CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 27770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Genova, adito ex art. 309 cod. proc. pen., il 1°-2 febbraio 2023, ha confermato integralmente l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Genova il 14 gennaio 2023, all'esito dell'udienza di convalida, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], indagati per concorso, tra di loro e con [OSCURATO:PERSONA], nel reato di detenzione a fine di cessione di eroina e di cocaina-crack, 1'11 gennaio 2023. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo complessivo motivo con il quale denunzia promiscuannente violazione di legge (artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e difetto di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, gravemente carente e anche gravemente illogica quanto all'affermazione circa la sussistenza del concorso del ricorrente nel reato di detenzione a fine di cessione, anziché di una mera connivenza non punibile. Richiamata la struttura motivazionale dell'ordinanza impugnata, si sottopone la stessa a censura in quanto nello stesso provvedimento si dà atto di come [OSCURATO:PERSONA] avesse in uso una propria camera, la prima dopo la porta di ingresso, a suo dire, sub-locata per 350,00 euro mensili, camera che è stata perquisita dai Carabinieri ma con esito negativo, mentre indosso al ricorrente veniva trovata la modesta somma di 180,00 euro e null'altro di rilevante. Tenuto conto che la droga rinvenuta in cucina, ambiente facilmente accessibile e di uso comune, era contenuta dentro una tazzina, i Giudici di merito, ad avviso della Difesa di [OSCURATO:PERSONA], non hanno spiegato come le modalità di custodia della tazzina consentissero al ricorrente di comprendere quale fosse il contenuto della stessa; e si sottolinea che - anche ove ne fosse dimostrata la conoscenza - ciò non dimostrerebbe la sussistenza del concorso nel reato, richiamandosi al riguardo giurisprudenza di legittimità, che si stima pertinente, che sottolinea che il contributo concorsuale deve estrinsecarsi in maniera concreta, consapevole e volontaria nell'occultamento, nella custodia e nel controllo della droga. Si rammenta che la tesi della mera connivenza da parte del ricorrente viene esclusa dai decidenti con motivazione che si stima illogica, incentrata su una negazione iniziale (cioè la linea difensiva dei ricorrenti sarebbe implausibile) e su una successiva congettura (sarebbero stati Diaw, Gueye e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] tutti insieme, nessuno escluso, a nascondere nella spazzatura la droga, che prima si trovava in camera del coindagato [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto dallo stesso dichiarato), che non appare sorretta da logica giustificazione, mancando elementi di indagine/prova su quanto successo prima del controllo della polizia giudiziaria. In particolare, nell'ordinanza si dice soltanto che al momento dell'accesso in casa da parte dei Carabinieri il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era in piedi nel corridoio, in atteggiamento inerte, senza che emergano elementi che consentano di affermare che Io stesso abbia partecipato al tentativo di nascondimento della droga nella spazzatura e nemmeno che sia stato colto in atteggiamenti "sospetti". In altre parole, non vi sarebbe prova dell'«azione corale di tutti e tre i coindagati ricorrenti, adoperatisi nel tentativo "collettivo" di disperdere le tracce del reato» (così alla p. 5 del ricorso). Inoltre - prosegue il ricorso - pur volendo ammettere che vi siano state mentre i Carabinieri erano fuori dall'abitazione azioni tese a sviare le indagini, non si comprende come possano ritenersi responsabili di ciò tutti e tre i coindagati ospiti della casa, cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I Giudici di merito avrebbero trascurato che gli indagati, in realtà, non hanno opposto resistenza né hanno tenuto un atteggiamento ostruzionistico, attribuendo un valore che in effetti non ha al constatato ritardo nell'apertura della porta; e non hanno tenuto nella debita considerazione la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] è l'unico che è stato controllato Fuori dall'abitazione con indosso la droga e che si è assunto l'esclusiva responsabilità di quanto rinvenuto in casa. Si richiamano più precedenti di legittimità in tema di differenza tra mera connivenza non punibile e concorso di persone nel reato, ipotesi quest'ultima che non ricorrerebbe nel caso di specie, e si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 29 marzo 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.Va premesso, in punto di fatto, che il concorso (anche) del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione illecita da parte di [OSCURATO:PERSONA], reo confesso, viene desunto dai Giudici di merito dalle seguenti circostanze: minore parte della droga era all'interno di una tazzina collocata in un punto facilmente accessibile di un mobile della cucina, il cui accesso ed uso era comune agli occupanti l'abitazione; atteggiamento ostruzionistico, non avendo gli indagati (tre persone nell'appartamento cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) aperto subito ai Carabinieri; e, soprattutto, comportamento tenuto dagli indagati in presenza dei Carabinieri, avendo gli stessi (si legge alle pp. 3-4 dell'ordinanza) tenuto un comportamento sospetto e farfugliato qualcosa tra loro proprio mentre i Carabinieri si avvicinavano ad un sacco di spazzatura, al cui interno poi è stata trovata la maggiore quantità di droga. Ebbene, combinando tale ultima circostanza, con la quale il ricorso peraltro omette il doveroso confronto, con l'affermazione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], che ha detto di avere lasciato la droga dentro la propria stanza, non dentro la busta della spazzatura, l'ordinanza impugnata costruisce il concorso del ricorrente nel reato attribuibile a [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di ricostruzione che, nella fluida Fase cautelare, risulta non illogica e non incongrua e giuridicamente impostata in maniera corretta in termini di concorso nel reato, e non già di mera connivenza non punibile (sulla differenza tra concorso e connivenza, cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02, secondo cui «La distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare»; nello stesso senso v. già Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro, Rv. 264454; Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, P.M. in proc. Spinelli, Rv. 257465; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127). 3.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempim