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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 settembre 2026

Cassazione n. 25234/2026

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ti e difesi dall'avvocatoDario Marra-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 47/2026depositata il 08/01/2026;letta la rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti;rilevato che l’intimata è restata tale;visto che la rinuncia ha i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., sicchél’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi di tale ultima norma;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendo rimasta tale l’intimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti e difesi dall'avvocatoDario Marra-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 47/2026depositata il 08/01/2026;letta la rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti;rilevato che l’intimata è restata tale;visto che la rinuncia ha i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., sicchél’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi di tale ultima norma;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendo rimasta tale l’intimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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