Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11016/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a c., CORRADINIAndrea, PRATI Monica– intimati –avverso la sentenza n. 391/5/2019 della Commissione tributariaregionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 25/2/2019.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. e i suoidue soci quali indicati in epigrafe impugnarono dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsie ciascuno per quanto di rispettivo interesse, gli avvisi di accertamentocon i quali l’Agenzia delle entrate aveva determinato maggioriimponibili in relazione all’anno d’imposta 2011, chiedendo alla societàil pagamento delle maggiori Iva e Irap conseguentemente dovute, e aisoci il pagamento dell’Irpef sulla quota del maggior reddito accertato,ad essi imputato per trasparenza ai sensi dell’art. 5 Tuir.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse i ricorsi riuniti.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame sololimitatamente al mancato riconoscimento ai fini Irap del maggiorimponibile di euro 2.400,00, pari ad un costo non deducibile, mentrelo respinse nel resto, evidenziando che gli elementi valorizzatidall’Ufficio, di carattere meramente ipotetico, non erano tali dagiustificare l’accertamento analitico-induttivo effettuato.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.Numero registro generale 28256/2019Numero sezionale 3154/2026Numero di raccolta generale 11016/2026Data pubblicazione 24/04/20265. – [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. e i suoidue soci sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente,non essendo in alcun modo ricavabile il ragionamento logico-giuridicoseguito dal Giudice d’appello per pervenire alla decisione, e in particolarenon comprendendosi per quale ragione detto Giudice abbia consideratoquale “ipotesi astratta” la ricostruzione dei ricavi operata dall’Ufficio sullabase di dati forniti dalla stessa società contribuente.2. – Il motivo è fondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n.1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicaregli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui leargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonpermettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).Nel caso di specie ricorre proprio tale ultima ipotesi poiché lamotivazione della sentenza impugnata è intrinsecamente contraddittoria.Numero registro generale 28256/2019Numero sezionale 3154/2026Numero di raccolta generale 11016/2026Data pubblicazione 24/04/2026La Corte regionale ha in sostanza ritenuto che gli elementi addottidall’Ufficio non integrassero quelle «gravi incongruenze» – il riferimento èevidentemente alle «gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed icorrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dallecaratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta»di cui discorre l’art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993 – che consentono, aisensi della disposizione testé citata, di procedere all’accertamentoanalitico-induttivo di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), d.P.R. n.600/1973; e ciò perché tali elementi – più specificamente definiti insentenza come «Le verifiche e i calcoli eseguiti dall’ufficio» – «rimangononell’ambito delle ipotesi astratte».Non è chiaro quali siano, in concreto, le “verifiche” e i “calcoli” a cui igiudici d’appello hanno voluto fare riferimento nel definirli quali “ipotesiastratte”.È tuttavia certo che, se il riferimento è agli studi di settore, lamotivazione sarebbe palesemente contraddittoria, giacché è la stessasentenza ad aver chiarito, in un suo passaggio precedente, chel’accertamento compiuto dall’Ufficio non era affatto basato, comeerroneamente aveva ritenuto il primo Giudice, sulle risultanze dello studiodi settore relativo all’attività esercitata dalla contribuente, e che eradunque «necessario verificare l’esistenza delle gravi incongruenze neiricavi dichiarati indipendentemente da quelli desumibili dagli studi disettore».Ma la motivazione della pronuncia sarebbe contraddittoria anche seper “ipotesi astratte” la CTR avesse inteso quegli ulteriori elementi,effettivamente posti a base dell’accertamento, di cui pure in sentenza sidà atto nel ricostruire i termini della controversia.

In particolare, i giudicid’appello hanno affermato che «La ricostruzione operata dai verificatori siè basata su di un campione rappresentativo degli articoli maggiormentecommercializzati, per i quali sono stati rilevati i cartellini applicati sugliNumero registro generale 28256/2019Numero sezionale 3154/2026Numero di raccolta generale 11016/2026Data pubblicazione 24/04/2026articoli, la marca, il modello, il codice identificativo dell’articolo e di prezzidi vendita al fine di calcolare il ricarico medio.

Tali operazioni si sono svoltenei locali esposti al pubblico ove è espressamente prevista ai sensi delD.Lgs n. 114/98 l’apposizione di cartellini riportanti il prezzo di vendita».E hanno poi aggiunto che «Per la scelta del campione i verificatori si sonoavvalsi delle risposte fornite dalla parte nel contraddittorio del15/11/2013, dove il sig. [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che i benimaggiormente commercializzati nell’anno 2011 erano biciclette,accessori, abbigliamento e riparazioni e che sui beni maggiormentecommercializzati le percentuali di ricarico applicate erano le stesse nel2011».Come si vede, nella ricognizione del fondamento dell’accertamento lasentenza riporta una serie di elementi in concreto accertati dall’Ufficio insede di verifica: elementi direttamente tratti dall’osservazione dellaspecifica realtà verificata, e in alcuni casi riferiti dalla stessa contribuente,che perciò è illogico e contraddittorio qualificare come “astratti” oconfinare nell’ambito delle mere “ipotesi”.3. – L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delsecondo, con il quale l’Agenzia ha dedotto la violazione e/o la falsaapplicazione dei principi regolatori in tema di accertamento analitico-induttivo per non avere la sentenza impugnata valutato la pregnanza e laconcludenza degli indizi offerti per la ricostruzione dei ricavi non dichiarati,specie alla luce del fatto che tale ricostruzione era stata effettuatautilizzando dati e informazioni forniti dalla stessa società contribuente insede di verifica.4. – Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo,assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Emilia-Romagna in diversa composizione, che provvederà ad unNumero registro generale 28256/2019Numero sezionale 3154/2026Numero di raccolta generale 11016/2026Data pubblicazione 24/04/2026nuovo esame nonché a liquidare le spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a c., CORRADINIAndrea, PRATI Monica– intimati –avverso la sentenza n. 391/5/2019 della Commissione tributariaregionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 25/2/2019.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. e i suoidue soci quali indicati in epigrafe impugnarono dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsie ciascuno per quanto di rispettivo interesse, gli avvisi di accertamentocon i quali l’Agenzia delle entrate aveva determinato maggioriimponibili in relazione all’anno d’imposta 2011, chiedendo alla societàil pagamento delle maggiori Iva e Irap conseguentemente dovute, e aisoci il pagamento dell’Irpef sulla quota del maggior reddito accertato,ad essi imputato per trasparenza ai sensi dell’art. 5 Tuir.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse i ricorsi riuniti.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame sololimitatamente al mancato riconoscimento ai fini Irap del maggiorimponibile di euro 2.400,00, pari ad un costo non deducibile, mentrelo respinse nel resto, evidenziando che gli elementi valorizzatidall’Ufficio, di carattere meramente ipotetico, non erano tali dagiustificare l’accertamento analitico-induttivo effettuato.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.Numero registro generale 28256/2019Numero sezionale 3154/2026Numero di raccolta generale 11016/2026Data pubblicazione 24/04/20265. – [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. e i suoidue soci sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente,non essendo in alcun modo ricavabile il ragionamento logico-giuridicoseguito dal Giudice d’appello per pervenire alla decisione, e in particolarenon comprendendosi per quale ragione detto Giudice abbia consideratoquale “ipotesi astratta” la ricostruzione dei ricavi operata dall’Ufficio sullabase di dati forniti dalla stessa società contribuente.2. – Il motivo è fondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n.1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicaregli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui leargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonpermettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).Nel caso di specie ricorre proprio tale ultima ipotesi poiché lamotivazione della sentenza impugnata è intrinsecamente contraddittoria.Numero registro generale 28256/2019Numero sezionale 3154/2026Numero di raccolta generale 11016/2026Data pubblicazione 24/04/2026La Corte regionale ha in sostanza ritenuto che gli elementi addottidall’Ufficio non integrassero quelle «gravi incongruenze» – il riferimento èevidentemente alle «gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed icorrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dallecaratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta»di cui discorre l’art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993 – che consentono, aisensi della disposizione testé citata, di procedere all’accertamentoanalitico-induttivo di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), d.P.R. n.600/1973; e ciò perché tali elementi – più specificamente definiti insentenza come «Le verifiche e i calcoli eseguiti dall’ufficio» – «rimangononell’ambito delle ipotesi astratte».Non è chiaro quali siano, in concreto, le “verifiche” e i “calcoli” a cui igiudici d’appello hanno voluto fare riferimento nel definirli quali “ipotesiastratte”.È tuttavia certo che, se il riferimento è agli studi di settore, lamotivazione sarebbe palesemente contraddittoria, giacché è la stessasentenza ad aver chiarito, in un suo passaggio precedente, chel’accertamento compiuto dall’Ufficio non era affatto basato, comeerroneamente aveva ritenuto il primo Giudice, sulle risultanze dello studiodi settore relativo all’attività esercitata dalla contribuente, e che eradunque «necessario verificare l’esistenza delle gravi incongruenze neiricavi dichiarati indipendentemente da quelli desumibili dagli studi disettore».Ma la motivazione della pronuncia sarebbe contraddittoria anche seper “ipotesi astratte” la CTR avesse inteso quegli ulteriori elementi,effettivamente posti a base dell’accertamento, di cui pure in sentenza sidà atto nel ricostruire i termini della controversia. In particolare, i giudicid’appello hanno affermato che «La ricostruzione operata dai verificatori siè basata su di un campione rappresentativo degli articoli maggiormentecommercializzati, per i quali sono stati rilevati i cartellini applicati sugliNumero registro generale 28256/2019Numero sezionale 3154/2026Numero di raccolta generale 11016/2026Data pubblicazione 24/04/2026articoli, la marca, il modello, il codice identificativo dell’articolo e di prezzidi vendita al fine di calcolare il ricarico medio. Tali operazioni si sono svoltenei locali esposti al pubblico ove è espressamente prevista ai sensi delD.Lgs n. 114/98 l’apposizione di cartellini riportanti il prezzo di vendita».E hanno poi aggiunto che «Per la scelta del campione i verificatori si sonoavvalsi delle risposte fornite dalla parte nel contraddittorio del15/11/2013, dove il sig. [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che i benimaggiormente commercializzati nell’anno 2011 erano biciclette,accessori, abbigliamento e riparazioni e che sui beni maggiormentecommercializzati le percentuali di ricarico applicate erano le stesse nel2011».Come si vede, nella ricognizione del fondamento dell’accertamento lasentenza riporta una serie di elementi in concreto accertati dall’Ufficio insede di verifica: elementi direttamente tratti dall’osservazione dellaspecifica realtà verificata, e in alcuni casi riferiti dalla stessa contribuente,che perciò è illogico e contraddittorio qualificare come “astratti” oconfinare nell’ambito delle mere “ipotesi”.3. – L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delsecondo, con il quale l’Agenzia ha dedotto la violazione e/o la falsaapplicazione dei principi regolatori in tema di accertamento analitico-induttivo per non avere la sentenza impugnata valutato la pregnanza e laconcludenza degli indizi offerti per la ricostruzione dei ricavi non dichiarati,specie alla luce del fatto che tale ricostruzione era stata effettuatautilizzando dati e informazioni forniti dalla stessa società contribuente insede di verifica.4. – Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo,assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Emilia-Romagna in diversa composizione, che provvederà ad unNumero registro generale 28256/2019Numero sezionale 3154/2026Numero di raccolta generale 11016/2026Data pubblicazione 24/04/2026nuovo esame nonché a liquidare le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 11016/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris