CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28080/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo processuale non sia manifestamente infondato, data la controvertibilità della questione prospettata; osservato che, di conseguenza, non vi è preclusione a rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati, che, contestati come commessi al più tardi il 2 febbraio 2015 devono considerarsi estinti, nonostante la recidiva contestata e le lunghe sospensioni intervenute, al 13 novembre 2024, come indicato altresì nella sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, di dover procedere alla pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio enunciandone la ragione nel dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 1 luglio 202