CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 30747/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 11036 del 2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rapp. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elett. domicilia PEC: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rapp. e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], coni quali elett. domicilia in Roma, presso il loro studio, alla via Orazio 3. - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 3517/2019dell’8 ottobre 2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMARG 5545/13 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.100,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28novembr