CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35266/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "s. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 29 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 13 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di invasione arbitraria di un immobile di proprietà del Comune di Palermo. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. poiché, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, il ricorrente si limita a eccepire censure generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); Rilevato, pertanto, che il ricorso - privo del minimo riferimento alla vicenda processuale - deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.