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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24284/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) AVOLIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo 9) per intervenuta prescrizione ed il rigetto del ricorso nel resto.

Udite le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Udite le conclusioni del difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] AVOLIA, Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGATA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AVOLIO, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'08 ottobre 2021 con la quale la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 9 gennaio 2019, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5, mesi 1 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa e l'AVOLIO alla pena di 2, mesi 8 di reclusione ed euro 5.000,00 multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, e 644 cod. pen. ed al reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 (esclusivamente per il [OSCURATO:PERSONA]).

2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 180,495, 498, 511, 515 e 604 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado.

Il ricorrente eccepisce la violazione del diritto di difesa conseguente al mancato svolgimento del controesame del teste CASTRI e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal testimone nel corso dell'esame svolto dal solo Pubblico Ministero.

La Corte territoriale avrebbe affermato l'insussistenza dell'invocata nullità della sentenza sull'erroneo presupposto che la rinuncia all'esame del teste CASTRI operata dal Pubblico Ministero all'udienza del no dicembre 2018/ determinerebbe il venir meno del diritto della difesa a procedere all'esame del teste.

La motivazione sarebbe erronea ed illogica nella parte in cui afferma la tardività dell'eccezione proposta nell'atto di appello, in quanto la nullità non è stata eccepita prima della chiusura del dibattimento; il ricorrente lamenta che la difesa, prima della conclusione del giudizio di primo grado, non poteva avanzare alcuna tempestiva eccezione in considerazione della mancata emissione dell'ordinanza di revoca del teste CASTRI.

La sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità conseguente alla mancata indicazione dei documenti sequestrati in data 12 dicembre 2018 ed acquisiti al fascicolo dibattimentali quali corpo di reato.

3. Il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 268, 270 e 407 cod. proc. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite nel proc. pen. 4707/2011 R.G.N.R.

Il ricorrente eccepisce che nel procedimento in cui sono state disposte le attività di captazione non sarebbe mai stato effettuato il deposito dei verbali e delle registrazioni né le parti avrebbero ricevuto l'avviso di deposito di cui all'art. 268 cod. proc. pen.

La difesa lamenta, inoltre, che le predette intercettazioni sarebbero state acquisite in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. in quanto i reati oggetto di giudizio non rientrano tra i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.4.

Il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 530 e 546 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato continuato di usura.

4.1. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni delle persone offese del reato di cui al capo 2) non sarebbero idonee a dimostrare il carattere usurario dell'accordo raggiunto fra le parti né tale circostanza sarebbe desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalla documentazione acquisita.

La documentazione in atti e le dichiarazioni rese dall'imputato dimostrerebbero che i prestiti risalirebbero ad un periodo anteriore al 2012 e non sarebbero collegati con gli acquisti dei tabacchi avvenuti nel 2015.

I giudici di merito avrebbero, inoltre, travisato le dichiarazioni del teste Stefano [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe riferito di esser sl:ato incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al pagamento della quantità dei tabacchi acquistati dall'imputato a nome della rivendita della ALLOCCA.

4.2. I giudici di merito avrebbero travisato il contenuto della scrittura privata del 7 aprile 2008 e del rogito notarile del febbraio 2015, ricostruendo la vicenda di cui al capo 4) in modo assolutamente erroneo ed inverosimile.

4.3. La motivazione in ordine alla natura usuraria del prestito elargito dal [OSCURATO:PERSONA] in favore del [OSCURATO:PERSONA] (capo 5) sarebbe apparente in quanto fondata esclusivamente sul possesso da parte dell'imputato di assegni, circostanza sicuramente inidonea a dimostrare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia.

La difesa ha rimarcato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso di aver versato somme a titolo di interessi e di non aver mai pattuito la dazione di vantaggi usurari.

4.4. I giudici di merito avrebbero travisato le dichiarazioni della persona offesa Domenico [OSCURATO:PERSONA] (capo 6) il quale avrebbe chiarito la reale natura dei rapporti di dare-avere intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA]; il tenore di tali dichiarazioni escluderebbe la sussistenza del fatto in quanto i vantaggi di cui avrebbe goduto l'imputato (parcheggio della propria imbarcazione nel cantiere nautico del [OSCURATO:PERSONA] e conseguente attività di manutenzione. dell'imbarcazione) avrebbero un valore mininnale e sicuramente di natura non usuraria.

4.5. Viene, infine, eccepita l'insussistenza del reato di usura di cui al capo 7) dell'imputazione, la persona offesa BARONE avrebbe riferito di non aver accettato l'accordo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non vi sarebbe stata alcuna pattuizione di natura usuraria ma esclusivamente la dazione di 500,00 euro.

5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 157 e 644 cod. peri. e 530 cod. proc. pen. e deduce la sopravvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993.

A giudizio del ricorrente, infatti, il reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 ha natura di reato istantaneo e si consuma, di conseguenza, con la concessione dei singoli finanziamenti.

La difesa ha eccepito, in proposito, che, a fronte della erronea indicazione contenuta nel capo di imputazione secondo cui il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria sarebbe stato commesso fino al 19 novembre 2014 (data di accertamento del reato), tutte le condotte di finanziamento sono state poste in esser in un arco temporale che va dall'anno 2008 al 2012 con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6.

6. Il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 62 -bis, 81 e 133 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Entrambe le sentenze di merito non avrebbero indicato il percorso argomentativo che ha giustificato la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale previsto dall'art. 644, comma primo, cod. proc. pen.

La motivazione con la quale i giudici di merito hanno rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche !:;arebbe carente in quanto fondata esclusivamente sulla gravità dei delitti e l'entità del profitto ottenuto dall'imputato e priva di ogni argomentazione in merito alla quantificazione dell'entità dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione.

7. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 178, 180,495, 498, 511, 515 e 604 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado.

La difesa eccepisce la violazione del diritto di difesa conseguente al mancato svolgimento del controesame del teste CASTRI e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal predetto testimone nel corso dell'esame svolto dal solo Pubblico Ministero.La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l'insussistenza dell'invocata nullità della sentenza nonostante l'assoluta mancanza di un provvedimento di revoca della originaria ammissione della prova testimoniale.

La ricorrente ha, inoltre, affermato che la deposizione del teste CASTRI sarebbe stata utilizzata dai giudici di merito per riscostruire le ipotesi di usura contestate all'imputata e che, di conseguenza, la sentenza non «potrebbe superare la cd. prova di resistenza in mancanza del suddetto contribuito probatorio».

8. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata.

I giudici di appello, senza confutare adeguatamente le doglianze difensive, si sono limitati a richiamare le argomentazioni del primo giudice. per poi ricostruire i fatti in modo differente da quanto indicato nella sentenza di primo grado.

8.1. Con particolare riferimento ai capi 2) e 4) della rubrica, la Corte di merito avrebbe affermato che la AVOLIO avrebbe concorso alla concessione del prestito in favore dei coniugi ALLOCCA/COSTANTINO/così smentendo il primo giudice che aveva escluso la partecipazione della ricorrente all'originario accordo usurario.

La responsabilità dell'imputata sarebbe fondata su frasi di stile e sulla mera indicazione delle fonti di prova, senza operare alcuna valutazione critica ed argomentata della decisione appellata e senza tenere in considerazione quanto affermato dalla difesa in ordine all'inidoneità delle condotte poste in essere dalla AVOLIO a perfezionare l'elemento materiale del reato cli usura (sub specie impulso alla procedura esecutiva volta al recupero dei crediti usurari).

8.2. La motivazione sarebbe apparente anche in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo 8) dell'imputazione, la natura usuraria dell'accordo raggiunto tra le parti sarebbe stata esclusa espressamente dalla persona offesa che ha reso sul punto dichiarazioni conformi a quelle rese dall'imputata.

I giudici di merito avrebbero, inoltre, travisato il contenuto della conversazione ambientale intercorsa tra la AVOLIO e la FOGGIA in data 29 aprile 2015.

Il primo giudice avrebbe ritenuto inattendibili le dichiarazioni della persona offesa favorevoli alla AVOLIO in quanto la stessa sarebbe stata condizionata dalle parole e dalle «comunicazioni gestuali» manifestate dalla ricorrente in occasione della conversazione intercettata, senza specificare gli elementi da cui sarebbe desumibile tale «chiarissimo tentativo» di condizionamento.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente in quanto i giudici di appello nulla avrebbero motivato in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente eccepiva il significato diametralmente opposto della conversazione intercettata.

9. La AVOLIO lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 110 e 644 cod. pen., il travisamento della prova nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei contestati reati di usura.

Diversamente da quanto erroneamente affermato dai giudici di merito l'imputata non avrebbe posto in essere alcuna condotta idonea a perfezionare l'elemento materiale dei contestati reati di usura.

9.1. In relazione al reato di cui al capo 2), la ricorrente si sarebbe limitata fr... parlare con un avvocato, con la Lottomatica e con la [OSCURATO:PERSONA] al posto della ALLOCCA, condotte che non sarebbero finalizzate al recupero del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA].

9.2. In ordine al reato di cui al capo 4) la difesa lamenta che i giudici di merito avrebbero fondato la responsabilità dell'imputata sul ruolo di intermediazione svolto dall'AVOLIO con la consapevolezza in ordine alla concessione di un prestito in favore della persona offesa, senza indicare degli elementi logico-probatori posti a base di tale affermazione.

9.3. In ordine al reato di cui al capo 8 la difesa eccepisce che i giudici di merito avrebbero, inoltre, travisato l'intercettazione ambientale posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale; in particolare la motivazione impugnata sarebbe contraddittoria ed illogica in quanto non indicherebbe le frasi con cui l'AVOLIO avrebbe cercato di condizionare la persona offesa FOGGIA Daniela ) né !:;pecifica in quale momento della conversazione sarebbe avvenuta la comunicazione gestuale tra le parti e delle.

I giudici di appello non avrebbero, peraltro, motivato in alcun modo in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di usura.

10. La ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 62 -bis, 81, 132 e 133 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La motivazione con la quale i giudici di merito hanno ritenuto l'equivalenza tra le concesse attenuanti generiche prevalenti e le contestate aggravanti sarebbe carente in quanto fondata su un ragionamento illogico ed arbitrario che fa esclusivo riferimento alla personalità allarmante ed alla professionalità a delinquere dell'imputata, senza tenere in considerazione di elementi positivi addotti dalla difesa (incensuratezza, corretto comportamento processuale, ruolo secondario nella commissione dei reati).

La difesa ha, inoltre, lamentato l'eccessività della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione rispetto alla personalità dell'imputata ed alla gravità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.

1. Il primo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso proposto dalla AVOLIO sono al contempo generici, aspecifici e manifestamente infondati.

1.1. Dall'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, risulta quanto segue: • all'udienza dell'8 ottobre 2018 le parti concordavano l'acquisizione dell'informativa di p.g. del 12 aprile 2016, indi il rappresentante del Pubblico Ministero procedeva all'esame del teste CURCI, nel proseguo dell'udienza il Presidente del Collegio rinviava l'udienza per la prosecuzione dell'esame del teste; • all'udienza del 22 ottobre 2018, il rappresentante del Pubblico Ministero proseguiva nell'esame del teste CURCI ma ancora una volta l'esame veniva interrotto per esigenze di organizzazione dell'attività di udienza; • all'udienza del 10 dicembre 2018, le parti a seguito del mutamento del collegio prestavano il consenso alla rinnovazione degli atti, quindi il rappresentante del Pubblico Ministero rinunciava all'esame del teste CURCI ed il Presidente del Collegio rimarcava che per procedere alla revoca del teste era comunque necessario il consenso delle difese; • all'udienza del 17 dicembre 2018, le parti a seguito del mutamento della composizione del collegio prestavano nuovamente il consenso alla rinnovazione degli atti; • all'udienza del 7 gennaio 2019, il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria ed indicava gli atti utilizzabili ai fini della decisione, in assenza di osservazioni delle parti; • all'udienza del 9 gennaio 2019, le parti concludevano senza nulla osservare in ordine al mancato controesame ed alla mancata revoca dell'ordinanza ammissiva dell'esame del teste CURCI.1.2.

Ciò premesso va sottolineato che la Corte territoriale, con motivazione conforme alle risultanze processuali ed ai principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente confutato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado conseguente al mancato corttroesame del teste CURCI da parte della difesa.

I giudici di appello hanno correttamente inquadrato tale nullità nella categoria delle nullità a regime intermedio ed evidenziato la conseguente necessità di eccepire tale vizio, al più tardi ed a pena di decadenza, immediatamente dopo il compimento dell'atto viziato (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui l'indebita compressione del diritto della difesa ad effettuare il controesanne testimoniale, non determina l'inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'art.191 cod. proc. pen., ma esclusivamente una nullità relativa ai sensi dell'art.181 cod. proc. pen., che è sanata laddove non venga eccepita, immediatamente dopo il compimento dell'atto, dalla parte interessata presente (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680, in motivazione; Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, (3., Rv. 279063; Sez. 3, n. 14245 del 17/03/2021, Moraca, Rv. 280923-01; da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata), circostanza non verificatasi nel caso di specie.

1.3. A nulla rileva quanto affermato dai ricorrenti in ordine all'asserita impossibilità di eccepire la predetta nullità in assenza di un provvedimento di revoca del teste CURCI; deve essere rimarcato in proposito che le difese avrebbero comunque potuto e dovuto eccepire il mancato controesanne del predetto testimone nel momento in cui il Presidente del collegio ha proceduto alla chiusura del dibattimento ed alla indicazione degli atti utilizzabili per la decisione.

Deve essere ricordato, in proposito, che questa Corte ha reiteratamente affermato che, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti meclesime (vedi Sez. 3, n. 29649 del 27/3/2018, Bulletti, Rv. 273590; Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01).

1.4. L'ulteriore doglianza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza di primo grado conseguente alla mancata specifica indicazione dei documenti sequestrati in data 12 dicembre 2018 ed acquisiti al fascicolo dibattimentale come corpo di reato è manifestamente infondata.

L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, dimostra che il Tribunale, all'udienza del 7 gennaio 2019, ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di dettagliata individuazione degli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale avanzata dalle difese; in particolare i giudici di merito, con percorso argomentativo privo di aporie ed illogicità manifeste, hanno rimarcato l'ultroneità della richiesta in considerazione della sufficiente specificazione della documentazione contabile e bancaria contenuta nel provvedimento di sequestro emesso il 12 dicembre 2018.

Deve essere, in ogni caso, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ia violazione dell'obbligo di indicare espressamente gli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità o inutilizzabilità, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l'inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione (Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013, Gherardi, Rv. 257630 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 40374 del 14/09/2022, Antonacci, Rv. 283657 - 01; da ultimo Sez. 1, n. 16796 del 23/11/2022, non massimata) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.

2. Il secondo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico e manifestamente infondato.

2.1. La doglianza con la quale il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite nel proc. pen. 4707/2011 R.G.N.R. in considerazione del mancato deposito dei verbali e delle registrazioni e della mancata comunicazione di tale deposito alle parti ex art. 268 cod. proc. pen. non tiene conto del consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito dei verbali delle intercettazioni e delle registrazioni presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. (vedi Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, Badescu, Rv. 243609 - 01; Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, Tunno, Rv. 266410 - 01; da ultimo Sez. 3, n. 8557 del 01/12/2021, Boldini, non massimata e Sez. 3, n. 5821 del 18/01/2022, Napolitano, non massimata).2.2.

La doglianza con la quale il ricorrente afferma che le intercettazioni telefoniche eseguite nel proc. pen. 4707/2011 R.G.N.R. sono state acquisite in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. è aspecifica e manifestamente infondata.

Entrambi i giudici di merito, con motivazione coerente con le risultanze processuali e con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, hanno correttamente rigettato la medesima eccezione, evidenziando che il presente procedimento costituisce stralcio del proc. iDen. 4707/2011 R.G.N.R.

«avente ad oggetto le medesime imputazioni elevate nei confronti del medesimo imputato» con conseguente identità dei due procedimenti ed inapplicabilità del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 cod. proc. pen. (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza di primo grado e pagg. 6 e 7 della sentenza di appello).

Il Tribunale e la Corte territoriale hanno fatto buon uso del principio di diritto secondo cui la nozione di «identico procedimento» prescinde dall'elemento formale della diversità del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, implicando invece una valutazione «sostanziale» della identità ovvero della stretta connessione oggettiva, probatoria o finalistica tra il reato in relazione al quale è stata disposta l'attività di intercettazione ed il reato per cui si procede in separato giudizio (vedi .Sez. 5, n. 2669:3 del 20/01/2015, Catanzaro, Rv. 264001 - 01; Sez. 3, n. 28516 del 28/02/2018, Marotta, Rv. 273226 - 01; Sez. 5, n. 15288 del 09/02/2018, Trani, Rv. 272852 - 01; da ultimo Sez. 4, n. 10187 del 18/02/2021, Umeakanne, non massimata).

Il concetto di «diverso procedimento» va collegato, quindi, al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro differente procedimento, diversità sicuramente non ravvisabile nel caso di specie come affermato con argomentazioni adeguate e prive di illogicità dai giudici di merito.

Deve, in conclusione, affermarsi il principio per cui non si versa in ipotesi di «procedimento diverso» ex art. 270 cod. proc. pen. nel caso in cui, come nella specie, vengano utilizzate intercettazioni disposte in un procedimento instaurato in relazione a reato per il quale l'autorizzazione era stata ab origine disposta e ad essa sia seguito uno stralcio, trattandosi, in tal caso, di captazioni relative a reato per il quale l'autorizzazione era stata ab origine disposta.

3. Gli ulteriori motivi dedotti con i ricorsi proposti dai due imputati sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, all'interpretazione del materiale probatorio ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio già formulate in sede di appello ed affrontate e disattese dalla Corte di merito in esito ad adeguato scrutinio, trasfuso in una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste.

3.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna un ulteriore premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, Ile ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez.

U. Galtelli e Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3.2. Deve essere, altresì, sottolineato come le doglianze formulate dai ricorrenti siano dirette - nei casi che verranno specificamente indicati - a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata, in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cc:Id. proc. pen., non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova nonché l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (Sez. 1, n. 41738 dei 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01).

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demanclato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).

4. Il terzo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti.

La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, ha correttamente indicato gli elementi probatori (dichiarazioni delle persone offese, conversazioni intercettate e documentazione sequestrata presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] idonei a dimostrare la sussistenza dei reati di usura di cui ai capi 2), 4), 5), 6) e 7) della rubrica (vedi pagg. da 8 a 12 della sentenza di appello).

4.1. In relazione all'usura commessa in danno dei coniugi COSTANTINO ed ALLOCCA, i giudici di merito hanno valorizzato il contenuto dell'informativa della Guardia di Finanza acquisita sull'accordo delle parti, dei titoli di credito sequestrati presso l'abitazione del ricorrente e delle numerose conversazioni telefoniche intercettate; tale compendio probatorio è stato ritenuto, con motivazione conforme alle risultanze istruttorie e privo di illogicità, idoneo a dimostrare come il [OSCURATO:PERSONA], con l'ausilio della AVOLIO, abbia prestato ingenti somme di denaro ai coniugi ottenendo vantaggi di tipo usurario di un valore superiore al 100% (mancato riconoscimento dell'aggio sui monopoli e mancato pagamento delle imposte sulle sigarette).

Ineccepibile è anche il percorso argomentativo con il quale i giudici di merito hanno rimarcato l'inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, dichiarazioni ritenute «laconiche ed inverosimili» nonché del tutto incompatibili con i dati desumibili dalla documentazione sequestrata e dalle conversazioni intercettate (vedi pagg. da 18 a 30 della sentenza di primo grado e pagg. 9 della sentenza di appello) nonché della versione difensiva del [OSCURATO:PERSONA] che è stata correttamente ritenuta poco convincente e del tutto disancorata dalle risultanze istruttorie (vedi pagg. da 30 e 32 della sentenza di primo grado).

La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso.

4.2. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta il travisamento della scrittura privata del 7 aprile 2008 e del rogito notarile del febbraio 2015 è del tutto generica ed apodittica.

Anche in questo caso i giudici di appello hanno ribadito la sussistenza del reato di usura in danno del SAMMARTINO sulla base dei titoli di credito e della documentazione sequestrata presso l'abitazione del ricorrente e delle conversazioni intercettate, argomentando esaustivamente in ordine alla gravità probatoria di tali elementi e spiegando, senza aporie e contraddizioni, i motivi della ritenuta inattendibilità della versione dei fatti prospettata dal SAMMARTINO, dall'AVOLIO e dal [OSCURATO:PERSONA] secondo cui quest'ultimo era mosso da «nobili valori di altruismo e filantropia (vedi pagg. da 33 a 48 della sentenza di primo grado e pagg. 9 e 10 della sentenza di appello) Il compendio valorizzato dai giudici di appello, senza alcun travisamento probatorio, è stato ritenuto, con motivazione articolata ed esaustiva, idoneo a comprovare la vera natura delle cessioni immobiliari effettuate dal SAMMARTINO per garantire il pagamento del capitale e degli interessi usurari pretesi dal ricorrente.

4.3. In relazione all'usura commessa in danno del [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno valorizzato il contenuto dei titoli di credito :sequestrati presso l'abitazione e la rivendita tabacchi del ricorrente e le dichiarazioni rese dalla persona offesa.

I giudici di primo e secondo grado hanno motivato adeguatamente in ordine all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dal [OSCURATO:PERSONA]: la versione dei fatti offerta dal predetto risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova, che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalle persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale non si è neanche costituito parte civile (vedi Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104).

Il percorso valutativo seguito dai giudici di merito è rispettoso della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste, anche da sole, a base dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), a condizione che il decidente proceda ad un vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (vedi pagg. da 48 a 52 della sentenza di primo grado e pag. 10 della sentenza di appello).

4.4. In relazione all'usura commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] Domenico, i giudici di merito hanno valorizzato la documentazione sequestrata al [OSCURATO:PERSONA] ed il contenuto dell'informativa della Guardia di Finanza acquisita sull'accordo delle parti (vedi pagg. da 52 a 55 della sentenza di primo grado e pagg. 10 ed 11 della sentenza impugnata) ed argomentato in modo concruo alle risultanze processuali ed esente da illogicità in ordine all'inattendibilità del narrato del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha reso dichiarazioni poco aderenti alle risultanze processuali a causa dell'evidente soggezione nutrita nei confronti dell'imputato.

Il ricorrente si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

4.5. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'insussistenza del reato di usura di cui al capo 7) è del tutto generica ed aspecifica.

Anche in questo caso i giudici di merito, con motivazione del tutto aderente alle prove raccolte ed esente da contraddizioni e vizi di logicità, hanno affermato la sussistenza del reato di usura in danno del BARONE sulla base dei titoli di credito e della documentazione sequestrata presso l'abitazione del ricorrente e degli accertamenti compendiati dell'informativa della Guardia di Finanza acquisita sull'accordo delle parti, sottolineando ali contempo che il BARONE, dopo un iniziale ritrosia e molteplici contestazioni, rendeva una versione dei fatti del tutto compatibile con il contenuto delle documentazione in sequestro (vedi pagg. da 55 a 57 della sentenza di primo grado e pag. 11 della sentenza di appello).

5. Il quinto motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine al trattamento sanzionatorio è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti.

5.1. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).

I Giudici di merito hanno individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato desumibile dalla «professionalità dimostrata nella gestione di rilevanti prestiti usurari» e della gravità del reato (vedi pag. 74 e 75 della sentenza di primo grado e pag. 13 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, peraltro, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, laddove venga irrogata una pena al di sotto della media -come accaduto nel caso di specie-, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276283 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non nnassimata).

5.2. L'ulteriore doglianza avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è del tutto generica ed aspecifica in quanto priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere in modo apodittico una generica carenza di motivazione sul punto, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'estrema gravità dei fatti, la protrazione delle condotte delittuose per un significativo arco temporale e l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dall'abitualità e professionalità a delinquere (vedi pag. 13 della sentenza di primo grado).

Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Ftv. 279549 - 02).

5.3. La censura con la quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione è aspecifica e manifestamente infondata.

La Corte di merito, con percorso argomentativo sintetico ma privo di contraddizioni ed illogicità, ha affermato la congruità degli aumenti a titolo di continuazione in considerazione della professionalità criminale dimostrata dal [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del sistema usurario oggetto di giudizio e specificato nel calcolo una serie di aumenti ragionevolmente uniformi all'omogeneità delle condotte contestate (vedi pag. 13 della sentenza impugnata).

Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, come nel caso oggetto di scrutinio, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non mas3simata).

La replica contenuta nel ricorso si limita a lamentare l'eccessività degli aumenti senza fornire elementi a sostegno di tale apodittica affermazione con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.

6. Il quarto motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato nonché generico perché basato su indimostrate ed unilaterali asserzioni difensive, in assenza di dati puntuali fondanti la tesi del precedente decorso del termine di prescrizione.

La difesa lamenta, in particolare, la sopravvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 in considerazione del fatto che tutte le condotte di finanziamento sarebbero state poste in essere in un arco temporale che va dall'anno 2009 all'anno 2012, con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione in data anteriore alla conclusione del giudizio di appello in considerazione della ritenuta natura istantanea del reato contestato al capo 9).

6.1. L'affermazione difensiva non tiene conto del principio di diritto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di esercizio abusivo del credito, qualora si manifesti, come nel caso di specie, nella reiterazione di più condotte omogenee assume la natura di reato a consumazione prolungata.

Di conseguenza la condotta illecita, pur perfezionandosi in occasione di ogni singola attività di finanziamento, si consuma esclusivamente al momento della cessazione dell'abitualità della condotta (vedi Sez. 5, n. 16118 del 14/12/2015, Taddei, Rv. 267142 - 01,; Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, Manzini, Rv. 269451-01; Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020, Calabretto, Rv. 280561 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 3113 del 04/10/2022, Della Gatta, non massimata).

Ai fini del calcolo della prescrizione del reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993, il termine decorre, quindi, dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità (nel caso di specie: 19 novembre 2014, data in cui venivano sequestrati presso l'abitazione del ricorrente una serie di titoli di credito trattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] a garanzia del recupero del denaro elargito in favore dei suoi debitori -vedi pagg. da 67 a 71 della sentenza di primo grado-).

6.2. Deve essere, in proposito, evidenziato che la difesa si è limitata a sostenere in modo apodittico che le condotte illecite del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero interrotte nel 2012, senza indicare adeguatamente i motivi posti a fondamento di tale affermazione ed a dimostrare l'erroneità della data di commissione del reato desumibile dalle sentenze di merito. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere cli allegare elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata e non smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo (vedi Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181 - 01; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 - 01; Sez. 6, n. 21628 del 29/03/2022, Petrosino, non massimata).

Le mera affermazione difensiva della cessazione dell'attività di illecito finanziamento fin dal 2012 non è sufficiente a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio in dubio pro reo, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 - 01; :Sez. 3, n. 25551 del 24/03/2021, Mesiani, non massimata).

Deve esser, peraltro, ribadito che, in sede di legittimità è precluso ogni accertamento di fatto in ordine al tempus commissi delicti con conseguente inammissibilità del ricorso che non ottemperi al predetto onere di specificità (vedi Sez. 2, n. 35791 del 29/5/2019, Di IPaoli, Rv. 277495; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265330).

6.3. In applicazione ai principi giuridici appena esposti, essendosi le condotte criminose del [OSCURATO:PERSONA], volte alla riscossione dei crediti vantati a seguito della pregressa attività di illecito finanziamento, protratte fino al 19 novembre 2014, correttamente non è stata rilevata dai giudici di appello l'estinzione del reato contestato per prescrizione, questa essendo intervenuta, in data 19 maggio 2022 e quindi dopo la pronuncia della sentenza di appello (08 ottobre 2021).

La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01).

7. Passando al ricorso proposto dalla AVOLIO, deve essere affermato che il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente avendo a oggetto la penale responsabilità della ricorrente in ordine ai reati di usura, sono aspecifici e dedotti per motivi non consentiti. (\

7.1. In relazione alla sussistenza dei reati di usura descritti ai capi 2) e 4) dell'imputazione riportarsi a quanto già argomentato nel paragrafo 4, inoltre va affermato che i giudici di merito hanno compiutamente motivato in ordine all'apporto concorsuale fornito dalla AVOLIO alle condotte usurarie ideate e realizzate dal [OSCURATO:PERSONA].

A differenza di quanto apoditticamente affermato dalla difesa, la Corte territoriale ha argomentato in modo chiaro, logico ed esaustivo in ordine al ruolo attivo svolto dall'imputata sia nella vicenda COSTANTINO/ALLOCCA (vedi pagg. da 19 a 32 della sentenza di primo grado e pag. 9 della sentenza impugnata) che nell'usura in danno del SAMMARTINO (vedi pagg. da 36 a 47 della sentenza di primo grado e pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), attività concorsuale che si è esplicata in una serie di condotte volte alla riscossione delle somme dovute dagli usurati e di concreta intermediazione con le parti coinvolte nelle vicende e che è stata desunta, in modo non criticabile in punto di logicità, dall'inequivocabile contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini.

La motivazione è caratterizzata da un vaglio effettivo degli elementi ritenuti decisivi per la condanna, senza il ricorso a formule stereotipate, e fornisce una esaustiva spiegazione della loro rilevanza ai fini dell'affermazione della penale responsabilità della AVOLIO.

La carenza motivazionale apoditticamente affermata dalla difesa non è ravvisabile in quanto la sentenza impugnata fornisce la dimostrazione di come i giudici dell'appello abbiano preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni della sentenza di primo grado e le abbiano meditate, valutate e ritenute coerenti con le risultanze processuali con conseguente aspecificità della doglianza difensiva.

7.2. La doglianza con la quale la ricorrente si lamenta della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura commesso in danno di Daniela FOGGIA in considerazione del fatto che la persona offesa avrebbe espressamente escluso la natura usuraria dell'accordo raggiunto con la ricorrente è aspecifico.

I giudici di merito, con percorso argomentativo esaustivo e privo di illogicità manifeste hanno desunto la sussistenza del reato ed il coinvolgimento della AVOLIO ancora una volta dall'inequivoco contenuto della documentazione rinvenuta presso la tabaccheria gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dei titoli di credito emessi dalla FOGGIA in favore della AVOLIO e della illogicità ed inattendibilità delle dichiarazioni rese agli inquirenti dalla persona offesa (vedi pagg. da 57 a 63 della sentenza di primo grado e pagg. 11 e 12 della sentenza di appello).

Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non massimata).

7.3. La censura con la quale la ricorrente eccepisce il travisamento dell'intercettazione ambientale della conversazione intercorsa in data 29 aprile 2015 tra la AVOLIO e la FOGGIA è dedotta per motivi non consentiti.

La ricorrente lamenta, infatti, non un vero e proprio travisamento di conversazioni intercettate ma contesta l'Interpretazione data dai giudici di merito alle comunicazioni verbali e non verbali intercorse tra le due donne, mettendo in dubbio il reale significato delle parole e dei gesti captati dagli inquirenti. [OSCURATO:PERSONA] intende, in proposito, ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di un vero e proprio travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso di specie, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 e da ultimo Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massinnata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata).

La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massinnata), circostanze non ravvisabili nel caso di specie.

Occorre ribadire, in proposito, che il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la revisione atomistica del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento, verifica che non può quindi estendersi alla valutazione dei singoli elementi probatori acquisiti al processo, compito riservato alla competenza del giudice di merito.La difesa non si confronta con gli argomenti dei giudici di merito e mira ad una rinnovata valutazione di circostanze di fatto adeguatamente scrutinate, senza tener conto dei limiti di sindacabilità del giudizio di legittimità.

La ricorrente lungi dal proporre un reale travisamento delle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostiene una ipotesi di «travisamento dei fatti», sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intercettazione ambientale in esame, rispetto alla quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

7.4. [OSCURATO:PERSONA] intende, infine„ ribadire l'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500).

8. Il quarto motivo del ricorso proposto dalla AVOLIO è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti.

8.1. Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l'inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche al contempo valorizzando la personalità criminale della ricorrente—vedi pag. 13 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 02).

8.2. L'ulteriore doglianza avente ad oggetto l'eccessività del trattamento sanzionatorio è generica ed aspecifica.

Il ricorrente, senza tenere conto che la pena base è stata determinata nel minimo edittale, si limita a contestare la congruità dei singoli aumenti determinati in relazione ai reati satellite, senza confrontarsi con il convincente percorso argomentativo seguito dai giudici di appello.

La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità e pienamente conforme alle risultanze istruttorie, ha ritenuta congrua la determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in considerazione della professionalità criminale dimostrata dalla AVOLIO, applicando peraltro un aumento inferiore a quello applicato al [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del «diverso ruolo svolto nelle usure e del minore coinvolgimento della donna nell'erogazione dei diversi prestiti» (vedi pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata).

La motivazione sul punto si presenta, quindi, coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità oltre che priva di contraddizioni interne e di manifesti vizi logici, sottraendosi, di consegue

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) AVOLIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo 9) per intervenuta prescrizione ed il rigetto del ricorso nel resto. Udite le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Udite le conclusioni del difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] AVOLIA, Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGATA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AVOLIO, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'08 ottobre 2021 con la quale la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 9 gennaio 2019, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5, mesi 1 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa e l'AVOLIO alla pena di 2, mesi 8 di reclusione ed euro 5.000,00 multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, e 644 cod. pen. ed al reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 (esclusivamente per il [OSCURATO:PERSONA]). 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 180,495, 498, 511, 515 e 604 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado. Il ricorrente eccepisce la violazione del diritto di difesa conseguente al mancato svolgimento del controesame del teste CASTRI e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal testimone nel corso dell'esame svolto dal solo Pubblico Ministero. La Corte territoriale avrebbe affermato l'insussistenza dell'invocata nullità della sentenza sull'erroneo presupposto che la rinuncia all'esame del teste CASTRI operata dal Pubblico Ministero all'udienza del no dicembre 2018/ determinerebbe il venir meno del diritto della difesa a procedere all'esame del teste. La motivazione sarebbe erronea ed illogica nella parte in cui afferma la tardività dell'eccezione proposta nell'atto di appello, in quanto la nullità non è stata eccepita prima della chiusura del dibattimento; il ricorrente lamenta che la difesa, prima della conclusione del giudizio di primo grado, non poteva avanzare alcuna tempestiva eccezione in considerazione della mancata emissione dell'ordinanza di revoca del teste CASTRI. La sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità conseguente alla mancata indicazione dei documenti sequestrati in data 12 dicembre 2018 ed acquisiti al fascicolo dibattimentali quali corpo di reato. 3. Il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 268, 270 e 407 cod. proc. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite nel proc. pen. 4707/2011 R.G.N.R. Il ricorrente eccepisce che nel procedimento in cui sono state disposte le attività di captazione non sarebbe mai stato effettuato il deposito dei verbali e delle registrazioni né le parti avrebbero ricevuto l'avviso di deposito di cui all'art. 268 cod. proc. pen. La difesa lamenta, inoltre, che le predette intercettazioni sarebbero state acquisite in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. in quanto i reati oggetto di giudizio non rientrano tra i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.4. Il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 530 e 546 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato continuato di usura. 4.1. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni delle persone offese del reato di cui al capo 2) non sarebbero idonee a dimostrare il carattere usurario dell'accordo raggiunto fra le parti né tale circostanza sarebbe desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalla documentazione acquisita. La documentazione in atti e le dichiarazioni rese dall'imputato dimostrerebbero che i prestiti risalirebbero ad un periodo anteriore al 2012 e non sarebbero collegati con gli acquisti dei tabacchi avvenuti nel 2015. I giudici di merito avrebbero, inoltre, travisato le dichiarazioni del teste Stefano [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe riferito di esser sl:ato incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al pagamento della quantità dei tabacchi acquistati dall'imputato a nome della rivendita della ALLOCCA. 4.2. I giudici di merito avrebbero travisato il contenuto della scrittura privata del 7 aprile 2008 e del rogito notarile del febbraio 2015, ricostruendo la vicenda di cui al capo 4) in modo assolutamente erroneo ed inverosimile. 4.3. La motivazione in ordine alla natura usuraria del prestito elargito dal [OSCURATO:PERSONA] in favore del [OSCURATO:PERSONA] (capo 5) sarebbe apparente in quanto fondata esclusivamente sul possesso da parte dell'imputato di assegni, circostanza sicuramente inidonea a dimostrare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia. La difesa ha rimarcato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso di aver versato somme a titolo di interessi e di non aver mai pattuito la dazione di vantaggi usurari. 4.4. I giudici di merito avrebbero travisato le dichiarazioni della persona offesa Domenico [OSCURATO:PERSONA] (capo 6) il quale avrebbe chiarito la reale natura dei rapporti di dare-avere intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA]; il tenore di tali dichiarazioni escluderebbe la sussistenza del fatto in quanto i vantaggi di cui avrebbe goduto l'imputato (parcheggio della propria imbarcazione nel cantiere nautico del [OSCURATO:PERSONA] e conseguente attività di manutenzione. dell'imbarcazione) avrebbero un valore mininnale e sicuramente di natura non usuraria. 4.5. Viene, infine, eccepita l'insussistenza del reato di usura di cui al capo 7) dell'imputazione, la persona offesa BARONE avrebbe riferito di non aver accettato l'accordo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non vi sarebbe stata alcuna pattuizione di natura usuraria ma esclusivamente la dazione di 500,00 euro. 5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 157 e 644 cod. peri. e 530 cod. proc. pen. e deduce la sopravvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993. A giudizio del ricorrente, infatti, il reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 ha natura di reato istantaneo e si consuma, di conseguenza, con la concessione dei singoli finanziamenti. La difesa ha eccepito, in proposito, che, a fronte della erronea indicazione contenuta nel capo di imputazione secondo cui il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria sarebbe stato commesso fino al 19 novembre 2014 (data di accertamento del reato), tutte le condotte di finanziamento sono state poste in esser in un arco temporale che va dall'anno 2008 al 2012 con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6. 6. Il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 62 -bis, 81 e 133 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Entrambe le sentenze di merito non avrebbero indicato il percorso argomentativo che ha giustificato la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale previsto dall'art. 644, comma primo, cod. proc. pen. La motivazione con la quale i giudici di merito hanno rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche !:;arebbe carente in quanto fondata esclusivamente sulla gravità dei delitti e l'entità del profitto ottenuto dall'imputato e priva di ogni argomentazione in merito alla quantificazione dell'entità dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione. 7. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 178, 180,495, 498, 511, 515 e 604 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado. La difesa eccepisce la violazione del diritto di difesa conseguente al mancato svolgimento del controesame del teste CASTRI e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal predetto testimone nel corso dell'esame svolto dal solo Pubblico Ministero.La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l'insussistenza dell'invocata nullità della sentenza nonostante l'assoluta mancanza di un provvedimento di revoca della originaria ammissione della prova testimoniale. La ricorrente ha, inoltre, affermato che la deposizione del teste CASTRI sarebbe stata utilizzata dai giudici di merito per riscostruire le ipotesi di usura contestate all'imputata e che, di conseguenza, la sentenza non «potrebbe superare la cd. prova di resistenza in mancanza del suddetto contribuito probatorio». 8. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata. I giudici di appello, senza confutare adeguatamente le doglianze difensive, si sono limitati a richiamare le argomentazioni del primo giudice. per poi ricostruire i fatti in modo differente da quanto indicato nella sentenza di primo grado. 8.1. Con particolare riferimento ai capi 2) e 4) della rubrica, la Corte di merito avrebbe affermato che la AVOLIO avrebbe concorso alla concessione del prestito in favore dei coniugi ALLOCCA/COSTANTINO/così smentendo il primo giudice che aveva escluso la partecipazione della ricorrente all'originario accordo usurario. La responsabilità dell'imputata sarebbe fondata su frasi di stile e sulla mera indicazione delle fonti di prova, senza operare alcuna valutazione critica ed argomentata della decisione appellata e senza tenere in considerazione quanto affermato dalla difesa in ordine all'inidoneità delle condotte poste in essere dalla AVOLIO a perfezionare l'elemento materiale del reato cli usura (sub specie impulso alla procedura esecutiva volta al recupero dei crediti usurari). 8.2. La motivazione sarebbe apparente anche in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo 8) dell'imputazione, la natura usuraria dell'accordo raggiunto tra le parti sarebbe stata esclusa espressamente dalla persona offesa che ha reso sul punto dichiarazioni conformi a quelle rese dall'imputata. I giudici di merito avrebbero, inoltre, travisato il contenuto della conversazione ambientale intercorsa tra la AVOLIO e la FOGGIA in data 29 aprile 2015. Il primo giudice avrebbe ritenuto inattendibili le dichiarazioni della persona offesa favorevoli alla AVOLIO in quanto la stessa sarebbe stata condizionata dalle parole e dalle «comunicazioni gestuali» manifestate dalla ricorrente in occasione della conversazione intercettata, senza specificare gli elementi da cui sarebbe desumibile tale «chiarissimo tentativo» di condizionamento.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente in quanto i giudici di appello nulla avrebbero motivato in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente eccepiva il significato diametralmente opposto della conversazione intercettata. 9. La AVOLIO lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 110 e 644 cod. pen., il travisamento della prova nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei contestati reati di usura. Diversamente da quanto erroneamente affermato dai giudici di merito l'imputata non avrebbe posto in essere alcuna condotta idonea a perfezionare l'elemento materiale dei contestati reati di usura. 9.1. In relazione al reato di cui al capo 2), la ricorrente si sarebbe limitata fr... parlare con un avvocato, con la Lottomatica e con la [OSCURATO:PERSONA] al posto della ALLOCCA, condotte che non sarebbero finalizzate al recupero del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA]. 9.2. In ordine al reato di cui al capo 4) la difesa lamenta che i giudici di merito avrebbero fondato la responsabilità dell'imputata sul ruolo di intermediazione svolto dall'AVOLIO con la consapevolezza in ordine alla concessione di un prestito in favore della persona offesa, senza indicare degli elementi logico-probatori posti a base di tale affermazione. 9.3. In ordine al reato di cui al capo 8 la difesa eccepisce che i giudici di merito avrebbero, inoltre, travisato l'intercettazione ambientale posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale; in particolare la motivazione impugnata sarebbe contraddittoria ed illogica in quanto non indicherebbe le frasi con cui l'AVOLIO avrebbe cercato di condizionare la persona offesa FOGGIA Daniela ) né !:;pecifica in quale momento della conversazione sarebbe avvenuta la comunicazione gestuale tra le parti e delle. I giudici di appello non avrebbero, peraltro, motivato in alcun modo in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di usura. 10. La ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 62 -bis, 81, 132 e 133 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione con la quale i giudici di merito hanno ritenuto l'equivalenza tra le concesse attenuanti generiche prevalenti e le contestate aggravanti sarebbe carente in quanto fondata su un ragionamento illogico ed arbitrario che fa esclusivo riferimento alla personalità allarmante ed alla professionalità a delinquere dell'imputata, senza tenere in considerazione di elementi positivi addotti dalla difesa (incensuratezza, corretto comportamento processuale, ruolo secondario nella commissione dei reati). La difesa ha, inoltre, lamentato l'eccessività della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione rispetto alla personalità dell'imputata ed alla gravità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. 1. Il primo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso proposto dalla AVOLIO sono al contempo generici, aspecifici e manifestamente infondati. 1.1. Dall'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, risulta quanto segue: • all'udienza dell'8 ottobre 2018 le parti concordavano l'acquisizione dell'informativa di p.g. del 12 aprile 2016, indi il rappresentante del Pubblico Ministero procedeva all'esame del teste CURCI, nel proseguo dell'udienza il Presidente del Collegio rinviava l'udienza per la prosecuzione dell'esame del teste; • all'udienza del 22 ottobre 2018, il rappresentante del Pubblico Ministero proseguiva nell'esame del teste CURCI ma ancora una volta l'esame veniva interrotto per esigenze di organizzazione dell'attività di udienza; • all'udienza del 10 dicembre 2018, le parti a seguito del mutamento del collegio prestavano il consenso alla rinnovazione degli atti, quindi il rappresentante del Pubblico Ministero rinunciava all'esame del teste CURCI ed il Presidente del Collegio rimarcava che per procedere alla revoca del teste era comunque necessario il consenso delle difese; • all'udienza del 17 dicembre 2018, le parti a seguito del mutamento della composizione del collegio prestavano nuovamente il consenso alla rinnovazione degli atti; • all'udienza del 7 gennaio 2019, il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria ed indicava gli atti utilizzabili ai fini della decisione, in assenza di osservazioni delle parti; • all'udienza del 9 gennaio 2019, le parti concludevano senza nulla osservare in ordine al mancato controesame ed alla mancata revoca dell'ordinanza ammissiva dell'esame del teste CURCI.1.2. Ciò premesso va sottolineato che la Corte territoriale, con motivazione conforme alle risultanze processuali ed ai principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente confutato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado conseguente al mancato corttroesame del teste CURCI da parte della difesa. I giudici di appello hanno correttamente inquadrato tale nullità nella categoria delle nullità a regime intermedio ed evidenziato la conseguente necessità di eccepire tale vizio, al più tardi ed a pena di decadenza, immediatamente dopo il compimento dell'atto viziato (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui l'indebita compressione del diritto della difesa ad effettuare il controesanne testimoniale, non determina l'inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'art.191 cod. proc. pen., ma esclusivamente una nullità relativa ai sensi dell'art.181 cod. proc. pen., che è sanata laddove non venga eccepita, immediatamente dopo il compimento dell'atto, dalla parte interessata presente (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680, in motivazione; Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, (3., Rv. 279063; Sez. 3, n. 14245 del 17/03/2021, Moraca, Rv. 280923-01; da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata), circostanza non verificatasi nel caso di specie. 1.3. A nulla rileva quanto affermato dai ricorrenti in ordine all'asserita impossibilità di eccepire la predetta nullità in assenza di un provvedimento di revoca del teste CURCI; deve essere rimarcato in proposito che le difese avrebbero comunque potuto e dovuto eccepire il mancato controesanne del predetto testimone nel momento in cui il Presidente del collegio ha proceduto alla chiusura del dibattimento ed alla indicazione degli atti utilizzabili per la decisione. Deve essere ricordato, in proposito, che questa Corte ha reiteratamente affermato che, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti meclesime (vedi Sez. 3, n. 29649 del 27/3/2018, Bulletti, Rv. 273590; Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01). 1.4. L'ulteriore doglianza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza di primo grado conseguente alla mancata specifica indicazione dei documenti sequestrati in data 12 dicembre 2018 ed acquisiti al fascicolo dibattimentale come corpo di reato è manifestamente infondata. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, dimostra che il Tribunale, all'udienza del 7 gennaio 2019, ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di dettagliata individuazione degli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale avanzata dalle difese; in particolare i giudici di merito, con percorso argomentativo privo di aporie ed illogicità manifeste, hanno rimarcato l'ultroneità della richiesta in considerazione della sufficiente specificazione della documentazione contabile e bancaria contenuta nel provvedimento di sequestro emesso il 12 dicembre 2018. Deve essere, in ogni caso, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ia violazione dell'obbligo di indicare espressamente gli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità o inutilizzabilità, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l'inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione (Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013, Gherardi, Rv. 257630 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 40374 del 14/09/2022, Antonacci, Rv. 283657 - 01; da ultimo Sez. 1, n. 16796 del 23/11/2022, non massimata) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza. 2. Il secondo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico e manifestamente infondato. 2.1. La doglianza con la quale il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite nel proc. pen. 4707/2011 R.G.N.R. in considerazione del mancato deposito dei verbali e delle registrazioni e della mancata comunicazione di tale deposito alle parti ex art. 268 cod. proc. pen. non tiene conto del consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito dei verbali delle intercettazioni e delle registrazioni presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. (vedi Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, Badescu, Rv. 243609 - 01; Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, Tunno, Rv. 266410 - 01; da ultimo Sez. 3, n. 8557 del 01/12/2021, Boldini, non massimata e Sez. 3, n. 5821 del 18/01/2022, Napolitano, non massimata).2.2. La doglianza con la quale il ricorrente afferma che le intercettazioni telefoniche eseguite nel proc. pen. 4707/2011 R.G.N.R. sono state acquisite in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. è aspecifica e manifestamente infondata. Entrambi i giudici di merito, con motivazione coerente con le risultanze processuali e con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, hanno correttamente rigettato la medesima eccezione, evidenziando che il presente procedimento costituisce stralcio del proc. iDen. 4707/2011 R.G.N.R. «avente ad oggetto le medesime imputazioni elevate nei confronti del medesimo imputato» con conseguente identità dei due procedimenti ed inapplicabilità del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 cod. proc. pen. (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza di primo grado e pagg. 6 e 7 della sentenza di appello). Il Tribunale e la Corte territoriale hanno fatto buon uso del principio di diritto secondo cui la nozione di «identico procedimento» prescinde dall'elemento formale della diversità del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, implicando invece una valutazione «sostanziale» della identità ovvero della stretta connessione oggettiva, probatoria o finalistica tra il reato in relazione al quale è stata disposta l'attività di intercettazione ed il reato per cui si procede in separato giudizio (vedi .Sez. 5, n. 2669:3 del 20/01/2015, Catanzaro, Rv. 264001 - 01; Sez. 3, n. 28516 del 28/02/2018, Marotta, Rv. 273226 - 01; Sez. 5, n. 15288 del 09/02/2018, Trani, Rv. 272852 - 01; da ultimo Sez. 4, n. 10187 del 18/02/2021, Umeakanne, non massimata). Il concetto di «diverso procedimento» va collegato, quindi, al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro differente procedimento, diversità sicuramente non ravvisabile nel caso di specie come affermato con argomentazioni adeguate e prive di illogicità dai giudici di merito. Deve, in conclusione, affermarsi il principio per cui non si versa in ipotesi di «procedimento diverso» ex art. 270 cod. proc. pen. nel caso in cui, come nella specie, vengano utilizzate intercettazioni disposte in un procedimento instaurato in relazione a reato per il quale l'autorizzazione era stata ab origine disposta e ad essa sia seguito uno stralcio, trattandosi, in tal caso, di captazioni relative a reato per il quale l'autorizzazione era stata ab origine disposta. 3. Gli ulteriori motivi dedotti con i ricorsi proposti dai due imputati sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, all'interpretazione del materiale probatorio ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio già formulate in sede di appello ed affrontate e disattese dalla Corte di merito in esito ad adeguato scrutinio, trasfuso in una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste. 3.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna un ulteriore premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, Ile ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. U. Galtelli e Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2. Deve essere, altresì, sottolineato come le doglianze formulate dai ricorrenti siano dirette - nei casi che verranno specificamente indicati - a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata, in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cc:Id. proc. pen., non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova nonché l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (Sez. 1, n. 41738 dei 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demanclato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). 4. Il terzo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, ha correttamente indicato gli elementi probatori (dichiarazioni delle persone offese, conversazioni intercettate e documentazione sequestrata presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] idonei a dimostrare la sussistenza dei reati di usura di cui ai capi 2), 4), 5), 6) e 7) della rubrica (vedi pagg. da 8 a 12 della sentenza di appello). 4.1. In relazione all'usura commessa in danno dei coniugi COSTANTINO ed ALLOCCA, i giudici di merito hanno valorizzato il contenuto dell'informativa della Guardia di Finanza acquisita sull'accordo delle parti, dei titoli di credito sequestrati presso l'abitazione del ricorrente e delle numerose conversazioni telefoniche intercettate; tale compendio probatorio è stato ritenuto, con motivazione conforme alle risultanze istruttorie e privo di illogicità, idoneo a dimostrare come il [OSCURATO:PERSONA], con l'ausilio della AVOLIO, abbia prestato ingenti somme di denaro ai coniugi ottenendo vantaggi di tipo usurario di un valore superiore al 100% (mancato riconoscimento dell'aggio sui monopoli e mancato pagamento delle imposte sulle sigarette). Ineccepibile è anche il percorso argomentativo con il quale i giudici di merito hanno rimarcato l'inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, dichiarazioni ritenute «laconiche ed inverosimili» nonché del tutto incompatibili con i dati desumibili dalla documentazione sequestrata e dalle conversazioni intercettate (vedi pagg. da 18 a 30 della sentenza di primo grado e pagg. 9 della sentenza di appello) nonché della versione difensiva del [OSCURATO:PERSONA] che è stata correttamente ritenuta poco convincente e del tutto disancorata dalle risultanze istruttorie (vedi pagg. da 30 e 32 della sentenza di primo grado). La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso. 4.2. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta il travisamento della scrittura privata del 7 aprile 2008 e del rogito notarile del febbraio 2015 è del tutto generica ed apodittica. Anche in questo caso i giudici di appello hanno ribadito la sussistenza del reato di usura in danno del SAMMARTINO sulla base dei titoli di credito e della documentazione sequestrata presso l'abitazione del ricorrente e delle conversazioni intercettate, argomentando esaustivamente in ordine alla gravità probatoria di tali elementi e spiegando, senza aporie e contraddizioni, i motivi della ritenuta inattendibilità della versione dei fatti prospettata dal SAMMARTINO, dall'AVOLIO e dal [OSCURATO:PERSONA] secondo cui quest'ultimo era mosso da «nobili valori di altruismo e filantropia (vedi pagg. da 33 a 48 della sentenza di primo grado e pagg. 9 e 10 della sentenza di appello) Il compendio valorizzato dai giudici di appello, senza alcun travisamento probatorio, è stato ritenuto, con motivazione articolata ed esaustiva, idoneo a comprovare la vera natura delle cessioni immobiliari effettuate dal SAMMARTINO per garantire il pagamento del capitale e degli interessi usurari pretesi dal ricorrente. 4.3. In relazione all'usura commessa in danno del [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno valorizzato il contenuto dei titoli di credito :sequestrati presso l'abitazione e la rivendita tabacchi del ricorrente e le dichiarazioni rese dalla persona offesa. I giudici di primo e secondo grado hanno motivato adeguatamente in ordine all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dal [OSCURATO:PERSONA]: la versione dei fatti offerta dal predetto risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova, che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalle persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale non si è neanche costituito parte civile (vedi Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). Il percorso valutativo seguito dai giudici di merito è rispettoso della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste, anche da sole, a base dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), a condizione che il decidente proceda ad un vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (vedi pagg. da 48 a 52 della sentenza di primo grado e pag. 10 della sentenza di appello). 4.4. In relazione all'usura commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] Domenico, i giudici di merito hanno valorizzato la documentazione sequestrata al [OSCURATO:PERSONA] ed il contenuto dell'informativa della Guardia di Finanza acquisita sull'accordo delle parti (vedi pagg. da 52 a 55 della sentenza di primo grado e pagg. 10 ed 11 della sentenza impugnata) ed argomentato in modo concruo alle risultanze processuali ed esente da illogicità in ordine all'inattendibilità del narrato del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha reso dichiarazioni poco aderenti alle risultanze processuali a causa dell'evidente soggezione nutrita nei confronti dell'imputato. Il ricorrente si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 4.5. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'insussistenza del reato di usura di cui al capo 7) è del tutto generica ed aspecifica. Anche in questo caso i giudici di merito, con motivazione del tutto aderente alle prove raccolte ed esente da contraddizioni e vizi di logicità, hanno affermato la sussistenza del reato di usura in danno del BARONE sulla base dei titoli di credito e della documentazione sequestrata presso l'abitazione del ricorrente e degli accertamenti compendiati dell'informativa della Guardia di Finanza acquisita sull'accordo delle parti, sottolineando ali contempo che il BARONE, dopo un iniziale ritrosia e molteplici contestazioni, rendeva una versione dei fatti del tutto compatibile con il contenuto delle documentazione in sequestro (vedi pagg. da 55 a 57 della sentenza di primo grado e pag. 11 della sentenza di appello). 5. Il quinto motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine al trattamento sanzionatorio è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti. 5.1. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). I Giudici di merito hanno individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato desumibile dalla «professionalità dimostrata nella gestione di rilevanti prestiti usurari» e della gravità del reato (vedi pag. 74 e 75 della sentenza di primo grado e pag. 13 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, peraltro, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, laddove venga irrogata una pena al di sotto della media -come accaduto nel caso di specie-, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276283 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non nnassimata). 5.2. L'ulteriore doglianza avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è del tutto generica ed aspecifica in quanto priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere in modo apodittico una generica carenza di motivazione sul punto, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'estrema gravità dei fatti, la protrazione delle condotte delittuose per un significativo arco temporale e l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dall'abitualità e professionalità a delinquere (vedi pag. 13 della sentenza di primo grado). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Ftv. 279549 - 02). 5.3. La censura con la quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione è aspecifica e manifestamente infondata. La Corte di merito, con percorso argomentativo sintetico ma privo di contraddizioni ed illogicità, ha affermato la congruità degli aumenti a titolo di continuazione in considerazione della professionalità criminale dimostrata dal [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del sistema usurario oggetto di giudizio e specificato nel calcolo una serie di aumenti ragionevolmente uniformi all'omogeneità delle condotte contestate (vedi pag. 13 della sentenza impugnata). Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, come nel caso oggetto di scrutinio, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non mas3simata). La replica contenuta nel ricorso si limita a lamentare l'eccessività degli aumenti senza fornire elementi a sostegno di tale apodittica affermazione con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 6. Il quarto motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato nonché generico perché basato su indimostrate ed unilaterali asserzioni difensive, in assenza di dati puntuali fondanti la tesi del precedente decorso del termine di prescrizione. La difesa lamenta, in particolare, la sopravvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 in considerazione del fatto che tutte le condotte di finanziamento sarebbero state poste in essere in un arco temporale che va dall'anno 2009 all'anno 2012, con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione in data anteriore alla conclusione del giudizio di appello in considerazione della ritenuta natura istantanea del reato contestato al capo 9). 6.1. L'affermazione difensiva non tiene conto del principio di diritto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di esercizio abusivo del credito, qualora si manifesti, come nel caso di specie, nella reiterazione di più condotte omogenee assume la natura di reato a consumazione prolungata. Di conseguenza la condotta illecita, pur perfezionandosi in occasione di ogni singola attività di finanziamento, si consuma esclusivamente al momento della cessazione dell'abitualità della condotta (vedi Sez. 5, n. 16118 del 14/12/2015, Taddei, Rv. 267142 - 01,; Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, Manzini, Rv. 269451-01; Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020, Calabretto, Rv. 280561 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 3113 del 04/10/2022, Della Gatta, non massimata). Ai fini del calcolo della prescrizione del reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993, il termine decorre, quindi, dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità (nel caso di specie: 19 novembre 2014, data in cui venivano sequestrati presso l'abitazione del ricorrente una serie di titoli di credito trattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] a garanzia del recupero del denaro elargito in favore dei suoi debitori -vedi pagg. da 67 a 71 della sentenza di primo grado-). 6.2. Deve essere, in proposito, evidenziato che la difesa si è limitata a sostenere in modo apodittico che le condotte illecite del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero interrotte nel 2012, senza indicare adeguatamente i motivi posti a fondamento di tale affermazione ed a dimostrare l'erroneità della data di commissione del reato desumibile dalle sentenze di merito. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere cli allegare elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata e non smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo (vedi Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181 - 01; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 - 01; Sez. 6, n. 21628 del 29/03/2022, Petrosino, non massimata). Le mera affermazione difensiva della cessazione dell'attività di illecito finanziamento fin dal 2012 non è sufficiente a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio in dubio pro reo, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 - 01; :Sez. 3, n. 25551 del 24/03/2021, Mesiani, non massimata). Deve esser, peraltro, ribadito che, in sede di legittimità è precluso ogni accertamento di fatto in ordine al tempus commissi delicti con conseguente inammissibilità del ricorso che non ottemperi al predetto onere di specificità (vedi Sez. 2, n. 35791 del 29/5/2019, Di IPaoli, Rv. 277495; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265330). 6.3. In applicazione ai principi giuridici appena esposti, essendosi le condotte criminose del [OSCURATO:PERSONA], volte alla riscossione dei crediti vantati a seguito della pregressa attività di illecito finanziamento, protratte fino al 19 novembre 2014, correttamente non è stata rilevata dai giudici di appello l'estinzione del reato contestato per prescrizione, questa essendo intervenuta, in data 19 maggio 2022 e quindi dopo la pronuncia della sentenza di appello (08 ottobre 2021). La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). 7. Passando al ricorso proposto dalla AVOLIO, deve essere affermato che il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente avendo a oggetto la penale responsabilità della ricorrente in ordine ai reati di usura, sono aspecifici e dedotti per motivi non consentiti. (\ 7.1. In relazione alla sussistenza dei reati di usura descritti ai capi 2) e 4) dell'imputazione riportarsi a quanto già argomentato nel paragrafo 4, inoltre va affermato che i giudici di merito hanno compiutamente motivato in ordine all'apporto concorsuale fornito dalla AVOLIO alle condotte usurarie ideate e realizzate dal [OSCURATO:PERSONA]. A differenza di quanto apoditticamente affermato dalla difesa, la Corte territoriale ha argomentato in modo chiaro, logico ed esaustivo in ordine al ruolo attivo svolto dall'imputata sia nella vicenda COSTANTINO/ALLOCCA (vedi pagg. da 19 a 32 della sentenza di primo grado e pag. 9 della sentenza impugnata) che nell'usura in danno del SAMMARTINO (vedi pagg. da 36 a 47 della sentenza di primo grado e pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), attività concorsuale che si è esplicata in una serie di condotte volte alla riscossione delle somme dovute dagli usurati e di concreta intermediazione con le parti coinvolte nelle vicende e che è stata desunta, in modo non criticabile in punto di logicità, dall'inequivocabile contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini. La motivazione è caratterizzata da un vaglio effettivo degli elementi ritenuti decisivi per la condanna, senza il ricorso a formule stereotipate, e fornisce una esaustiva spiegazione della loro rilevanza ai fini dell'affermazione della penale responsabilità della AVOLIO. La carenza motivazionale apoditticamente affermata dalla difesa non è ravvisabile in quanto la sentenza impugnata fornisce la dimostrazione di come i giudici dell'appello abbiano preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni della sentenza di primo grado e le abbiano meditate, valutate e ritenute coerenti con le risultanze processuali con conseguente aspecificità della doglianza difensiva. 7.2. La doglianza con la quale la ricorrente si lamenta della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura commesso in danno di Daniela FOGGIA in considerazione del fatto che la persona offesa avrebbe espressamente escluso la natura usuraria dell'accordo raggiunto con la ricorrente è aspecifico. I giudici di merito, con percorso argomentativo esaustivo e privo di illogicità manifeste hanno desunto la sussistenza del reato ed il coinvolgimento della AVOLIO ancora una volta dall'inequivoco contenuto della documentazione rinvenuta presso la tabaccheria gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dei titoli di credito emessi dalla FOGGIA in favore della AVOLIO e della illogicità ed inattendibilità delle dichiarazioni rese agli inquirenti dalla persona offesa (vedi pagg. da 57 a 63 della sentenza di primo grado e pagg. 11 e 12 della sentenza di appello). Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non massimata). 7.3. La censura con la quale la ricorrente eccepisce il travisamento dell'intercettazione ambientale della conversazione intercorsa in data 29 aprile 2015 tra la AVOLIO e la FOGGIA è dedotta per motivi non consentiti. La ricorrente lamenta, infatti, non un vero e proprio travisamento di conversazioni intercettate ma contesta l'Interpretazione data dai giudici di merito alle comunicazioni verbali e non verbali intercorse tra le due donne, mettendo in dubbio il reale significato delle parole e dei gesti captati dagli inquirenti. [OSCURATO:PERSONA] intende, in proposito, ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di un vero e proprio travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso di specie, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 e da ultimo Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massinnata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata). La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massinnata), circostanze non ravvisabili nel caso di specie. Occorre ribadire, in proposito, che il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la revisione atomistica del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento, verifica che non può quindi estendersi alla valutazione dei singoli elementi probatori acquisiti al processo, compito riservato alla competenza del giudice di merito.La difesa non si confronta con gli argomenti dei giudici di merito e mira ad una rinnovata valutazione di circostanze di fatto adeguatamente scrutinate, senza tener conto dei limiti di sindacabilità del giudizio di legittimità. La ricorrente lungi dal proporre un reale travisamento delle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostiene una ipotesi di «travisamento dei fatti», sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intercettazione ambientale in esame, rispetto alla quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. 7.4. [OSCURATO:PERSONA] intende, infine„ ribadire l'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). 8. Il quarto motivo del ricorso proposto dalla AVOLIO è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti. 8.1. Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l'inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche al contempo valorizzando la personalità criminale della ricorrente—vedi pag. 13 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 02). 8.2. L'ulteriore doglianza avente ad oggetto l'eccessività del trattamento sanzionatorio è generica ed aspecifica. Il ricorrente, senza tenere conto che la pena base è stata determinata nel minimo edittale, si limita a contestare la congruità dei singoli aumenti determinati in relazione ai reati satellite, senza confrontarsi con il convincente percorso argomentativo seguito dai giudici di appello. La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità e pienamente conforme alle risultanze istruttorie, ha ritenuta congrua la determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in considerazione della professionalità criminale dimostrata dalla AVOLIO, applicando peraltro un aumento inferiore a quello applicato al [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del «diverso ruolo svolto nelle usure e del minore coinvolgimento della donna nell'erogazione dei diversi prestiti» (vedi pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata). La motivazione sul punto si presenta, quindi, coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità oltre che priva di contraddizioni interne e di manifesti vizi logici, sottraendosi, di consegue
Sentenza Cassazione n. 24284/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris