CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17 giugno 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del giudice monocratico di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 221 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 e 294 Regolamento per l’esecuzione del TU citato, così riqualificando l’originaria imputazione formulata ai sensi dell’art. 651 cod. pen. Osservava che l’istruttoria aveva chiarito che i due imputati avevano rifiutato di esibire i propri documenti di identità e non di fornire indicazioni sulla propria identità personale, realizzando, in tal modo, la condotta sanzionata dalla norma del TULPS citata. Quindi, respinta la tesi difensiva che aveva invocato la causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen., osservava che non sussistevano i presupposti per l’applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in quanto l’atteggiamento di disprezzo e di sfida assunto dai due imputati dimostrava un’intensità del dolo non compatibile con l’applicazione della norma. Quanto al trattamento sanzionatorio, osservava che il giudice si era attestato su valori prossimi al minimo edittale e che la difesa non aveva fornito argomenti positivi valorizzabili per poter ulteriormente ridurre la pena. 2.Avverso detta sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati. 2.1.[OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge per non avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione del reato. Osserva che, essendo già decorso il termine di prescrizione alla data della sentenza di appello, senza che sia stata eccepita o rilevata d’ufficio, è possibile eccepirla con ricorso per cassazione. Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. 2.2.[OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ricorre per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen, si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione. Eccepisce anch’egli la prescrizione del reato, asseritamente maturata in data 28.8.2024. Lamenta che non sia stata riconosciuta la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., a suo avviso negata sulla base di motivazione apparente, nonostante vi siano plurimi elementi che inducono a riconoscerla, quali lo stato di incensuratezza, il ruolo marginale assunto dall’imputato nella vicenda, la condotta successiva che aveva consentito di identificare l’imputato e i limiti di pena del reato. Aggiunge che la motivazione addotta per negare l’applicazione della disposizione invocata, oltre che carente perché non ha valutato le circostanze addotte a fondamento dell’istanza, è fondata su condotte (atteggiamento di disprezzo e di sfida), non emerse in dibattimento e che, anzi, sono fondate su elementi fattuali propri del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, dal quale gli imputati sono stati assolti per insussistenza del fatto. Lamenta, infine, la mancanza di congrua motivazione in ordine alla richiesta di modifica del trattamento sanzionatorio, osservando che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, la difesa aveva fornito plurimi elementi a supporto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Quanto alla richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione, in quanto il ricorso è aspecifico, non avendo fornito compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e dimostrato, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge; quanto agli altri motivi, in quanto volti ad ottenere una rivalutazione nel merito del fatto, sottratta, invece, al giudice di legittimità. 4.In data 20.11.2025, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria nella quale contesta le argomentazioni del Procuratore generale osservando: quanto alla prescrizione, che, diversamente da quanto da questi eccepito, la difesa ha indicato la data di consumazione, il termine massimo di legge per la causa estintiva e calcolato la sospensione dei termini, così pervenendo ad individuare una data conforme a quella indicata dal giudice di primo grado. Quanto all’ulteriore eccezione, osserva che non si è chiesta una rivalutazione del merito, bensì si è eccepita la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione addotta dalla Corte di appello rispetto le richieste difensive e alle relative argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso articolati dai ricorrenti sono infondati ed i ricorsi devono, pertanto, essere rigettati. 2.Preliminare, in ordine logico, è la disamina della eccezione di estinzione del reato per prescrizione, sollevata da entrambi gli imputati. Si rileva, in proposito, che il reato è stato commesso il 17.7.2019. In base ai principi enunciati dalla sentenza SU n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 – 01, a tale reato si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103. La concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, postula che il "dies a quo" di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso (Sez. U, n. 20989 del 12.12.2024). Nel caso in esame, il termine massimo di prescrizione (5 anni più la sospensione di gg. 42) sarebbe decorso il 28.8.2024. Ne consegue che dalla data della scadenza del termine di deposito della sentenza di primo grado, 14.3.2024 (90 gg. decorrenti dal 14.12.2023), il termine di prescrizione non era ancora decorso e, da tale data, è rimasto sospeso sino alla pronuncia della sentenza di secondo grado, ovvero sino al 17.6.2025, con la conseguenza che il reato non era prescritto a quella data. Deve anche escludersi che il termine di prescrizione sia maturato successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, dalla cui lettura si evince che il Collegio ha letto il dispositivo e redatta contestualmente la motivazione.Ne consegue che, a quella data, il termine di prescrizione è rimasto nuovamente sospeso per un tempo di un anno e sei mesi. Alla data della pronuncia della presente sentenza, pertanto, il termine di prescrizione non era decorso e la causa di estinzione, pertanto, non era maturata. 3.Venendo al secondo motivo di ricorso proposto dal solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., le SU di questa Corte, con sentenza n. 13681 del 25.2.2016, Rv 266590-01, hanno affermato che il giudizio sulla tenuità da compiere ai fini previsti dalla norma citata, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1 cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dall’entità del danno o del pericolo. Con successive e costanti pronunce (da ultimo Sez. Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01), questa Corte ha altresì affermato che Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza . Nel caso in esame, la Corte ha illustrato i motivi ritenuti ostativi all’applicazione della norma, ravvisati nell’intensità del dolo evincibile dall’atteggiamento sfidante e di disprezzo dimostrato nei confronti del P.U. persona offesa. Non ha, invece, espressamente esaminato gli elementi forniti dalla difesa a supporto dell’istanza ovvero l’incensuratezza, il ruolo marginale assunto, la condotta successiva (essersi fatto identificare), ma la circostanza non inficia la esaustività e congruità della motivazione dalla quale si evince che il connotato soggettivo della condotta, è stato ritenuto tale da superare gli altri profili. D’altro canto, sono da escludere profili di contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla assoluzione dal reato contestato ai sensi dell’art. 341-bis cod. pen. La circostanza che i due imputati siano stati assolti dal delitto di oltraggio non è idonea ad escludere quell’atteggiarsi della condotta (aggressività verbale) dal quale, i giudici di merito hanno desunto la particolare protervia degli agenti. La lettura della motivazione del Tribunale evidenzia che il reato di oltraggio è stato escluso per la mancanza dell’elemento costitutivo oggettivo integrato dalla presenza di altre persone e non perché l’istruttoria abbia negato la condotta tenuta, cui fanno ampio cenno entrambi i giudici. Nessuna contraddittorietà è quindi ravvisabile nella decisione. 4.Con riferimento, infine, alle censure relative alla dosimetria della pena, si osserva che la corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, osservando che il giudice di primo grado ha inflitto una pena prossima al minimo edittale (gg 20 e quindi inferiore alla misura media), circostanza vieppiù da apprezzare, tenuto conto del fatto che la fattispecie di reato come riqualificata, prevede una pena detentiva (alternativa a quella pecuniaria) superiore nel massimo (arrestosino a due mesi) a quella prevista dall’art. 651 cod. pen. (arresto sino ad un mese). Peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che non si richiede al giudice una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui infligga una pena al di sotto della media edittale, da calcolare non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo in due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, sentenza n. 29968 del 22/2/2019, Rv 276288-01). Nel caso in esame, la pena irrogata, pari a gg. 20 di arresto è inferiore alla media edittale. 5.Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che questa Corte ha affermato che La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio fondato su analogo ordine di motivi (Sez. 1, sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057-01). Nel caso in esame, la Corte territoriale, nel respingere la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ha ritenuto subvalenti, rispetto all’atteggiamento soggettivo della condotta, gli elementi positivi addotti dalla difesa del ricorrente (stato di incensuratezza, ruolo marginale assunto nella vicenda, esiguità del pericolo) che sono i medesimi posti a base della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In tal modo ha, implicitamente, ma chiaramente, disatteso la richiesta, rimanendo già assorbiti tutti gli elementi dedotti nella determinazione dell’entità della pena e nella valutazione ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. 6.Alla luce dei motivi esposti, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi del