CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15827/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 22583-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22583/2020 Cron. Rep. Ud. 18/01/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 207/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/05/2020 R.G.N. 904/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato il gravame svolto dall'INPS e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] (cittadina extracomunitaria titolare di permesso di soggiorno dal 2007 e di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE dal 2012), nei confronti dell'Inps, tesa ad ottenere l'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6. La Corte territoriale, dato atto che il primo giudice aveva accolto la domanda ritenuti sussistenti i requisiti richiesti dalla legge per l’erogazione della prestazione, in particolare la stabile permanenza sul territorio italiano non incidendo, sul prescritto requisito del soggiorno decennale in Italia, l’allontanamento temporaneo emergente dalla copia del passaporto, ha ritenuto provato il radicamento decennale continuativo sul territorio, rispetto alla mera presenza legale, e l’allontanamento dall’Italia, per recarsi nel paese d’origine, non valido ad escludere la non episodicità del soggiorno. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335, art. 3, commi 6 e 7, come modificato dall'art. 20, co.10, d.l. n.112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008; dell'art. 9, co.12 d.lgs. n.286 del 1998, coordinato con gli artt. 9,10,13,14, d.lgs. n.30 del 2007 in relazione agli artt. 2697, 43 cod.civ. e 115 cod.proc.civ., per non avere la Corte di merito ritenuto dirimente la mancanza di prova della permanenza continuativa in Italia nei dieci anni precedenti la domanda (del giugno 2018); per avere omesso di valutare gli altri requisiti prescritti per il riconoscimento dell’assegno sociale, fra i quali la prova del possesso del requisito economico per la titolarità del permesso di soggiorno. In altre parole, l'INPS interroga la Corte sul quesito: se il cittadino italiano e chi ad esso equiparato per avere diritto all’assegno sociale di cui all'art. 3, co. 6,7 legge n.335 del 1995, come modificato dall'art. 20,co.10, d.l. n.112 del 2008, conv. in l.1133 del 2008, oltre alla prova del titolo di legittimazione debba fornire la prova del possesso del requisito economico e dell’effettiva e continuativa permanenza nel territorio italiano e, se in difetto , sia onere del giudice accertare rigorosamente tale dato fattuale con ognimezzo anche con il ricorso a presunzioni, trattandosi di beneficio assistenziale riconosciuto a sostegno delle comprovate difficoltà a vivere e o permanere dignitosamente nel territorio italiano. Con il secondo motivo si duole di violazione dell'art. 2697 c.p.c. (recte cod.civ.) in relazione all'art. 3, co. 4, d.P.R. n.445 del 2000, l’INPS interroga la Corte sulla necessità della prova, oltre dei requisiti indicati nel primo motivo, dell’effettiva e continuativa permanenza sul territorio italiano, adombrando, nell’illustrazione del motivo, la condizione della ricorrente che, entrata in Italia con permesso di soggiorno per motivi familiari, mai avrebbe lavorato e, per essere nata nel 1946, avrebbe maturato il requisito anagrafico fin dal 2011 richiedendo, poi, l’assegno sociale solo nel 2018. Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere, in via generale, che l’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, nr. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge. Successivamente, la legge n. 40 del 1998, art. 39, ha effettuato l’equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali. La legge n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, ha, poi, subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La carta di soggiorno, infatti, è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (id est: soggiornanti da almeno cinque anni), di cui al D.Lgs. nr. 286 del 1998, art. 9, come sostituito dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, art. 1, e ha, quindi, assunto la denominazione di «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo», a seguito della modifica in tal senso apportata alla rubrica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, dalla disposizione finale di cui al D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12, art. 3. Infine, il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Inoltre, questa Corte (Cass. n. 24454 del 2019 e richiami ivi effettuati) ha osservato come, ai fini dell'erogazione della prestazione, la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione, giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, nel senso che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. È stato chiarito (Cass. n. 24454 del 2019; Cass. n. 17397 del 2016 cit.), infine, che il requisito del soggiorno legale continuativo nelterritorio nazionale per almeno dieci anni, siccome introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2009 dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, non può valere per le prestazioni riconosciute anteriormente, ma non si versa, con il ricorso all’esame, in tale ipotesi. Tanto premesso, deve ricordarsi che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti del novellato art. 360, n. 5, c.p.c.(cfr. tra tante, Cass. nn. 24155 del 2017 e 3340 del 2019). Inoltre, va aggiunto che il vizio di motivazione, da valutare alla stregua del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. va circoscritto, ora, all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. Un. n. 19881 del 2014), riducendo al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass., Sez. Un. n. 8053 del 2014). Nella specie, la censura incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che risulta formulata con riguardo a presunte violazioni delle disposizioni di legge richiamate nella rubrica e pretende, in realtà, di revocare in dubbio l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito e l’apprezzamento in ordine alla permanenza nel territorio italiano, effettiva, continuativa e non episodica In ogni caso, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori. Nessuna delle tre situazioni enunciate è rappresentata nei motivi anzidetti - posto che la decisione si ferma alla valutazione dei dedotti episodi di allontanamento dall’Italia, per recarsi nel Paese d’origine, per escludere la non episodicità del soggiorno in Italia e, dunque, affermare il radicamento decennale continuativo sul territorio, rispetto alla mera presenza legale - le relative doglianze sono mal poste, sia con riferimento al preteso malgoverno delle risultanze istruttorie, in quanto, pur sotto un'intitolazione evocativa del vizio di violazione di legge, parte ricorrente non ha formulato altro che pure questioni di merito, il cui esame non è rinnovabile in questa sede di legittimità, sia quanto ai profili enunciati nel secondo mezzo d’impugnazione, per i quali avrebbe dovuto devolvere, in questa sede di legittimità, l’omesso esame di un fatto decisivo. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ri