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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04019/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 27 settembre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 28 maggio 2019, nei confronti d , [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. e 75, comma 2, D.L. 159/2011, riducendo la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che il ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del delitto di tentata estorsione, risulta meramente riproduttivo di profil di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come, per quanto emerso dall'istruttoria, la minaccia posta in essere dal prevenuto fosse idonea a coartare la volontà della persona offesa e univocamente diretta a conseguire la somma di denaro; circostanza, quest'ultima, non verificatasi solo per cause indipendenti dal volere dell'agente, che pertanto non poteva considerarsi autore di una condotta desistente, né di un recesso attivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 27 settembre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 28 maggio 2019, nei confronti d , [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. e 75, comma 2, D.L. 159/2011, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del delitto di tentata estorsione, risulta meramente riproduttivo di profil di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come, per quanto emerso dall'istruttoria, la minaccia posta in essere dal prevenuto fosse idonea a coartare la volontà della persona offesa e univocamente diretta a conseguire la somma di denaro; circostanza, quest'ultima, non verificatasi solo per cause indipendenti dal volere dell'agente, che pertanto non poteva considerarsi autore di una condotta desistente, né di un recesso attivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04019/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris