CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20282/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ITTORIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ne ha confermato la condanna per il reato dell'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto non conferente con il contenuto della contestazione rivolta all'imputato, atteso che lo stesso deduce che il reato richiede la ripetitività della condotta, ma nel caso in esame è contestato al ricorrente la frequentazione per ben sette volte della persona pregiudicata, ne consegue che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che "il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati.(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati (almeno quattro), considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale "di non secondaria importanza" dei soggetti frequentati" (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01), mentre è assertiva, e non sostenuta da nulla, la deduzione proposta in ricorso secondo cui i ripetuti incontri tra il prevenuto ed il conoscente pregiudicato sarebbero stati casuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M