponeva comunque uno stato di alterazione psicofisico, impone la soggezione a prelievi specifici ed esami tossicologici da effettuarsi presso un presidio sanitario.Il giudizio non aveva appurato a quale delle procedure l’imputato avesse opposto un rifiuto e l’istruttoria aveva indicato la sola presenza dell’alito vinoso. 4.Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.Il ricorrente fa discendere l ’ affermata nullità del decreto di citazione in giudizio da una interpretazione della disciplina della notifica a mezzo del servizio postaledell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. pen. pen . - regolata dall ’art. 8 della legge n. 890 del 1982- frutto di una indebita commistione tra il piano della conoscenza effettiva dell’atto da notificare e quello della regolarità formale del procedimento notificatorio. 3.Si tratta, come è evidente, di due piani che non possono concorrere, posto che il piano della conoscenza effettiva dell’atto da notificare assume rilievo solo quando si lamenta il mancato raggiungimento della finalità della notifica,pur in presenza del formale rispetto delle regole previste dalla legge per il compimento della notificazione. Nel caso di specie, pur evocandosi un effetto consequenzia l e di mancata conoscenza effettiva, il motivo si rivolge direttamente all’affermata violazione della disciplina della compiuta giacenza, laddove il destinatario sia risultatotemporaneamente irreperibile al proprio indirizzo. Tanto ciò è vero, che i l risultato dell’interpretazione proposta si riverbera, nell’ottica del ricorrente, esclusivamente sulla individuazione deldecorso del termine dilatorio di venti giorni previsto dallo stesso articolo 415 bis cod.proc.pen. per la richiesta di attività difensive. 4. Dunque,chiariti i termini della questioneeffettivamente posta, va osservato quanto segue. Guardando alla disciplina della notificazione a mezzo posta, si osserva che l'art. 170 cod. proc. pen. farinvio alla normativa speciale e cioè al d.P.R. 15.12.1959, n. 1229 sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e alla L. 20.11.1982, n. 890 sulle notificazioni a mezzo posta. Alla luce della riforma Cartabia, le notificazioni possono essere eseguite a mezzodegli uffici postali, in via residuale, nei casi di cui all’ art. 148, co. 4 , lad dove non sia possibile procedere alla notificazione telematica dell’atto al domicilio digitale o nelle forme alternative di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 148, e ai fini di cui all’art. 157 ter (norma introdotta dall’art. 10, lett. l, D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 150), ossia per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio (avviso di fissazione dell’udienza preliminare; avviso della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, co.2, 456, 552 e 601) e del decreto penale di condanna da parte de gl i ufficiali giudiziari presso il domicilio eletto o, in subordine, «nei luoghie con le modalità di cui all’art. 157, con esclusione delle modalità di cui all’ art. 148, co. 1 », e, dunque, principalmente e preferibilmente con la consegna di copia all’interessato per garantire l’effettiva conoscenza del processo in vista della dichiarazionedi assenza da parte del giudice. 5. Ciò premessosul piano della disciplina generale in materia di procedimento notificatorio, la tesi sostenuta in ricorso è palesemente contraria al disposto dell’art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982,nella formulazione vigente a decorrere dal primo gennaio 2019,che, una volta rispettato l’iter procedimentale dell’invio della CAD e dell’affissione dell’avviso della informativa dell’avvenuto accesso, nonché l’invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso nel termine massimo di sei mesi, prevede anche che si dia avviso al destinatario che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra. 6. Ilsecondo motivo non è fondato. L a sentenza impugnata, al contrario di quanto sostiene il ricorrente, la Corte d’appello, confermando il giudizio di primo grado con doppio accertamento conforme, ha appurato in fatto, con apprezzamento che qui non viene validamente aggredito, che all’imputato era stato chiesto di sottoporsi sia all’alcoltest che al narcotest perché mostrava “difficoltà di espressioni verbali, alito vinoso, arrossamento degli occhi, linguaggio sconnesso, tono di voce alta, difficoltà di coordinamento dei movimenti, eccessiva loquacità, occhi lucidi”. Inoltre, l’incidente era avvenuto in pieno giorno e con irregolarità tali che non consentivano la conduzione del veicolo. 7. Su tali premesse in punto di fatto, è evidente che il ragionamento sul quale si fonda il motivo non assume rilievo, posto che la diversità delle procedure di accertamento riguardo all’uso di alcol superiore al consentito el’utilizzo di sostanza stupefacente, non sarebbe stato d’ostacolo nell’ipotesi in cui l’imputato non avesse opposto il rifiuto. L’anticipazione della punibilità alla fase del rifiuto, proprio in ragione dei due diversi sviluppidell’accertamento rifiutato, rende anche sul piano astrattogiuridicamente possibile l’ipotesi della continuazione. Si noti, peraltro, che i reati contravvenzionali in questione sono dolosi e la identità del disegno criminoso va apprezzata proprio nella volontà di evitare i controlli. 8. In definitiva, il ricorso va complessivamente rigettato , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta
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