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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 20857/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen..

Egli deduce: 1) nullità del decreto d'irreperibilità dell'imputato — emesso per la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen. — e degli atti consequenziali; 2) mancata assunzione di una prova decisiva; 3) vizi di motivazione in punto di dolo.

La sua difesa ha avanzato istanza di rimessione degli atti al Presidente, per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dalla sentenza impugnata e ribadita, ancor più di recente, ad es., da Sez. 1, n. 34760 del 26/06/2024, Kamara, Rv. 286719), non essendovi elementi per ritenere che l'imputato, dopo la sua espulsione, si fosse stabilito nella sua città di nascita (circostanza che nemmeno lui allega).

2.2. Il secondo non risulta essere stato formulato con l'atto d'appello, non potendo perciò essere dedotto in cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); in ogni caso, è manifestamente infondato, venendo chiesta l'assunzione di una prova inesistente o comunque, per stessa allegazione difensiva, non più esistente.

2.3. Il terzo è puramente reiterativo, rispetto ad una motivazione della sentenza d'appello del tutto lineare e corretta (l'ausilio in favore dell'amico quale semplice motivo dell'azione, comunque volontariamente diretta ad impedire l'attività d'ufficio).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli deduce: 1) nullità del decreto d'irreperibilità dell'imputato — emesso per la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen. — e degli atti consequenziali; 2) mancata assunzione di una prova decisiva; 3) vizi di motivazione in punto di dolo. La sua difesa ha avanzato istanza di rimessione degli atti al Presidente, per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dalla sentenza impugnata e ribadita, ancor più di recente, ad es., da Sez. 1, n. 34760 del 26/06/2024, Kamara, Rv. 286719), non essendovi elementi per ritenere che l'imputato, dopo la sua espulsione, si fosse stabilito nella sua città di nascita (circostanza che nemmeno lui allega). 2.2. Il secondo non risulta essere stato formulato con l'atto d'appello, non potendo perciò essere dedotto in cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); in ogni caso, è manifestamente infondato, venendo chiesta l'assunzione di una prova inesistente o comunque, per stessa allegazione difensiva, non più esistente. 2.3. Il terzo è puramente reiterativo, rispetto ad una motivazione della sentenza d'appello del tutto lineare e corretta (l'ausilio in favore dell'amico quale semplice motivo dell'azione, comunque volontariamente diretta ad impedire l'attività d'ufficio). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara in P.Q.M
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