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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2025

Cassazione n. 34891/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2989/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3758/2022 depositata il 28/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo fosse dichiarata la nullità o inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi del contratto di leasing n.

IC 979975 del 19 novembre 2007 per violazione dell'art. 117 D. Lgs. n. 385/93, ovvero la nullità delle stesse ai sensi degli artt. 1346 e 1419 cod. civ., ed altresì fosse dichiarata la mancata indicazione del tasso nelle scritture integrative del 5 agosto 2008 e del 2 gennaio 2009 in violazione dell'art. 117 citato, con conseguente declaratoria della non debenza di interessi, ovvero con determinazione del saggio di interesse applicabile in loro sostituzione ai sensi dell'art. 117 citato, sulle rate scadute ed a scadere.

In subordine, chiedeva dichiararsi l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] nella quantificazione delle rate scadute ed a scadere e della relativa indicizzazione, per violazione dell'art. 117 citato e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia ovvero per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con determinazione delle corrette modalità di adempimento e condanna della convenuta alla restituzione o corresponsione, se del caso a titolo di risarcimento del danno, di una somma quantificata in euro 356.747,67. [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva, altresì, che fosse anche dichiarata: a) l'usurarietà delle condizioni economiche determinate dalla convenuta a decorrere dal 1° luglio 2011 per superamento dei tassi soglia vigenti all'atto della modifica unilaterale, con condanna alla restituzione degli interessi da tale data corrisposti; b) la nullità della pattuizione dell'interest rate floor implicito nella clausola di cui all'art. 3 del contratto di leasing per inosservanza della normativa di cui al D. Lgs. n. 58/1998, o, in subordine, l'inadempimento della convenuta agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui al d.lgs. citato ovvero ai principi di correttezza e buona fede, con condanna della convenuta alle conseguenti restituzioni o al risarcimento del danno; chiedeva, infine, dichiararsi l'illegittimo addebito dei canoni di prelocazione, con le conseguenti restituzioni o risarcimento del danno.

1.1. A fondamento delle proprie domande esponeva la società attrice: -) di essere subentrata alla società Emmeti nel contratto di leasing n.

IC 979975 del 19 novembre 2007 con [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]) avente ad oggetto un immobile da edificare a Fontanafredda (PN), per un valore preventivato di euro 7.500.000,00 e di aver successivamente, mediante due scritture private, ottenuto una riduzione dell'importo finanziato ed un nuovo piano finanziario; -) che [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato una modifica al costo base imponibile del contratto, con conseguente rideterminazione dei canoni, dovuta alla capitalizzazione delle imposte ipotecarie e catastali anticipate dalla medesima [OSCURATO:PERSONA]; -) di avere, essa [OSCURATO:SOCIETA], sottoposto il rapporto contrattuale a verifica matematico-finanziaria, il che faceva emergere diversi rilievi, attinenti: a) al tasso nel contratto e nelle scritture integrative, in quanto –in relazione al contratto - pattuito come tasso nominale e non effettivo, e comunque in quanto errato per essere ricostruibile nella misura del 5,009% rispetto al 4,900% indicato in contratto, ed in quanto –in relazione alle scritture private integrative – non indicato nelle stesse, pur essendo variate le condizioni economiche iniziali e pur risultando il tasso effettivo ricostruibile (rispettivamente del 5,428% e del 5,430%) superiore a quello del contratto originario, in violazione dell'art. 117 TUB; b) al superamento del tasso soglia usura all'atto della capitalizzazione dell'onere fiscale anticipato da UCL, in quanto, al momento della capitalizzazione il tasso effettivo del contratto (TEG) era del 5,43% rispetto ad un tasso soglia usura (TSU) del 5,36%, in violazione dell'art. 1815 cod. civ.; c) all’indicizzazione all'Euribor, essendo divergente il tasso base del parametro di indicizzazione (4,2%) rispetto al parametro effettivamente vigente (4,50%) ed essendo detto parametro indeterminato/indeterminabile in relazione alla decisione 4 dicembre 2013 della Commissione Europea, ai sensi degli artt. 1346 e 1419 c.c., con conseguenti addebiti superiori al dovuto; d) all’ interest rate floor implicito, avendo UCL inserito nel contratto un tasso minimo, cioè un floor, equivalente ad un derivato di copertura del rischio, per UCL, di riduzione dei tassi, senza l’osservanza della normativa di cui al D. Lgs. n. 58/1998, con conseguente nullità dello stesso e diritto alla ripetizione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], delle somme addebitate in virtù dell’applicazione del derivato, ovvero alla corresponsione delle stesse a titolo di risarcimento del danno, per inosservanza della sopra citata normativa; e) ai canoni di prelocazione, avendo le parti pattuito, all'art. 8 delle condizioni generali di contratto, canoni di prelocazione basati sugli esborsi della concedente, che quest'ultima aveva conteggiato anche sull'IVA, pur non essendo questa un costo per la società di leasing, ma una mera partita di giro, il che aveva comportato un maggior addebito, a danno di [OSCURATO:SOCIETA], di euro

18. 960,81.

Da tali criticità, e dalle relative conseguenze in diritto, parte attrice ne traeva le conseguenze in punto di somme che dovevano alla stessa essere riconosciute e formulava le domande introduttive del giudizio.

Si costituiva, resistendo, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2. Con sentenza n. 6529/2021 il Tribunale di Milano rigettava le domande proposte dalla società attrice, condannandola alla rifusione delle spese processuali.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

4. Con sentenza n. 3758/2022 la Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame, confermando integralmente la sentenza di prime cure.

5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

6. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

La società ricorrente (a mezzo di nuovo difensore, costituitosi in sostituzione del precedente, che aveva rinunciato al mandato) e la società resistente hanno depositato rispettive memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 117, commi 4 e 6, d.lgs. n. 385/1993 (TUB) e per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 (travisamento della prova) per aver escluso che, in una fattispecie riguardante un contratto di leasing immobiliare e due scritture di rettifica dello stesso modificative del piano finanziario, il tasso leasing applicato fosse superiore a quello pattuito e mancante nelle scritture integrative, e per aver affermato che nelle indicate scritture vi fosse analitica precisazione di tutte le condizioni relative al piano di finanziamento e che fossero così assolte le esigenze di trasparenza e chiarezza poste dal citato art. 117.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt.1, comma 1, D.L. 394/2000,convertito in L. 24/2001, 644 c.p. e 1815 c.c., 118 D.lgs. n. 385/93, là dove ha affermato che “l'apprezzamento dell'usurarietà del tasso andrebbe comunque operato con riferimento alla data di stipulazione del contratto e non a partire dalla intervenuta variazione, dal marzo 2011, del piano finanziario e della misura dei canoni per effetto delle nuove disposizioni in materia tributaria”.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 1349 c.c., 1418, c.c., art. 101 e 102 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea TFUE, art. 53 accordo EEA Agreement on the [OSCURATO:PERSONA], art. 2 legge n. 287/1990, art. 15 lett.

C Direttiva Europea 2014/104/UE, art. 16 del Regolamento CE n. 1/2003, art.117 TUB, e per manifesta illogicità e contraddittorietà ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, per non aver ritenuto (pag. 12) che, in una fattispecie riguardante un contratto di leasing immobiliare, l'Euribor non consenta, come parametro, anche a causa del mancato riferimento all'anno civile o commerciale, la determinazione del tasso di interesse, a causa delle intese manipolative che l'hanno interessato per il periodo dal 20.9.2005 al 30.5.2009,come accertato dalla Commissione dell'Unione Europea con decisione del 4.12.2013 e per aver, di conseguenza, affermato che “attraverso il richiamo al parametro dell' Euribor, il tasso di interesse sia oggettivamente determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro inconfutabile” e che “le norme antimonopolistiche si applicano esclusivamente agli imprenditori commerciali e non anche ai singoli utenti”.

4. Con il quarto motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1, comma 2- ter lett. a) e 23 D. Lgs.58/1998, reg.

Consob n. 16190 del 29.10.2007, artt. 1362, comma 1, 1363, e per manifesta illogicità e contraddittorietà ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, per aver affermato che, in una fattispecie riguardante un contratto di leasing immobiliare, la previsione contrattuale di una clausola floor, in base alla quale il tasso di interesse non sarebbe mai stato inferiore allo 0,75%, non determina alcun trasferimento del rischio ma si limita ad introdurre nel contratto una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse e non costituisce uno strumento finanziario derivato.

5. Con il quinto motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1362, comma 1, 1363, 1366, 1369, 1370, 1422 c.c. e per manifesta illogicità e contraddittorietà ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, per aver affermato che, in una fattispecie riguardante un contratto di leasing immobiliare, i canoni di prelocazione calcolati anche sugli esborsi sostenuti dalla concedente per Imposta sul [OSCURATO:PERSONA] (IVA) costituiscano, per detta parte, una remunerazione a fronte degli anticipi sulle attività costruttive.

6. Con il sesto motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 61 c.p.c. e 2697 e per irragionevolezza ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per aver ritenuto - in una fattispecie riguardante un contratto di leasing immobiliare con contestazione di erroneità/mancanza del tasso leasing ed indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche - in presenza di perizie di parte oggetto di reciproche contestazioni - legittimo e ragionevole non dare ingresso a [OSCURATO:PERSONA] d'Ufficio.

7. Rileva il Collegio in via pregiudiziale che risulta dall’ordinanza interlocutoria n. 6943/2025, resa dalle Sezioni Unite Civili di questa Suprema Corte, essere stata “sottoposta alla Corte di Giustizia UE questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE «se dalla violazione dell’art. 101 TFUE (e dell’art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell’Euribor oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza».

8. Si appalesa pertanto la necessità di attendere la pronunzia della Corte di Giustizia in argomento.

La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rinvia la cau

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2989/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3758/2022 depositata il 28/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo fosse dichiarata la nullità o inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi del contratto di leasing n. IC 979975 del 19 novembre 2007 per violazione dell'art. 117 D. Lgs. n. 385/93, ovvero la nullità delle stesse ai sensi degli artt. 1346 e 1419 cod. civ., ed altresì fosse dichiarata la mancata indicazione del tasso nelle scritture integrative del 5 agosto 2008 e del 2 gennaio 2009 in violazione dell'art. 117 citato, con conseguente declaratoria della non debenza di interessi, ovvero con determinazione del saggio di interesse applicabile in loro sostituzione ai sensi dell'art. 117 citato, sulle rate scadute ed a scadere. In subordine, chiedeva dichiararsi l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] nella quantificazione delle rate scadute ed a scadere e della relativa indicizzazione, per violazione dell'art. 117 citato e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia ovvero per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con determinazione delle corrette modalità di adempimento e condanna della convenuta alla restituzione o corresponsione, se del caso a titolo di risarcimento del danno, di una somma quantificata in euro 356.747,67. [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva, altresì, che fosse anche dichiarata: a) l'usurarietà delle condizioni economiche determinate dalla convenuta a decorrere dal 1° luglio 2011 per superamento dei tassi soglia vigenti all'atto della modifica unilaterale, con condanna alla restituzione degli interessi da tale data corrisposti; b) la nullità della pattuizione dell'interest rate floor implicito nella clausola di cui all'art. 3 del contratto di leasing per inosservanza della normativa di cui al D. Lgs. n. 58/1998, o, in subordine, l'inadempimento della convenuta agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui al d.lgs. citato ovvero ai principi di correttezza e buona fede, con condanna della convenuta alle conseguenti restituzioni o al risarcimento del danno; chiedeva, infine, dichiararsi l'illegittimo addebito dei canoni di prelocazione, con le conseguenti restituzioni o risarcimento del danno. 1.1. A fondamento delle proprie domande esponeva la società attrice: -) di essere subentrata alla società Emmeti nel contratto di leasing n. IC 979975 del 19 novembre 2007 con [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]) avente ad oggetto un immobile da edificare a Fontanafredda (PN), per un valore preventivato di euro 7.500.000,00 e di aver successivamente, mediante due scritture private, ottenuto una riduzione dell'importo finanziato ed un nuovo piano finanziario; -) che [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato una modifica al costo base imponibile del contratto, con conseguente rideterminazione dei canoni, dovuta alla capitalizzazione delle imposte ipotecarie e catastali anticipate dalla medesima [OSCURATO:PERSONA]; -) di avere, essa [OSCURATO:SOCIETA], sottoposto il rapporto contrattuale a verifica matematico-finanziaria, il che faceva emergere diversi rilievi, attinenti: a) al tasso nel contratto e nelle scritture integrative, in quanto –in relazione al contratto - pattuito come tasso nominale e non effettivo, e comunque in quanto errato per essere ricostruibile nella misura del 5,009% rispetto al 4,900% indicato in contratto, ed in quanto –in relazione alle scritture private integrative – non indicato nelle stesse, pur essendo variate le condizioni economiche iniziali e pur risultando il tasso effettivo ricostruibile (rispettivamente del 5,428% e del 5,430%) superiore a quello del contratto originario, in violazione dell'art. 117 TUB; b) al superamento del tasso soglia usura all'atto della capitalizzazione dell'onere fiscale anticipato da UCL, in quanto, al momento della capitalizzazione il tasso effettivo del contratto (TEG) era del 5,43% rispetto ad un tasso soglia usura (TSU) del 5,36%, in violazione dell'art. 1815 cod. civ.; c) all’indicizzazione all'Euribor, essendo divergente il tasso base del parametro di indicizzazione (4,2%) rispetto al parametro effettivamente vigente (4,50%) ed essendo detto parametro indeterminato/indeterminabile in relazione alla decisione 4 dicembre 2013 della Commissione Europea, ai sensi degli artt. 1346 e 1419 c.c., con conseguenti addebiti superiori al dovuto; d) all’ interest rate floor implicito, avendo UCL inserito nel contratto un tasso minimo, cioè un floor, equivalente ad un derivato di copertura del rischio, per UCL, di riduzione dei tassi, senza l’osservanza della normativa di cui al D. Lgs. n. 58/1998, con conseguente nullità dello stesso e diritto alla ripetizione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], delle somme addebitate in virtù dell’applicazione del derivato, ovvero alla corresponsione delle stesse a titolo di risarcimento del danno, per inosservanza della sopra citata normativa; e) ai canoni di prelocazione, avendo le parti pattuito, all'art. 8 delle condizioni generali di contratto, canoni di prelocazione basati sugli esborsi della concedente, che quest'ultima aveva conteggiato anche sull'IVA, pur non essendo questa un costo per la società di leasing, ma una mera partita di giro, il che aveva comportato un maggior addebito, a danno di [OSCURATO:SOCIETA], di euro 18. 960,81. Da tali criticità, e dalle relative conseguenze in diritto, parte attrice ne traeva le conseguenze in punto di somme che dovevano alla stessa essere riconosciute e formulava le domande introduttive del giudizio. Si costituiva, resistendo, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. Con sentenza n. 6529/2021 il Tribunale di Milano rigettava le domande proposte dalla società attrice, condannandola alla rifusione delle spese processuali. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 4. Con sentenza n. 3758/2022 la Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame, confermando integralmente la sentenza di prime cure. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 6. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La società ricorrente (a mezzo di nuovo difensore, costituitosi in sostituzione del precedente, che aveva rinunciato al mandato) e la società resistente hanno depositato rispettive memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 117, commi 4 e 6, d.lgs. n. 385/1993 (TUB) e per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 (travisamento della prova) per aver escluso che, in una fattispecie riguardante un contratto di leasing immobiliare e due scritture di rettifica dello stesso modificative del piano finanziario, il tasso leasing applicato fosse superiore a quello pattuito e mancante nelle scritture integrative, e per aver affermato che nelle indicate scritture vi fosse analitica precisazione di tutte le condizioni relative al piano di finanziamento e che fossero così assolte le esigenze di trasparenza e chiarezza poste dal citato art. 117. 2. Con il secondo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt.1, comma 1, D.L. 394/2000,convertito in L. 24/2001, 644 c.p. e 1815 c.c., 118 D.lgs. n. 385/93, là dove ha affermato che “l'apprezzamento dell'usurarietà del tasso andrebbe comunque operato con riferimento alla data di stipulazione del contratto e non a partire dalla intervenuta variazione, dal marzo 2011, del piano finanziario e della misura dei canoni per effetto delle nuove disposizioni in materia tributaria”. 3. Con il terzo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 1349 c.c., 1418, c.c., art. 101 e 102 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea TFUE, art. 53 accordo EEA Agreement on the [OSCURATO:PERSONA], art. 2 legge n. 287/1990, art. 15 lett. C Direttiva Europea 2014/104/UE, art. 16 del Regolamento CE n. 1/2003, art.117 TUB, e per manifesta illogicità e contraddittorietà ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, per non aver ritenuto (pag. 12) che, in una fattispecie riguardante un contratto di leasing immobiliare, l'Euribor non consenta, come parametro, anche a causa del mancato riferimento all'anno civile o commerciale, la determinazione del tasso di interesse, a causa delle intese manipolative che l'hanno interessato per il periodo dal 20.9.2005 al 30.5.2009,come accertato dalla Commissione dell'Unione Europea con decisione del 4.12.2013 e per aver, di conseguenza, affermato che “attraverso il richiamo al parametro dell' Euribor, il tasso di interesse sia oggettivamente determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro inconfutabile” e che “le norme antimonopolistiche si applicano esclusivamente agli imprenditori commerciali e non anche ai singoli utenti”. 4. Con il quarto motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1, comma 2- ter lett. a) e 23 D. Lgs.58/1998, reg. Consob n. 16190 del 29.10.2007, artt. 1362, comma 1, 1363, e per manifesta illogicità e contraddittorietà ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, per aver affermato che, in una fattispecie riguardante un contratto di leasing immobiliare, la previsione contrattuale di una clausola floor, in base alla quale il tasso di interesse non sarebbe mai stato inferiore allo 0,75%, non determina alcun trasferimento del rischio ma si limita ad introdurre nel contratto una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse e non costituisce uno strumento finanziario derivato. 5. Con il quinto motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1362, comma 1, 1363, 1366, 1369, 1370, 1422 c.c. e per manifesta illogicità e contraddittorietà ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, per aver affermato che, in una fattispecie riguardante un contratto di leasing immobiliare, i canoni di prelocazione calcolati anche sugli esborsi sostenuti dalla concedente per Imposta sul [OSCURATO:PERSONA] (IVA) costituiscano, per detta parte, una remunerazione a fronte degli anticipi sulle attività costruttive. 6. Con il sesto motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 61 c.p.c. e 2697 e per irragionevolezza ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per aver ritenuto - in una fattispecie riguardante un contratto di leasing immobiliare con contestazione di erroneità/mancanza del tasso leasing ed indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche - in presenza di perizie di parte oggetto di reciproche contestazioni - legittimo e ragionevole non dare ingresso a [OSCURATO:PERSONA] d'Ufficio. 7. Rileva il Collegio in via pregiudiziale che risulta dall’ordinanza interlocutoria n. 6943/2025, resa dalle Sezioni Unite Civili di questa Suprema Corte, essere stata “sottoposta alla Corte di Giustizia UE questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE «se dalla violazione dell’art. 101 TFUE (e dell’art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell’Euribor oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza». 8. Si appalesa pertanto la necessità di attendere la pronunzia della Corte di Giustizia in argomento. La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la cau
Sentenza Cassazione n. 34891/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris