CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 01128/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 28059del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA] e [OSCURATO:PERSONA] 013262500667, con sede a L'Aquila (67100), frazione Bazzano (AQ), [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] di Bazzano (AQ), PEC servizi.integrati1 @ legalmail.it, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 novembre 1968, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], residente a L'Aquila, alla frazione Santi, [OSCURATO:PERSONA] snc (AQ), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, Codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE], con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 79, P.E.C. benedetta.lubrano @ studiolubrano.it, e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, P.E.C. daniele @ pec.mancabitti.it, e presso lo studio di quest'ultimo la società ricorrente è elettivamente domiciliata giusta procura separata ed in calce al ricorso. Ricorrente contro Comune di Barisciano, in persona del Sindaco pro tempore, Sig. D'[OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/l2/1974 e residente in Barisciano (AQ) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 82, (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con sede in Barisciano (AQ) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, (C.F./P.I. 00195850664), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Teramo, (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del medesimo difensore in Controguerra (TE) alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 33, ove dichiara di voler ricevere ai sensi dell’art. 176 c.p.c. tutte le comunicazioni al numero di [OSCURATO:TELEFONO], ovvero all’indirizzo di PEC claudio.strozzieri @ pec-avvocatiteramo.it, giusta del ibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 108 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n° 600 depositata il 21 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] integrati s.r.l. – dopo aver concluso un contratto d’appalto col Comune di Barisciano, formalizzato con determinazione n° 131 del 2 novembre 2009, con il quale si era impegnata allo svolgimento di interventi di puntellamento di vari edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, tra cui anche [OSCURATO:PERSONA], per un importo di complessivi euro 886.363,97, opere regolarmente ultimate – si vedeva rifiutare il corrispettivo per opere aggiuntive relative ad una variante del maggio 2011 (consistite nella fornitura e posa in opera di cerchiature e di puntellature), nonché l’aumento dell’originario prezzo d’appalto preteso per la difficoltà di esecuzione dei lavori (che aveva comportato l'incremento del 20% di tutte le voci contabilizzate). Il decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatrice contro l’Ente territoriale per euro 251.505,30 veniva opposto e il tribunale accoglieva l’opposizione. Anche l’appello formulato dalla Servizi integrati veniva respinto con la sentenza indicata in intestazione. 2.- Per quello che qui ancora rileva, osservava preliminarmente il secondo giudice che la Servizi integrati non aveva depositato il fascicolo del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che non era disponibile la “documentazione prodotta in sede monitoria, tra cui la determina di affidamento dei lavori n. 131/2009” e che, dunque, non era possibile “verificare se tale determina contenesse la nomina del D.L. né quale normativa richiamasse”. Nel merito, la Corte riteneva il primo motivo d’appello infondato. L'appellante nell'atto introduttivo aveva lamentato la sola omessa considerazione, da parte del primo giudice, della deroga prevista dall'O.P.C.M. n° 3753/09 all’art. 119 del r.d. n° 827/1924, mentre in sede di comparsa conclusionale si era doluta anche dell’omessa considerazione della deroga prevista alle disposizioni del d.lgs. n° 163/2006. Quanto al primo profilo, la Corte lo riteneva infondato, atteso che l’art. 119 del r.d. n° 827/1924 riguardava solo i rapporti tra il Direttore dei lavori e la Stazione appaltante e che la deroga prevista dall’Ordinanza n° 3753 non escludeva la necessità di una autorizzazione postuma dell'autorità competente, tanto più nel caso di specie, in cui la variazione aveva comportato un aumento del costo dei lavori pari a circa il 73%. Anche il secondo rilievo era infondato secondo la Corte: infatti, l’Ordinanza n° 3753, pur prevedendo la possibilità di derogare ad una serie di disposizioni normative, disponeva comunque il necessario rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, tra i quali quello espresso dagli artt. 16 e 17 del r.d. n° 2440/1923, non derogati, che prevedono la forma scritta ad substantiam degli atti da cui derivano obbligazioni per la PA. Anche il secondo motivo d’appello – secondo il quale il tribunale avrebbe omesso di valorizzare i documenti provenienti dal Direttore dei lavori – era infondato, in quanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, la carenza di contratto non era superabile da tale documentazione, essendo la stessa inidonea a vincolare la stazione appaltante al pagamento di opere aggiuntive non commissionate, né preventivamente approvate, né successivamente ratificate con alcun atto negoziale scritto, non individuabile nemmeno nella richiesta inoltrata dal Comune alla Servizi integrati s.r.l. in data 10.04.2013, prot. n. 2552. Infine, palesemente infondata era la prospettazione secondo cui nella nota dell'Ufficio del Vice - Commissario delegato per la tutela dei [OSCURATO:PERSONA] del 21 marzo 2012, prot. n° 1199, sarebbe rinvenibile un'autorizzazione di fatto all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza eseguiti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto in essa era contenuta una mera presa d’atto dell'esecuzione dei lavori, mentre l'interpretazione offerta dall'appellante era decisamente smentita dal tenore letterale della nota stessa. 3.- Ricorre per cassazione Servizi integrati s.r.l. affidando l’impugnazione a due motivi. Resiste il Comune, che conclude per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell’impugnazione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Solo la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo – intitolato “ Violazione di legge con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc: Violazione e falsa applicazione (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 3 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, che ha individuato le normative da derogare (tra cui anche una serie di norme rilevanti nel caso di specie, quali, tra le altre, anche l'art. 132 del Codice appalti allora vigente – d.lgs. 163/2006 e l'art. 119 del r.d. n. 827/1924). Errata interpretazione di quanto prescritto dalla normativa emergenziale e delle conseguenze in diritto derivanti dalla applicazione delle O.P.C.M. n. 3753/2009 e 3761/2009” – la ricorrente lamenta che la Corte non abbia tenuto conto della normativa emergenziale e, in particolare, dell’O.P.C.M. n° 3753/2009, nonché della conseguente impossibilità di applicare al caso di specie gli artt. 119 del r.d. n° 827/1924 e 132 del d.lgs. n° 163/2006: ne deriverebbe che l’approvazione delle varianti in corso d’opera da parte del direttore dei lavori determinerebbe un vincolo contrattuale in capo al Comune. 5.-Il motivo è infondato. L’assunto implicitamente posto a base del mezzo consiste nel predicare una deroga alle norme sugli appalti pubblici – e segnatamente agli artt. 132 del d.lgs. n° 163/2006 e 119 r.d. n° 827/1924 – solo perché “ si è agito in via di somma urgenza ”, con conseguente “deroga ad una serie di principi e norme” in tema di appalto pubblico. Invero, sol che si legga l’O.P.C.M. n° 3753/2009 si può agevolmente notare che non è la situazione di somma urgenza in sé considerata che determina la deroga alle norme citate nell’art. 3 dell’Ordinanza, ma è il Commissario delegato, che “nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvede in deroga” alle disposizioni normative appresso indicate. Dallo stesso testo del provvedimento risulta, dunque, che l’incarico di procedere a “varianti in corso d’opera”, in deroga all’art. 132 del d.lgs. n° 163/2006, doveva essere contenuto in un provvedimento del Commissario delegato nominato ai sensi della legge n° 225/1992 (“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, oggi abrogata dal d.lgs. n° 1/2018, “Codice della protezione civile”, ma applicabile ratione temporis). Per stessa ammissione della ricorrente, invece, le “varianti” (termine col quale la Servizi integrati s.r.l. sembra indistintamente riferirsi sia alla “fornitura e posa in opera di cerchiature e puntellature”, sia alla richiesta di aumento dei prezzi del 20% in ragione delle “difficoltà di esecuzione dei lavori”) vennero richieste o ordinate dal Direttore dei lavori, che, al contrario del Commissario delegato, non aveva alcun potere di disporle. In conclusione, poiché le “varianti” in esame non vennero affatto ordinate dal Commissario, non vi era alcuna deroga alle ordinarie norme in materia di appalti pubblici, con la conseguenza che esse dovevano essere introdotte nelle forme previste dall’art. 132 del d.lgs. n° 163/2006 e 134, nono comma, del d.P.R. n° 554/1999, applicabili ratione temporis , ossia mediante una “ perizia di variante” approvata dall’organo decisionale delle Stazione appaltante (in caso di incremento della spesa), oppure dal responsabile del procedimento (negli altri casi). Più in generale deve anche osservarsi che il motivo soffre anche di genericità, in quanto il credito azionato in giudizio, secondo quanto si legge in sentenza (pagina 3), non è derivato solo dall’esecuzione di prestazioni non originariamente previste (cerchiature e puntellature), ma, come già detto, anche dalla difficoltà di esecuzione delle opere che avrebbe comportato un incremento del 20% dei prezzi concordati. Trattasi nondimeno di due modifiche contrattuali riconducibili a norme diverse, poiché le cerchiature e puntellature sembrano rientrare nel perimetro delle “varianti in corso d’opera”, mentre le maggiori difficoltà di esecuzione e l’incremento dei prezzi attengono al tema della variazione dei prezzi nell’appalto. 6.- Col secondo mezzo – intitolato “ violazione della L. n. 2248/1865 (ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.)” – Sistemi integrati s.r.l. assume che le varianti possono essere autorizzate anche dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 342 della legge n° 2448/1865, ove ricorra –come nella fattispecie ricorreva – l’assoluta urgenza. La Corte di merito avrebbe pertanto errato nel richiedere l’approvazione del committente. Con un ulteriore profilo la ricorrente insiste nella deroga derivante dalla normativa emergenziale emessa per il sisma dell’Abruzzo del 2009. 7.-Anche questo mezzo è infondato. È vero che l’art. 342 citato – abrogato dalla lettera a ) del primo comma dell'art. 358, d.P.R. n° 207/2010, a decorrere dall'8 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 359 dello stesso d.P.R., ma applicabile ratione temporis – prevede che nei casi di “assoluta urgenza” l’appaltatore dovrà “prestarsi sulla richiesta dell’ingegnere direttore”, ma la norma prevede anche che “in questi casi (…) l'ingegnere medesimo dovrà darne immediata partecipazione all'[OSCURATO:PERSONA], la quale potrà sospendere la esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute pei lavori ordinati di urgenza”. Ora –anche a tacere del fatto che non risulta dalla sentenza che le varianti fossero di “assoluta urgenza” (ossia, tali da non poter procedere nelle forme ordinarie), donde l’inammissibilità del mezzo, in quanto non indica in quale atto del giudizio di merito sia stata trattata tale questione (ex multis: Cass., Sez. VI-T, 13 dicembre 2019, n° 32804) – nella presente fattispecie non risulta nemmeno intervenuta quella che la Corte chiama, con un termine forse atecnico, ma corretto nella sostanza, una “autorizzazione postuma” (sentenza pagina 9), tanto più necessaria nella vicenda in esame (come peraltro già deciso da Cass., sez. I, 16 aprile 2008, n° 10069), sempre secondo il pensiero del giudice di merito, in ragione dell’incremento della spesa pari a circa il 73%. 8.- In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di questo grado di giudizio. Per la liquidazione di esse – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 251.505,30) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte respinge il ricorso e condanna Servizi integrati s.r.l. a rifondere al Comune di Barisciano le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cu