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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10731/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trento con sentenza del 15 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in giorni 15 di arresto relativamente al reato di cui all'art. 253, terzo comma, in relazione all'art. 192, terzo comma, d.

Igs 152 del 2001 perché non osservava il provvedimento n. 1/2018 emesso dal Sindaco [...] che ordinava allo stesso, in qualità di Presidente della [OSCURATO:PERSONA] dell'Armellina - [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'immobile [...] di provvedere entro 30 giorni allo smaltimento dei rifiuti abbandonati nei pressi del sopracitato immobile oggetto di ristrutturazione.

Accertato il 22 febbraio 2018.

2. L'imputato propone ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 438, quinto comma, cod. proc. pen.).

Il P.M. dopo la richiesta del giudizio abbreviato, condizionato alla produzione di documenti, ha richiesto di produrre la prova dell'avvenuta notifica al ricorrente dell'ordinanza del Sindaco.

In assenza della prova della notifica dell'ordinanza non poteva ritenersi non adempiuto l'ordine di rimozione.

La Corte di appello ha rilevato che tale eccezione doveva essere proposta nel giudizio di primo grado ed inoltre che la conoscenza dell'ordinanza risultava dalla stessa documentazione prodotta dall'imputato (nota del 9 agosto di accesso agli atti).

Da tale documentazione, tuttavia, non emerge nessuna conoscenza trattandosi di una semplice istanza di accesso agli atti del Comune, peraltro presentata dopo la notifica del decreto penale (la conoscenza dell'ordinanza, quindi, potrebbe essere relativa al decreto penale, che la citava, e non ad una specifica notifica della stessa).

Il potere di richiedere prove da parte del P.M. nel giudizio abbreviato condizionato deve riguardare lo stesso oggetto delle prove richieste in integrazione dall'imputato.

La documentazione acquisita dal Tribunale era, pertanto, inammissibile e ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., comunque, non utilizzabile. 2.

2. Violazione di legge (art. 255 d.

Igs. 152 del 2006); insussistenza dei presupposti per l'ordinanza del Sindaco, sua disapplicazione in sede penale e insussistenza del reato.

Il materiale oggetto dell'ordinanza non può ritenersi rifiuto non avendo la fondazione dismesso lo stesso, ma avendolo solo accantonato in un'area recintata in attesa della ripresa dei lavori.

Non sussiste neanche un deposito incontrollato o un abbandono incontrollato.

La norma si rivolge solo a chi ha depositato il materiale e il ricorrente all'epoca dell'accumulo dei rifiuti non era il Presidente della Fondazione; allo stesso non può essere, pertanto, addebitata nessuna responsabilità, neanche a titolo di colpa.

Solo coloro che hanno commesso il fatto reato o il proprietario che abbia concorso in modo materiale o morale possono ricevere l'ordine del Sindaco di rimozione dei rifiuti. 2.

3. Violazione di legge (art. 255 comma 3, d.

Igs. 152 del 2006), per assenza di dolo o di colpa in capo al ricorrente.

Il proprietario o il titolare di diritti reali sull'area interessata dai rifiuti risponde del fatto solo nell'ipotesi in cui il deposito, o l'abbandono, siano a lui imputabili per dolo o colpa.

Il materiale deriva dall'avvio dei lavori di ristrutturazione della Villa nel 2011 e il ricorrente non era destinatario dell'ordine di rimozione, non avendo egli responsabilità per gli stessi 413.a titolo di colpa o di dolo (infatti all'epoca non era il Presidente della fondazione).

L'ordinanza andava pertanto disapplicata nei suoi confronti in quanto illegittima e deve ritenersi errata, in conseguenza, la motivazione della Corte di appello che richiede una impugnazione in sede amministrativa dell'ordinanza del Sindaco.

Il giudice penale può sempre disapplicare l'atto amministrativo illegittimo. 2.

4. Difetto della motivazione relativamente alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e alla sospensione condizionale subordinata alla rimozione dei rifiuti.

Si trattava di due piccoli cumuli di 20 e di 50 m.c. di materiali non pericolosi, siti in una terrazza dell'edificio e negli spazi esterni di pertinenza.

Il materiale era stato depositato in attesa della ripresa del cantiere.

Il fatto è di lievissima entità. cietbek. 2.

5. Violazione di legge per la dispostirgbspensione condizionale della pena alla rimozione dei rifiuti.

Nella memoria in appello del 9 gennaio 2021 si rappresentava e si provava che il ricorrente era cessato dalla carica di Presidente della fondazione e, pertanto, era impossibilitato a qualsiasi azione sui rifiuti.

La Corte di appello erroneamente ha ritenuto trattarsi di un nuovo motivo di appello inammissibile.

In realtà era solo la produzione di un documento a sostegno di uno specifico motivo di appello (motivo proposto sia nell'atto di appello e sia nelle conclusioni).

La Corte di appello avrebbe potuto, comunque, acquisire il documento con i poteri dell'art. 603 cod. proc. pen.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi )con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La questione processuale della inutilizzabilità della documentazione acquisita su richiesta del P.M. dopo l'ammissione al giudizio abbreviato (la prova della notifica dell'ordinanza amministrativa del Sindaco) risulta infondata in quanto solo le prove illegittime in sé risultano inutilizzabili e tale sanzione processuale non può estendersi alle prove solo irritualmente acquisite, ma legittime: "La sanzione di inutilizzabilità colpisce solo quelle prove che siano illegittime in sè e non si estende a quelle prove che, in sè e per sè legittime, siano state solo irritualmente acquisite" (Sez. 4, Sentenza n. 7926 del 13/01/1999 Ud., dep. 18/06/1999, Rv. 214247 - 01).

Comunque, avrebbe dovuto eccepire prontamente la illegittima acquisizione; nel giudizio di primo grado l'imputato contestava solo la rilevanza della documentazione e non la sua irrituale acquisizione.

4. Relativamente al motivo dell'insussistenza del reato per essere il materiale in oggetto solo accantonato per il riutilizzo (e pertanto non sarebbe da considerare rifiuto) deve rilevarsi come lo stesso ricorrente, nel suo appello, ha evidenziato la presenza di numerosi materiali abbandonati e dismessi quali "il frigorifero, gli estintori, i bidoni di lamiera e la sedia in plastica" non riconducibili ai lavori di ristrutturazione per [OSCURATO:PERSONA].

Per il ricorrente, poi, in ogni caso il soggetto che avrebbe abbandonato tali rifiuti sarebbe il responsabile della ditta [OSCURATO:PERSONA] e non la fondazione.

La sentenza impugnata sul punto della natura del materiale accumulato, con accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, ha rilevato che si tratta di circa 70 mc di materiale e che "tra i rifiuti abbandonati risultano anche estintori e bidoni in metallo".

Conseguentemente non si può ritenere un semplice accantonamento per un successivo riutilizzo, ma di rifiuti abbandonati alla rinfusa (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 36411 del 09/05/2019 Ud., dep. 26/08/2019, Rv. 277068 - 0).

5. Infondato anche il motivo sulla responsabilità relativamente al dovere di rimuovere i rifiuti (da parte dell'imputato) come da ordinanza sindacale in quanto il ricorrente al momento dell'abbandono non era il legale rappresentante della fondazione.

Infatti, ai sensi dell'art. 192, quarto comma dell'art. 192 d.

Igs. 152/20061qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persone giuridiche sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti subentranti nei diritti della persona stessa.

Indubitabile, pertanto, il dovere della rimozione in ottemperanza all'ordinanza del Sindaco. 6.

Sulla particolare tenuità del fatto la Corte di appello adeguatamente motiva, senza contraddizioni o manifeste illogicità, rilevando, in fatto, come non si tratta di modesta quantità di materiale ma di circa 70 mc con la presenza anche di estintori e bidoni di metallo; inoltre, la sentenza impugnata evidenzia che la reiterata inottemperanza all'ordine di rimozione dei rifiuti configura una condotta non caratterizzata da particolare tenuità (vedi Sez. 6, Sentenza n. 22523 del 01/07/2020 Cc., dep. 27/07/2020, Rv. 279563 - 0).

Del resto, il reato risulta permanente: "Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui alli art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino all'ottemperanza all'ordine ricevuto" (Sez. 3, Sentenza n. 39430 del 12/06/2018 Ud., dep. 03/09/2018, Rv. 273841 - 01).

7. Anche l'ulteriore motivo sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla rimozione dei rifiuti risulta infondato in quanto la Corte di appello evidenzia la reiterata inottemperanza del ricorrente alla rimozione dei rifiuti; il dato normativo dell'art. 255, terzo comma, ultima parte, del d.

Igs. 152 del 2006 (che prevede espressamente la discrezionalità del giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento) riguarda l'effettività del principio di ripristino ambientale che deve essere garantito dal soggetto che non ha ottemperato all'ordinanza sindacale.

Eventuali questioni di concreta impossibilità possono, comunque, farsi valere in sede esecutiva.

P.Q.M.

Rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento con sentenza del 15 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in giorni 15 di arresto relativamente al reato di cui all'art. 253, terzo comma, in relazione all'art. 192, terzo comma, d. Igs 152 del 2001 perché non osservava il provvedimento n. 1/2018 emesso dal Sindaco [...] che ordinava allo stesso, in qualità di Presidente della [OSCURATO:PERSONA] dell'Armellina - [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'immobile [...] di provvedere entro 30 giorni allo smaltimento dei rifiuti abbandonati nei pressi del sopracitato immobile oggetto di ristrutturazione. Accertato il 22 febbraio 2018. 2. L'imputato propone ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 438, quinto comma, cod. proc. pen.). Il P.M. dopo la richiesta del giudizio abbreviato, condizionato alla produzione di documenti, ha richiesto di produrre la prova dell'avvenuta notifica al ricorrente dell'ordinanza del Sindaco. In assenza della prova della notifica dell'ordinanza non poteva ritenersi non adempiuto l'ordine di rimozione. La Corte di appello ha rilevato che tale eccezione doveva essere proposta nel giudizio di primo grado ed inoltre che la conoscenza dell'ordinanza risultava dalla stessa documentazione prodotta dall'imputato (nota del 9 agosto di accesso agli atti). Da tale documentazione, tuttavia, non emerge nessuna conoscenza trattandosi di una semplice istanza di accesso agli atti del Comune, peraltro presentata dopo la notifica del decreto penale (la conoscenza dell'ordinanza, quindi, potrebbe essere relativa al decreto penale, che la citava, e non ad una specifica notifica della stessa). Il potere di richiedere prove da parte del P.M. nel giudizio abbreviato condizionato deve riguardare lo stesso oggetto delle prove richieste in integrazione dall'imputato. La documentazione acquisita dal Tribunale era, pertanto, inammissibile e ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., comunque, non utilizzabile. 2. 2. Violazione di legge (art. 255 d. Igs. 152 del 2006); insussistenza dei presupposti per l'ordinanza del Sindaco, sua disapplicazione in sede penale e insussistenza del reato. Il materiale oggetto dell'ordinanza non può ritenersi rifiuto non avendo la fondazione dismesso lo stesso, ma avendolo solo accantonato in un'area recintata in attesa della ripresa dei lavori. Non sussiste neanche un deposito incontrollato o un abbandono incontrollato. La norma si rivolge solo a chi ha depositato il materiale e il ricorrente all'epoca dell'accumulo dei rifiuti non era il Presidente della Fondazione; allo stesso non può essere, pertanto, addebitata nessuna responsabilità, neanche a titolo di colpa. Solo coloro che hanno commesso il fatto reato o il proprietario che abbia concorso in modo materiale o morale possono ricevere l'ordine del Sindaco di rimozione dei rifiuti. 2. 3. Violazione di legge (art. 255 comma 3, d. Igs. 152 del 2006), per assenza di dolo o di colpa in capo al ricorrente. Il proprietario o il titolare di diritti reali sull'area interessata dai rifiuti risponde del fatto solo nell'ipotesi in cui il deposito, o l'abbandono, siano a lui imputabili per dolo o colpa. Il materiale deriva dall'avvio dei lavori di ristrutturazione della Villa nel 2011 e il ricorrente non era destinatario dell'ordine di rimozione, non avendo egli responsabilità per gli stessi 413.a titolo di colpa o di dolo (infatti all'epoca non era il Presidente della fondazione). L'ordinanza andava pertanto disapplicata nei suoi confronti in quanto illegittima e deve ritenersi errata, in conseguenza, la motivazione della Corte di appello che richiede una impugnazione in sede amministrativa dell'ordinanza del Sindaco. Il giudice penale può sempre disapplicare l'atto amministrativo illegittimo. 2. 4. Difetto della motivazione relativamente alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e alla sospensione condizionale subordinata alla rimozione dei rifiuti. Si trattava di due piccoli cumuli di 20 e di 50 m.c. di materiali non pericolosi, siti in una terrazza dell'edificio e negli spazi esterni di pertinenza. Il materiale era stato depositato in attesa della ripresa del cantiere. Il fatto è di lievissima entità. cietbek. 2. 5. Violazione di legge per la dispostirgbspensione condizionale della pena alla rimozione dei rifiuti. Nella memoria in appello del 9 gennaio 2021 si rappresentava e si provava che il ricorrente era cessato dalla carica di Presidente della fondazione e, pertanto, era impossibilitato a qualsiasi azione sui rifiuti. La Corte di appello erroneamente ha ritenuto trattarsi di un nuovo motivo di appello inammissibile. In realtà era solo la produzione di un documento a sostegno di uno specifico motivo di appello (motivo proposto sia nell'atto di appello e sia nelle conclusioni). La Corte di appello avrebbe potuto, comunque, acquisire il documento con i poteri dell'art. 603 cod. proc. pen. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi )con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La questione processuale della inutilizzabilità della documentazione acquisita su richiesta del P.M. dopo l'ammissione al giudizio abbreviato (la prova della notifica dell'ordinanza amministrativa del Sindaco) risulta infondata in quanto solo le prove illegittime in sé risultano inutilizzabili e tale sanzione processuale non può estendersi alle prove solo irritualmente acquisite, ma legittime: "La sanzione di inutilizzabilità colpisce solo quelle prove che siano illegittime in sè e non si estende a quelle prove che, in sè e per sè legittime, siano state solo irritualmente acquisite" (Sez. 4, Sentenza n. 7926 del 13/01/1999 Ud., dep. 18/06/1999, Rv. 214247 - 01). Comunque, avrebbe dovuto eccepire prontamente la illegittima acquisizione; nel giudizio di primo grado l'imputato contestava solo la rilevanza della documentazione e non la sua irrituale acquisizione. 4. Relativamente al motivo dell'insussistenza del reato per essere il materiale in oggetto solo accantonato per il riutilizzo (e pertanto non sarebbe da considerare rifiuto) deve rilevarsi come lo stesso ricorrente, nel suo appello, ha evidenziato la presenza di numerosi materiali abbandonati e dismessi quali "il frigorifero, gli estintori, i bidoni di lamiera e la sedia in plastica" non riconducibili ai lavori di ristrutturazione per [OSCURATO:PERSONA]. Per il ricorrente, poi, in ogni caso il soggetto che avrebbe abbandonato tali rifiuti sarebbe il responsabile della ditta [OSCURATO:PERSONA] e non la fondazione. La sentenza impugnata sul punto della natura del materiale accumulato, con accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, ha rilevato che si tratta di circa 70 mc di materiale e che "tra i rifiuti abbandonati risultano anche estintori e bidoni in metallo". Conseguentemente non si può ritenere un semplice accantonamento per un successivo riutilizzo, ma di rifiuti abbandonati alla rinfusa (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 36411 del 09/05/2019 Ud., dep. 26/08/2019, Rv. 277068 - 0). 5. Infondato anche il motivo sulla responsabilità relativamente al dovere di rimuovere i rifiuti (da parte dell'imputato) come da ordinanza sindacale in quanto il ricorrente al momento dell'abbandono non era il legale rappresentante della fondazione. Infatti, ai sensi dell'art. 192, quarto comma dell'art. 192 d. Igs. 152/20061qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persone giuridiche sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti subentranti nei diritti della persona stessa. Indubitabile, pertanto, il dovere della rimozione in ottemperanza all'ordinanza del Sindaco. 6. Sulla particolare tenuità del fatto la Corte di appello adeguatamente motiva, senza contraddizioni o manifeste illogicità, rilevando, in fatto, come non si tratta di modesta quantità di materiale ma di circa 70 mc con la presenza anche di estintori e bidoni di metallo; inoltre, la sentenza impugnata evidenzia che la reiterata inottemperanza all'ordine di rimozione dei rifiuti configura una condotta non caratterizzata da particolare tenuità (vedi Sez. 6, Sentenza n. 22523 del 01/07/2020 Cc., dep. 27/07/2020, Rv. 279563 - 0). Del resto, il reato risulta permanente: "Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui alli art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino all'ottemperanza all'ordine ricevuto" (Sez. 3, Sentenza n. 39430 del 12/06/2018 Ud., dep. 03/09/2018, Rv. 273841 - 01). 7. Anche l'ulteriore motivo sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla rimozione dei rifiuti risulta infondato in quanto la Corte di appello evidenzia la reiterata inottemperanza del ricorrente alla rimozione dei rifiuti; il dato normativo dell'art. 255, terzo comma, ultima parte, del d. Igs. 152 del 2006 (che prevede espressamente la discrezionalità del giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento) riguarda l'effettività del principio di ripristino ambientale che deve essere garantito dal soggetto che non ha ottemperato all'ordinanza sindacale. Eventuali questioni di concreta impossibilità possono, comunque, farsi valere in sede esecutiva. P.Q.M. Rige
Sentenza Cassazione n. 10731/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris