CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore tALMA TALERICC12 • il, -i,4iLC /ft-) che ha concluso chiedendo tt' hi ti/0 A_S.t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 febbraio 2022, la Corte Militare di appello ha riformato la sentenza del Tribunale militare di Roma, del 29 aprile 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA], 10 Maresciallo A.M. in servizio presso l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] in Firenze, è stato assolto dal reato di truffa militare continuata pluriaggravata perché il fatto non sussiste. Si tratta della contestazione, nelle 44 occasioni indicate nell'imputazione, in cui il militare, era stato visto entrare e uscire dal Reparto in un certo orario e nelle stesse occasioni secondo la contestazione, questi avrebbe immesso nel sistema Crono, orari di ingresso o uscita a lui più favorevoli, dal punto di vista della retribuzione. 1.1. La prima sentenza ha escluso sulla base della documentazione acquisita, di quella prodotta dalla difesa e allegata in atti, anche ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen. nonché dell'esame dei testi, che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità penale dell'imputato. Si sottolinea che la tesi di accusa muoveva dalla riscontrata frequente difformità tra l'orario di passaggio al varco di ingresso del Reparto e l'orario immesso dallo stesso imputato nel sistema Crono, essendosi l'originaria rilevazione, limitata a prendere in considerazione solo l'orario del passaggio dell'imputato alla porta carraia, ma trattandosi di militare avente funzione di Comandante del Plotone Protezione delle Forze, quindi con necessità di essere presente anche all'esterno. Ciò anche tenendo conto della specifica funzione di responsabile del Poligono rivestita da Iovino, a causa della quale talvolta l'avvio della giornata lavorativa avveniva all'ingresso del Poligono e non nell'ufficio. Altro aspetto, valorizzato dalla sentenza di primo grado, è stata l'accertata problematicità circa il funzionamento della tessera magnetica (cd. versione 2) dell'imputato per tutti il periodo indicato nella contestazione, significando che tali specificità erano in grado di accreditare una versione alternativa a quella accusatoria. 1.2.Con la sentenza di secondo grado, invece, l'imputato viene riconosciuto responsabile del reato ascrittogli, in accoglimento dell'appello della parte pubblica, senza procedere all'escussione dei testi già esaminati nel corso del primo grado di giudizio, ma pervenendo al ribaltamento soltanto sulla base dell'esame delle prove (dichiarativa e documentale) assunte nel corso del primo grado di giudizio, secondo la Corte di appello senza accedere ad una diversa valutazione in ordine all'attendibilità di quelle prove orali già vagliate dal primo giudice.I 44 casi in contestazione (cfr. pag. 22 e ss. della sentenza di appello) riguardano circostanze in cui il ricorrente fu visto accedere da agenti comandati per tale controllo, nel varco ingresso Base con il proprio motociclo o vettura, in orario posteriore a quello in cui Iovino risultava, secondo il sistema Crono, aver iniziato il lavoro. Sei episodi tra questi attengono a casi che, invece, avevano visto l'uscita di Iovino dal Reparto per fine lavoro, con le medesime modalità, in orario anteriore a quello da lui stesso autocertificato mentre, in tre casi, detta discrasia riguarda ingresso e uscita e per tutti i casi si tratta di differenza compresa tra un minimo di dieci e un massimo di 79 minuti. La Corte d'appello sostiene che la ricostruzione del Tribunale sarebbe fondata su mere congetture e che il dato che collega la discrasia rilevata alle funzioni svolte è soltanto ipotetico, rispetto al quale non vi sono riscontri. Non vi sarebbe, per la Corte d'appello, la prova che, in alcune occasioni, Iovino abbia iniziato l'attività lavorativa prima di accedere al varco ove ne era registrato il passaggio, l'unico dal quale questi, nel corso del suo esame, ha affermato di essere solito passare per accedere al luogo di lavoro. Sulla circostanza la Corte d'appello spiega, poi, che le testimonianze assunte sarebbero state dubitative e generiche (cfr. pag. 25), come quella del [OSCURATO:PERSONA] superiore dell'imputato all'epoca dei fatti. Si riporta anche stralcio della deposizione del teste Muzi, esaminato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., che avrebbe mostrato di non conoscere la circostanza dell'usanza di Iovino di recarsi al Poligono di tiro già prima di entrare in ufficio, e, quindi, prima di passare al varco ove veniva registrato il passaggio. Infine, si riportano come dichiarazioni che non riscontrano tale tesi quelle dei testi Giosa, Consiglio e Mercuri (pag. 27 e 28). Né l'imputato, per la Corte d'appello, aveva dichiarato di aver usato, per entrare in Ufficio, altro varco, attiguo al Poligono. Circa il difetto di funzionamento della tessera magnetica si evidenzia che il malfunzionamento era diffuso ma che la discrasia per il periodo era stata, singolarmente, solo quella relativa all'imputato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dei difensori, avv. P. Riveli° e M. Marro, deducendo cinque motivi di impugnazione di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione circa l'esclusione di deposizioni e documenti atti a comprovare la mancata configurazione del reato.La Corte territoriale ha recepito il contenuto dell'atto di appello della Procura militare, senza tenere conto dell'esito delle testimonianze che avevano confermato che, tra i compiti di Iovino, vi era anche quello di controllare la struttura del poligono di tiro, prima di ogni sessione, attività che questi svolgeva prima dell'ingresso, annotando manualmente l'orario in cui aveva avuto inizio l'attività lavorativa. Si contesta quanto affermato nella sentenza di appello e cioè che non esisteva un varco alternativo, prossimo al Poligono, nonché si riportano a pag. 5 e ss. del ricorso, tutte le deposizioni dei testi che avrebbero confermato detta circostanza specificando che tale varco era privo di sistema di rilevazione. Si sottolinea, inoltre, che era stato riscontrato che Iovino era anche comandante del Plotone di Protezione delle Forze con altri incarichi, diversi da quelli ordinari che lo portavano ad iniziare l'attività lavorativa fuori dall'area alla quale si accedeva tramite il varco controllato. Sicché si sostiene che la Corte d'appello avendo dubitato del contenuto delle dichiarazioni testimoniali a favore della tesi difensiva, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Si richiamano le pagine 21 e 25 della motivazione ove la Corte di appello richiama le deposizioni dei testi come dubitative e generiche, attribuendo diversa valenza alla prova testimoniale già assunta, nel corso del primo grado di giudizio e valutata in senso favorevole all'imputato. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia mancanza di motivazione circa la decisività dei dati documentali esaminati dal primo giudice. Con riferimento al punto 4 della contestazione era emerso che, in quella data, Iovino aveva avuto autorizzazione a svolgere attività sportiva, anche fuori dalla sede, in abbinamento a trenta minuti di pausa pranzo. Sul punto la motivazione della Corte d'appello sarebbe del tutto mancante. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia mancanza di motivazione circa i dati probatori documentali e testimoniali che avevano condotto all'insussistenza di alcune delle condotte ascritte all'imputato. Si fa riferimento ai punti 1 e 3 della contestazione, rispetto ai quali era emerso (cfr. pag. 10 della sentenza di primo grado) con dati documentali che l'imputato era stato addetto a determinati servizi esterni, comprovati da atti a sua firma, circostanze peraltro confermate dal teste [OSCURATO:PERSONA], non esaminato ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.Si tratta di norma introdotta dopo i precedenti indicati dalla Corte di appello e comunque, aderente al caso in esame, in cui è stata valutata diversamente la prova dichiarativa su cui il primo giudice aveva fondato l'assoluzione. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia illogicità della motivazione nella parte in cui esclude rilevanza alle giustificazioni addotte dall'imputato. Il primo giudice aveva fondato l'assoluzione non su dati ipotetici ma su prove testimoniali ed elementi dimostrativi da queste tratti (tra cui l'esame del teste Giuliano) che la Corte di appello indica come prive di riscontro. Anche la prova certa del difetto di funzionamento della CMD viene sminuita dalla Corte di appello introducendo un dato definito dal ricorrente neutro, cioè quello che detta discrasia era stata rilevata solo per il [OSCURATO:PERSONA], non per altri colleghi. Tanto, senza considerare che, in quel periodo, i carabinieri per l'Aeronautica militare avevano concentrato le indagini, per scelta investigativa, solo sull'imputato. 2.5.1. La motivazione non indicherebbe, poi, quali sono gli elementi in base ai quali al di là di ogni ragionevole dubbio il reato può essere ascritto all'imputato, dovendo motivare nel senso dell'assoluta certezza della colpevolezza. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Flamini, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1. La difesa ha fatto pervenire richiesta di trattazione orale tardiva e memoria del pari tardiva, per mancanza dei termini di cinque giorni, interi e liberi, dall'udienza fissata. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che la richiesta di trattazione orale in presenza è stata respinta, posto che questa risulta pervenuta oltre il termine perentorio di giorni venticinque dall'udienza fissata (in data 19 settembre 2022), di cui all'art. 37-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 146 del 2020. Non possono, inoltre, essere esaminate le conclusioni pervenute da parte della difesa, in data 30 settembre 2022, quindi oltre il termine di cinque giorni interi e liberi, precedenti l'udienza. 1.11 terzo e quarto motivo di ricorso sono fondati e devono essere accolti restando in tale pronuncia assorbito l'esame di ogni altro motivo di ricorso. 1.1. Nel caso in questione, infatti, devono trovare applicazione i principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con le sentenze n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489 e n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787, hanno affermato che ove il giudice di appello che riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio. In motivazione, poi, il massimo consesso di questa Corte ha osservato che, nel caso di impugnazione del pubblico ministero e quando il ribaltamento della decisione sia stato sollecitato nella sola prospettiva degli interessi civili, a seguito dell'impugnazione della parte civile, viene in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica. Sussiste, dunque, per il giudice di appello il dovere di procedere ad integrazione probatoria di ufficio, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., al fine di raccogliere nuovamente la prova dichiarativa che sia essenziale ai fini del ribaltamento auspicato dall'appellante. Né smentisce la valenza generale del principio descritto, la circostanza che il legislatore del 2017 abbia previsto, espressamente, l'obbligo di rinnovazione nel solo caso in cui ad impugnare sia il pubblico ministero; tale scelta, invero, trova spiegazione nelle conseguenze assai più sfavorevoli che derivano per l'imputato dal ribaltamento in peius della sentenza di assoluzione di primo grado agli effetti penali. Ciò non di meno, deve ritenersi che, anche nel caso di appello della sola parte civile, ove il ribaltamento agli effetti civili avvenga sulla scorta di una differente valutazione delle prove dichiarative poste a fondamento dell'impugnata assoluzione, il giudice di appello non possa decidere per l'overtuming senza disporne la riassunzione in forza dei poteri officiosi ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., tanto essendo assolutamente necessario ai fini del decidere (Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000; Sez. 5, n. 38082 del 04/04/2019, Clemente, Rv. 276933; Sez. 6, n. 12215 del 12/02/2019, Caprara, Rv. 275167). L'obbligo di rinnovazione dell'istruzione, invocato dal ricorrente, fonda, poi su principi già declamati dalle sentenze della Corte EDU del 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia) e, poi, delle Sezioni Unite di questa Corte, poi (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. cit.), e, oggi, discendente dalla specifica previsione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. La nuova disposizione processuale chiarisce testualmente che la valutazione della prova effettuata dalla sentenza di primo grado di proscioglimento impugnata dal pubblico ministero per motivi che a tale valutazione attengano, è esclusivamente quella avente ad oggetto la "prova dichiarativa". Del resto, tale assunto è del tutto conseguente alla ratio che informa il canone di necessaria rinnovazione della prova in caso di ribaltamento di sentenza assolutoria, essendo necessario che la difforme valutazione di prove che in primo grado siano state considerate decisive per l'epilogo assolutorio e che, invece, in appello, conducano alla condanna, non sia il frutto di una lettura "cartolare" delle stessa ma sia preceduta dal contatto diretto tra fonte probatoria e giudice di appello (a tale principio del resto essendo stata a suo tempo correlata, nella giurisprudenza della Corte EDU, la violazione del par. 3, lett. d), dell'art. 6 CED che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico»). E non è inutile richiamare quanto affermato da Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit., che hanno precisato come, dal lato del giudice, la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa e come l'apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale sia condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all'accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del "ragionevole dubbio". 1.2. Applicati i suesposti principi al caso in esame, ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata. Si rileva, infatti, che il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado è fondato anche su una diversa valutazione della prova dichiarativa, che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado, è stata ritenuta dalla Corte territoriale approssimativa e generica, comunque non in grado di scalfire, in senso favorevole all'imputato, gli altri elementi di prova. I giudici di secondo grado, infatti, risultano, comunque, aver valutato le deposizioni poste a base della pronuncia assolutoria e, in parte, ne hanno considerato, diversamente, l'attendibilità, con particolare riferimento proprio alla tesi difensiva sostenuta dall'imputato. Infatti, a pag. 25 della sentenza di secondo grado, si fa espresso riferimento alla consistenza della prova testimoniale espletata sulla circostanza del fatto che il ricorrente, in relazione al proprio ruolo, fosse solito intraprendere l'effettivo servizio, prima di entrare in reparto attraverso l'unico varco da cui aveva accesso tutto il personale, entrando da luoghi ove non erano installati apparecchi per poter rilevare, attraverso il badge, l'orario. Di tali deposizioni testimoniali la Corte di appello prende contezza e ne valuta l'affidabilità, tanto da dubitare della loro consistenza, indicandole come generiche e dubitative. Vengono, infatti, prese in esame, senza rinnovazione, le dichiarazioni del teste Telesca, diversamente valutate in quanto indicate come approssimative circa l'indicazione delle mansioni dell'imputato, del teste Muzi, quest'ultimo esaminato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., quindi reputato decisivo per il giudice di primo grado, ai fini della pronunciata assoluzione (cfr. pagg. 26 e ss.). Ancora si riportano stralci della deposizione di due testi (Giosa e Consiglio) dichiarazioni indicate come prive di valenza significativa per la tesi difensiva, così come si richiamano stralci delle dichiarazioni dei testi Nuzzo e Mercuri circa l'utilizzo del personale di varchi di accesso alternativi. La prova in questione, poi, deve ritenersi decisiva nel senso individuato dagli autorevoli precedenti delle Sezioni Unite di questa Corte, trattandosi di elementi che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio per l'imputato. Del resto, lo stesso Pubblico ministero appellante aveva chiesto l'esame di quattro testi, ai fini del richiesto ribaltamento della sentenza di primo grado, dato rispetto al quale la motivazione resa dalla Corte di appello appare non esauriente. Né, infine, è fornita di motivazione rafforzata rispetto alla soluzione adottata dai giudici di secondo grado, nella parte in cui con riferimento a specifici fatti (la contestazione riguarda n. 44 episodi), era stato verificato, nel corso del primo grado di giudizio, che l'imputato aveva fatto corretta annotazione dell'orario. 2.Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, perché si proceda alla rinnovazione istruttoria nei limiti di cui alla