CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04308/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle a udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce difetto assoluto e vizio della motivazione in ordine alla statuizione della confisca di somme di danaro quale profitto della cessione di stupefacente in relazione al reato di cui alli artt. 73, comma 1, D.P.R. 309/90. Ritenuto che le censure formulate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede, essendo stata accolta la prospettazione inerente al trattamento sanzionatorio da lui formulata, nell'ambito della procedura negoziale di cui all'art. 599-bis cod.proc.pen., specificamente predisposta dalla legge processuale penale a tutela dell'interesse dell'imputato ad ottenere un esito del giudizio di secondo grado che incontri il suo consenso. Le relative statuizioni non sono, pertanto, sindacabili in questa sede al di fuori dell'ipotesi di illegalità della pena, non riscontrabile nel caso di specie (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 27610.2 - 01). Considerato che, secondo quanto si evince dallia sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura relativa alla confisca non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'alt 606, comma 3, cod.proc.pen. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Dicembre