CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 32621/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 31/10/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di rinnessione del processo ai sensi dell'art.45 cod. proc. pen., pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Napoli (n. 7088/2023 R.G.), per i reati di cui agli artt. 639, comma 2 cod. pen. (capo A) e 595, commi 1 e 3, cod. pen. (capo B); considerato che: - è pervenuta rituale dichiarato di rinuncia al ricorso da parte del procuratore speciale del [OSCURATO:PERSONA]; - e, dunque, la richiesta deve essere dichiarata inammissibile; ritenuto che: - non deve disporsi la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento (cfr. Sez. 3, n. 42478 del 14/10/2024,C., Rv. 287141 - 01: «in tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione con la previsione generale dell'art. 616 cod. proc. pen., in ragione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale»; nel medesimo senso, cfr. l'informazione provvisoria n. 11/2025 relativa alla decisione resa dalle Sezioni Unite all'udienza dl 10 luglio 2025 nel proc. n, 34370/2024 R.G.); - né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (art. 48, comma 6, cod. proc. pen.), non constando elementi per attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000); P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione. Così deciso il 2