CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 04019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 27 settembre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 28 maggio 2019, nei confronti d , [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. e 75, comma 2, D.L. 159/2011, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del delitto di tentata estorsione, risulta meramente riproduttivo di profil di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come, per quanto emerso dall'istruttoria, la minaccia posta in essere dal prevenuto fosse idonea a coartare la volontà della persona offesa e univocamente diretta a conseguire la somma di denaro; circostanza, quest'ultima, non verificatasi solo per cause indipendenti dal volere dell'agente, che pertanto non poteva considerarsi autore di una condotta desistente, né di un recesso attivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente