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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28258/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONArdato avviso alle parti; ir udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11778/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui al capo a) e ne ha confermato la condanna per gli altri reati di furto aggravato; Ritenuto che, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; nel caso di specie, l'imputato ha presentato ricorso personalmente; la conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità. ( Sez.

U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 25 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONArdato avviso alle parti; ir udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11778/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui al capo a) e ne ha confermato la condanna per gli altri reati di furto aggravato; Ritenuto che, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; nel caso di specie, l'imputato ha presentato ricorso personalmente; la conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità. ( Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 25 giugno
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