CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 540/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Milano il11/05/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine digiorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 23294/2023Numero sezionale 424/2026Numero di raccolta generale 13285/2026Data pubblicazione 08/05/2026legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]