CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21860/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 265, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’A vv. [OSCURATO:PERSONA], come damandato in calce al ricors o, ed elettivamente d o m iciliata pressoil suo studio in Napoli , alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 16 ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 695/11 /20 2 1 emessa dalla CTR Campan ia il Avviso accertamento rettifica classamento albergo con innalzamento rendita 22/01/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva, in conseguenza della dichiarazione Docfa relativa ad una parziale redistribuzione degli spazi interni di un immobile adibito ad albergo, rettificato il classamento innalzando la rendita ad euro 59.300,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che l’Ufficio non aveva prodotto elementi sufficienti per giustificare un sensibile aumento della rendita a seguito di “marginali” redistribuzioni degli spazi interni, senza alcun aumento di volumetria. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto che: 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che gli alberghi indicati dalla ricorrente come possibili comparativi non potevano essere presi in considerazione perché non omogenei con la struttura in esame e che la significativa discrepanza (di circa 100 mq) tra le consistenze delle aree a verde calcolate dall’Ufficio e quelle dichiarate nel Docfa e poi ribadite nella relazione tecnica di parte non si giustificavano e forse erano imputabili alla circostanza che il perito di parte aveva considerato le superfici nette, anziché quelle lorde.1.1. Il motivo è inammissibile. Rappresenta ormai un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., fra le tante, Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2498 del 10/02/2015 e Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha denunciato fatti storici il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTR, ma ha sollecitato una rivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita nella presente sede. Invero, ripetesi, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell’attuale formulazione, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017; conf. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 e Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019). I due fatti indicati dall’Ufficio (distanza degli alberghi presi in considerazione e calcolo delle superfici) sono stati presi in considerazione dalla sentenza impugnata, ritenendo, quanto alla discrepanza tra le superfici, la differenza di poco conto. D’altra parte, la motivazione resa dalla CTR appare congrua dal punto di vista logico-formale e corretta sul piano giuridico. Infatti, oltre ad aver ritenuto che gli immobili considerati dall’Ufficio, pur appartenendo alla stessa categoria di quello accertato (albergo a 4 stelle), essendo dislocati a maggiore distanza da quest’ultimo rispetto a quelli richiamati dalla contribuente, non possiedono entrambi i requisiti (vicinanza e caratteristiche analoghe) richiesti per una valida comparazione, ha valorizzato due circostanze: 1) che le variazioni dichiarate con la Docfa del 19.10.2016 riguardavano solo una diversa distribuzione degli spazi interni, definita dallo stesso Ufficio come marginale, sicchè non si giustificava un aumento della rendita catastale da euro 38.020,00 ad euro 59.300,00); 2) che fin dal 1997 l’allora Agenzia del Territorio aveva determinato la rendita del fabbricato in questione in euro 37.288,19, poi aumentata ad euro 38.022,00, e che l’atto di accertamento con il quale l’Ufficio, con riferimento alle annualità 2009-2011, aveva rideterminato in autotutela la detta rendita in euro 59.244,00 era stato dichiarato nullo con le sentenze della CTP di Napoli nn. 9166/16, 9163/16 e 7354/16; che, laddove la contribuente aveva, con la Docfa del 19.10.2016, confermato la rendita preesistente, l’Ufficio non aveva prodotto elementi sufficienti per giustificare un sensibile aumento della stessa a seguito di “marginali” redistribuzioni degli spazi interni, senza alcun aumento di volumetria. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (C ass. Sez. 6 - Ordinanza nr . 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese relative al presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap. Cosi deciso in