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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10597/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 15 aprile 2022 il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pistoia il 21 ottobre 2015, irrevocabile il 14 novembre 2015.

L'istanza è stata accolta ex art. 165 cod. pen. perché la sospensione condizionale era stata subordinata dal giudice della cognizione ad obblighi (prestazione di attività lavorativa presso un Comune o altro ente pubblico per quattro mesi) che non sono stati ottemperati dal condannato.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che l'obbligo cui la sospensione era condizionata sia rimasto inadempiuto per un comportamento non imputabile alla condannata, che non ha mai avuto conoscenza della sentenza di condanna per essere rimasta contumace durante il processo.

Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione sullo stesso punto.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Come ha correttamente notato il Procuratore generale nelle sue conclusioni, il motivo non è stato dedotto davanti al giudice dell'esecuzione.

Nel ricorso il difensore afferma che tutta la discussione nella udienza camerale è avvenuta sulla mancata conoscenza della sentenza di condanna da parte della ricorrente, ma la lettura del verbale di udienza non consente di apprezzare questa circostanza, perché in esso il difensore si limita a chiedere il rigetto dell'istanza del pubblico ministero.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il principio dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che dispone siano inammissibili di motivi di ricorso non proposti in appello, si applica anche al ricorso contro l'ordinanza emessa all'esito di un incidente di esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421: Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15 aprile 2022 il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pistoia il 21 ottobre 2015, irrevocabile il 14 novembre 2015. L'istanza è stata accolta ex art. 165 cod. pen. perché la sospensione condizionale era stata subordinata dal giudice della cognizione ad obblighi (prestazione di attività lavorativa presso un Comune o altro ente pubblico per quattro mesi) che non sono stati ottemperati dal condannato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che l'obbligo cui la sospensione era condizionata sia rimasto inadempiuto per un comportamento non imputabile alla condannata, che non ha mai avuto conoscenza della sentenza di condanna per essere rimasta contumace durante il processo. Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione sullo stesso punto. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Come ha correttamente notato il Procuratore generale nelle sue conclusioni, il motivo non è stato dedotto davanti al giudice dell'esecuzione. Nel ricorso il difensore afferma che tutta la discussione nella udienza camerale è avvenuta sulla mancata conoscenza della sentenza di condanna da parte della ricorrente, ma la lettura del verbale di udienza non consente di apprezzare questa circostanza, perché in esso il difensore si limita a chiedere il rigetto dell'istanza del pubblico ministero. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il principio dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che dispone siano inammissibili di motivi di ricorso non proposti in appello, si applica anche al ricorso contro l'ordinanza emessa all'esito di un incidente di esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421: Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati). Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 10597/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris