CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09467/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 330, [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 65/2020 pubblicata il9 gennaio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27079/2020Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 9467/2026Data pubblicazione 14/04/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOAngela Chianchiano ha proposto appello contro la sentenza n. 8163/2015,con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile per tardivitàl’opposizione a un decreto ingiuntivo, che era stato ottenuto dal Condominio delfabbricato di via [OSCURATO:PERSONA] n. 330, [OSCURATO:PERSONA], Napoli, e che, secondol’opponente, concerneva oneri condominiali fondati su delibere assembleari dellequali non aveva mai avuto conoscenza e calcolati senza che fosse consideratoun suo credito.La Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.65/2020, ha dichiarato inammissibile il gravame.La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.Parte intimata si è difesa con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 137, 138, 139 e 140 c.p.c., sostenendo che il decreto ingiuntivoopposto non sarebbe stato notificato.Con il secondo motivo la ricorrente contesta la nullità della sentenza peravere errato nel ritenere la tardività dell’opposizione.Con il terzo motivo la ricorrente prospetta l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, ossia la mancata ammissione del giuramento decisorio.Con il quarto motivo evidenzia l’esistenza di alcune nullità relativeall’assemblea del 12 maggio 2010.Con il quinto motivo si duole perché la corte territoriale non avrebbe valutatola denuncia penale e il richiesto interrogatorio.Il ricorso, alla luce del contenuto dei motivi sopra riportati, è inammissibile.Numero registro generale 27079/2020Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 9467/2026Data pubblicazione 14/04/2026Infatti, la corte territoriale ha dichiarato l’appello inammissibile in quanto “ilpassaggio motivazionale contenuto al termine della motivazione della sentenzadi primo grado non risulta attinto da alcuna contestazione di talché esso precludela disamina di ogni ulteriore argomento difensivo, meramente riproposto senzaconfutazione delle considerazioni del Tribunale”.La Corte d’appello di Napoli ha pure aggiunto che “Ciò dicasi anche dei motividi gravame che, in quanto decisamente nuovi rispetto al thema decidendum delprimo grado, violano anche l’art. 345 c.p.c.”.Ad avviso della corte territoriale, quindi, si sarebbe formato un giudicatosull’affermazione del primo giudice della “tardività dell’opposizione per essere lastessa oltremodo intempestiva rispetto alla notifica dell’atto di pignoramento checonsta notificato in data 15 febbraio 2011, essendo essa avvenuta ad oltre dueanni di distanza”.Ciò in applicazione della regola per la quale, in tema di opposizione tardivaa decreto ingiuntivo, l’art. 650 c.p.c. prevede, al comma 1, il termine ordinariodi quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza deldecreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al comma 3, un termine dichiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione,quest’ultimo da intendersi riferito esclusivamente all’atto esecutivo diretto aldestinatario dell’ingiunzione di pagamento; ne consegue che i due termini, quelloordinario e quello finale, interagiscono tra di loro e, per l’ammissibilitàdell’opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso (Cass.,Sez. 3, n. 15221 del 7 giugno 2025).Nessuna delle due affermazioni sopra citate è stata criticata specificamentedalla ricorrente in questa sede, con la conseguenza che la sua impugnazione èinammissibile.2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,Numero registro generale 27079/2020Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 9467/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite alla partecontroricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso e in €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 19marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa