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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32488/2026

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della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione dilegge in relazione all'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione, per essere stata laresponsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo a) affermata sullabase di una motivazione illogica e non rispettosa dei canoni di valutazione dellaprova, non rinvenendosi la sussistenza di artifizi e raggiri idonei a superare lasoglia del mero inadempimento contrattuale, è formulato in termini generici,risultando privo di un puntuale confronto con l'effettivo contenuto dellamotivazione della sentenza impugnata;che la Corte di appello (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata) haspecificamente illustrato le ragioni per cui la condotta ascritta al ricorrente alcapo a) - consistita nell'aver pubblicato, tramite artifizi e raggiri, un falsoannuncio di locazione e nell'aver ricevuto somme a titolo di acconto senza maieseguire la consegna dell'immobile - integrasse la fattispecie di truffacontrattuale aggravata e non un mero inadempimento, richiamando ledichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili, chiare e prive di intenticalunniatori, i riscontri documentali e tecnici acquisiti in ordine alla riconducibilitàal ricorrente dell'utenza telefonica e della carta di pagamento utilizzate, nonché ildolo iniziale che, incidendo sulla volontà negoziale della persona offesa,conferisce al contratto l'intima e preordinata natura di finalità ingannatoria, nonessendo sufficiente, ai fini della specificità del motivo, la mera contrapposizionedi una diversa lettura del medesimo compendio probatorio (cfr., sul tema dellagenericità, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521-01);che il motivo si risolve, pertanto, in una richiesta di rivalutazione delmateriale probatorio già congruamente esaminato dalla Corte territoriale, nonconsentita in sede di legittimità, nonché nella pedissequa reiterazione diargomentazioni di merito già proposte in appello e motivatamente disattese, cosìnon assolvendo la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaimpugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv. 277710-01);dato atto che, in data 3 luglio 2026, sono pervenute memorie difensivenell'interesse del ricorrente, che, pur sostanziandosi in mere conclusioni, sonotuttavia tardive, essendo stata l'udienza fissata per il 7 luglio 2026 e nonrisultando rispettato il termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., il qualeimpone il deposito di memorie e motivi nuovi entro il quindicesimo giorno liberoantecedente l'udienza, nella specie scaduto il 21 giugno 2026; né le stessepotrebbero qualificarsi quali repliche, posto che tale facoltà, oltre a soggiacere alpiù breve termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza, presuppone il previodeposito di memorie di controparte, nella specie non risultanti in atti; le memorietardivamente depositate non possono, pertanto, essere prese in considerazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione dilegge in relazione all'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione, per essere stata laresponsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo a) affermata sullabase di una motivazione illogica e non rispettosa dei canoni di valutazione dellaprova, non rinvenendosi la sussistenza di artifizi e raggiri idonei a superare lasoglia del mero inadempimento contrattuale, è formulato in termini generici,risultando privo di un puntuale confronto con l'effettivo contenuto dellamotivazione della sentenza impugnata;che la Corte di appello (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata) haspecificamente illustrato le ragioni per cui la condotta ascritta al ricorrente alcapo a) - consistita nell'aver pubblicato, tramite artifizi e raggiri, un falsoannuncio di locazione e nell'aver ricevuto somme a titolo di acconto senza maieseguire la consegna dell'immobile - integrasse la fattispecie di truffacontrattuale aggravata e non un mero inadempimento, richiamando ledichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili, chiare e prive di intenticalunniatori, i riscontri documentali e tecnici acquisiti in ordine alla riconducibilitàal ricorrente dell'utenza telefonica e della carta di pagamento utilizzate, nonché ildolo iniziale che, incidendo sulla volontà negoziale della persona offesa,conferisce al contratto l'intima e preordinata natura di finalità ingannatoria, nonessendo sufficiente, ai fini della specificità del motivo, la mera contrapposizionedi una diversa lettura del medesimo compendio probatorio (cfr., sul tema dellagenericità, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521-01);che il motivo si risolve, pertanto, in una richiesta di rivalutazione delmateriale probatorio già congruamente esaminato dalla Corte territoriale, nonconsentita in sede di legittimità, nonché nella pedissequa reiterazione diargomentazioni di merito già proposte in appello e motivatamente disattese, cosìnon assolvendo la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaimpugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv. 277710-01);dato atto che, in data 3 luglio 2026, sono pervenute memorie difensivenell'interesse del ricorrente, che, pur sostanziandosi in mere conclusioni, sonotuttavia tardive, essendo stata l'udienza fissata per il 7 luglio 2026 e nonrisultando rispettato il termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., il qualeimpone il deposito di memorie e motivi nuovi entro il quindicesimo giorno liberoantecedente l'udienza, nella specie scaduto il 21 giugno 2026; né le stessepotrebbero qualificarsi quali repliche, posto che tale facoltà, oltre a soggiacere alpiù breve termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza, presuppone il previodeposito di memorie di controparte, nella specie non risultanti in atti; le memorietardivamente depositate non possono, pertanto, essere prese in considerazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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