CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 13762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il TRIBUNALE di PESCARA in funzione di giudice dell'esecuzione, sulla richiesta dell'U.E.P.E. di Teramo, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha revocato l'applicazione della sanzione sostitutiva di 496 ore di lavoro di pubblica utilità, concessa con sentenza del 16/4/2018 ex art. 187, comma 8 bis, d.lgs. n. 285 del 1992, a [OSCURATO:PERSONA] e ha, per l'effetto, ripristinato la pena originariamente determinata in mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'integrale ripristino della pena detentiva originariamente irrogata senza applicare la riduzione proporzionale per la parte del lavoro di pubblica utilità regolarmente svolto. 3. In data 13 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia accolto e l'ordinanza annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'integrale ripristino della pena senza tenere in alcuna considerazione il periodo di lavoro di pubblica utilità svolto. La doglianza è fondata. 1.1. L'art. 187, comma 8 bis C.d.S., come anche l'art. 186 comma 9 bis C.d.S, stabilisce che in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione dispone "la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e della confisca". Il tenore testuale della disposizione pare significare che la revoca comporti automaticamente l'eliminazione della pena sostitutiva e l'applicazione di quella originariamente inflitta e sostituita con il lavoro di pubblica utilità, senza che debba essere tenuto in alcun conto l'eventuale periodo durante il quale il condannato ha svolto il lavoro di pubblica utilità e la misura ha trovato quindi attuazione concreta sino alla violazione delle relative prescrizioni. Tale lettura, invero, non è condivisibile e sul punto deve pertanto essere ribadito il principio anche di recente affermato da questa Corte secondo cui la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274 (cfr. Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022, Guarino, Rv. 282579 - 01; Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456 - 01). Come evidenziato nelle citate pronunce, infatti, gli artt. 186 e 187 del codice della strada operano il richiamo esplicito, in quanto compatibile, all'istituto del lavoro di pubblica utilità come disciplinato dal D. Lgs. n. 274 del 2000 che regola il procedimento davanti al giudice di pace e prevede le sanzioni irrogabili per i é, reati attribuiti alla sua competenza così che, a fronte del citato rinvio viene in rilievo, in particolare, quanto disposto dell'art. 58, secondo il quale l'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano a ogni effetto giuridico come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria. In una corretta prospettiva, pertanto, deve ritenersi che la limitazione della libertà personale subita da chi abbia espletato attività lavorativa nell'interesse della collettività costituisca per l'ordinamento sanzione detentiva espiata e non misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario. Al comportamento del condannato inadempiente che non si sia del tutto sottratto all'esecuzione dell'attività impostagli a titolo di sanzione para-detentiva, ma ne abbia violato gli obblighi dopo una prima fase esecutiva caratterizzata da svolgimento regolare, quindi, non può seguire il ripristino della medesima pena originariamente applicata. Il periodo di tempo durante il quale l'attività imposta è stata svolta regolarmente nei termini prescritti, infatti, deve essere considerato quale espiazione di pena equiparata alla detenzione e non può essere posto nel nulla ciò in quanto, in base alla testuale previsione dell'art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 274 del 2000, deve ritenersi che vi sia un'equiparazione tra pena sostituita e pena sostitutiva (cfr. Corte cost. n. del 2008 e le considerazioni in Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456 - 01). Ad analoghe conclusioni, d'altro canto, consente di pervenire la lettura sistematica degli articoli 66 e 72 L. n. 689 del 1981 che prevedono che a seguito della violazione di una delle prescrizioni inerenti la semidetenzione e la libertà controllata "la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita", ovvero che la revoca della pena sostitutiva a fronte dell'intervento di eventi più gravi della trasgressione di una singola prescrizione, ossia di una delle condanne previste dall'art. 59 o della condanna a pena detentiva per fatto di reato commesso successivamente alla sostituzione, avvenga "per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'art. 66", stabilendo così entrambi che gli effetti siano sempre da prodursi per il futuro. Sotto altro profilo, poi, deve anche considerarsi che lo stesso testo legislativo appronta delle conseguenze sanzionatorie in caso di violazione degli obblighi relativi al lavoro di pubblica utilità, in quanto all'art. 56 dispone che "il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a rimanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità, o che lo abbandona, è punito con la reclusione fino ad un anno", incriminando come delitto la mancata prestazione o l'abbandono del luogo di svolgimento dell'attività. Anche tale previsione, stante la natura giuridica dell'istituto del lavoro di pubblica utilità quale pena, avente un contenuto afflittivo perché limitativo della libertà personale, imponendo la prestazione di attività lavorativa gratuita in condizioni e con obblighi prestabiliti da rispettare, induce a una lettura coordinata dell'art. 56 col disposto degli artt. 186 e 187 c.d.s., dal momento che l'irrogazione di sanzione detentiva per l'infrazione all'obbligo di prestare il lavoro che intervenga dopo un periodo di regolare esecuzione e la revoca "ex tunc" dell'ammissione al lavoro di pubblica utilità con l'applicazione della pena in precedenza sostituita darebbero luogo a una gravosa duplicazione punitiva. Laddove a seguito della revoca venisse ripristinata la pena originaria, infatti, il comportamento del condannato inadempiente che non si sia del tutto sottratto all'esecuzione dell'attività impostagli a titolo di sanzione para-detentiva, ma ne abbia violato gli obblighi dopo una prima fase esecutiva caratterizzata da svolgimento regolare, susciterebbe una duplice reazione dell'ordinamento che, da un lato, irrogherebbe la sanzione penale per il reato commesso ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 274/2000 e, dall'altro, imporrebbe il prolungamento della durata della pena originaria sostituita per effetto della revoca. Questa soluzione, comportando un irragionevole inasprimento punitivo, che pone pure nel nulla il corretto comportamento esecutivo tenuto dal condannato e che finirebbe per contrastare con la finalità rieducativa della pena, cui anche il lavoro di pubblica utilità tende, non appare corretta e deve pertanto ribadirsi l'orientamento di questa Corte per il quale "l'inosservanza degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità può comportarne la revoca, ma l'adozione di tale provvedimento impone al giudice, quanto agli effetti della revoca stessa, di tener conto del periodo di lavoro espletato sino al momento della commessa trasgressione e, previa effettuazione del ragguaglio dei giorni di lavoro non prestato con la pena detentiva sostituita secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58, di scomputarlo dalla restante pena ancora da eseguire nelle forme ordinarie" (cfr. Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022, Guarino, Rv. 282579 - 01; Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456 - 01; Sez. 1, n. 42505 del 23/09/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260131). 2. Il provvedimento impugnato, che ha disposto in via automatica la revoca retroattiva della pena sostitutiva senza condurre alcuna indagine in merito ai complessivi comportamenti tenuti dal ricorrente, alla individuazione temporale delle violazioni compiute e alla loro incidenza sul periodo di esecuzione della sanzione sostitutiva, non si è attenuto ai criteri interpretativi indicati incorrendo così in violazione di legge e deve pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio in merito alla richiesta di revoca che dovrà svolgersi alla luce del principio di diritto sopra affermato. P.Q.M.