CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 47471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la violazione del diritto di difesa correlata al mancato rispetto dei termini per comparire in sede di appello non supera la soglia di ammissibilità in quanto il vizio dedotto integra - in astratto - una nullità generale a regime intermedio dedotta per la prima volta in Cassazione. A ciò si aggiunge che - in concreto - la doglianza è manifestamente infondata, in quanto nel periodo in cui si è celebrato il processo non era in vigore il cil.lgs n. 150 del 2022 ed il termine da rispettare era di soli 20 giorni; le altre doglianze proposte sia in ordine alla conferma di responsabilità che alla quantificazione della pena reiterano quelle già proposte con la prima impugnazione che la Corte d'appello riteneva infondate con motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. Invero la Corte d'appello offriva una motivazione esaustiva in ordine di identificazione del ricorrente e chiariva altresì le ragioni poste a sostegno della quantificazione della pena, rilevando come la confessione fosse parziale e giustificata dalla univocità degli elementi di prova raccolti (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 211 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]