CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 22065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9779-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9779/2022 Cron. Rep. Ud. 21/06/2023 CC - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 33266/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/11/2021 R.G.N. 196/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza del 10 novembre 2021 n. 33266, questa Corte ha rigettato il primo motivo (di inammissibilità dell’appello) e accolto il secondo (di violazione degli artt. 1375 c.c. e 41 Cost. per erronea esclusione di giustificatezza del recesso intimato per soppressione della posizione lavorativa a causa di esigenze organizzative e motivi economici), con assorbimento del terzo (quantum dell'indennità supplementare riconosciuta) del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, che, riformando la sentenza di primo grado (la quale aveva invece ritenuto il contrario), aveva dichiarato illegittimo il recesso intimato dalla società al proprio dirigente [OSCURATO:PERSONA], condannandola al pagamento dell’indennità supplementare in misura di venti mensilità di retribuzione; 2. per quanto ai presenti fini interessa, a fronte dell’indicazione di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di “intimato” nell’intestazione in epigrafe, l’ordinanza ha dato atto, all’ultimo alinea del “Rilevato che”, della resistenza al ricorso di “Cannavò con controricorso”; 3. con atto notificato l’8 aprile 2022, il dirigente ha proposto ricorso per revocazione con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso; 4. ravvisata la configurabilità di un er rore revocatorio, con ordinanza interlocutoria del 7 febbraio 2023, questa Corte ha rimesso, ai sensi degli artt. 380bis e 391 bis , quarto comma c.p.c., la causa alla sezione ordinaria, la cui trattazione davanti ad essa è stata fissata all’odierna adunanza camerale; 5. entrambe la parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente esclusi i presupposti per la discussione della causa in pubblica udienza, richiesta dal suo difensore, il ricorrente ha dedotto – con il primo e il secondo motivo – la revocabilità della sentenza per violazione degli artt. 391bis, 395 n. 4 c.p.c. e nullità della sentenza per violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., per avere – con l’indicazione, all’ultimo alinea del “Rilevato che”, di resistenza al ricorso di “Cannavò con controricorso” e invece, nell’intestazione in epigrafe, del medesimo come “intimato” – la Corte di legittimità dato atto dell’esistenza di un fatto (la resistenza dell’intimato con controricorso, sul presupposto della compiuta notificazione del ricorso per cassazione, richiesta il 22 dicembre 2016 nel domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Milano, via Besana n. 2), in realtà inesistente (non avendo il predetto resistito con controricorso, posto che detta notifica non è mai stata compiuta, per il trasferimento di studio dell’avvocato dal 3 agosto 2016 in Milano via Caravaggio 17). E ciò per effetto di un errore di fatto percettivo, consistito nella svista evidente della ricevuta di ritorno allegata al ricorso, prodotta in atti, attestante la mancata consegna del plico, depositato presso l’ufficio postale, “per irreperibilità del destinatario”, con diciture prestampate sulla cartolina (non compilate), funzionali ad una notificazione (ai sensi dell’art. 143 c.p.c.), esigenti formalità specifiche e diverse, neppure menzionate; 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati; 3. è noto come l’errore di fatto, che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, consista in un’erronea percezione dei fatti di causa, che – oltre a dover rivestire i caratteri di assoluta evidenza e di semplice rilevabilità, sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli di essenzialità e di decisività ai fini della decisione – deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, dovendo incidere unicamente sulla sentenza di legittimità (Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820; Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4686; Cass. 14 settembre 2021, n. 24700; Cass. 17 giugno 2022, n. 19713). Ancora recentemente questa Corte ha ribadito (Cass. 7 giugno 2022, n. 18335) che esso non può invece consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, né in un errore di giudizio o di valutazione (Cass. 11 aprile 2018, n. 8984), dovendo piuttosto manifestarsi in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass. 11 gennaio 2018, n. 442); 3.1. nel caso di specie, si è trattato di una mera svista materiale, che ha indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto decisivo (la compiuta notificazione del ricorso per cassazione), invece esclusa in modo incontestabile (in quanto mancata, per il trasferimento di studio dell’avvocato domiciliatario, destinatario della stessa) da documenti di causa (la ricevuta di ritorno restituita al mittente essendo il destinatario trasferito, con mancata consegna del plico, depositato presso l’ufficio postale, per irreperibilità dello stesso): a monte di ogni apprezzamento relativo alla qualificazione del vizio della notificazione medesima, implicante esso sì una valutazione giuridica, invece insussistente nel mero rilievo della svista;4. una tale valutazione spetta invece a questa Corte, nell’odierna sede rescissoria, a norma dell’art. 402 c.p.c.; 5. occorre allora ribadire il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. E tali elementi consistono: a ) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b ) nella consegna, intesa come raggiungimento in senso lato di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, in definitiva quindi omessa (Cass. s.u. 20 luglio 2016, n. 14916; Cass. 27 gennaio 2017, n. 2174; Cass. 16 febbraio 2018, n. 3816; Cass. 8 settembre 2022, n. 26511). Non attiene invece agli elementi costitutivi essenziali dell'atto il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione sia eseguita: sicché, i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc , o per rag giungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice, a norma dell’art. 291 c.p.c. (Cass. s.u. 20 luglio 2016, n. 14916; Cass. 9 marzo 2018, n. 5663). Pertanto, l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come tale, che, per la fase di consegna, consistono nel raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi eseguita; la notificazione in un luogo diverso dal domicilio eletto, ove l'atto risulti consegnato al destinatario e non restituito al mittente, non è pertanto inesistente, ma nulla ed è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell'intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. 28 marzo 2018, n. 7703); invece, la notificazione di un atto di appello (ma egualmente per la notificazione di un ricorso per cassazione) non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente in rerum natura, ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario; sicché, non è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 156, terzo comma c.p.c., a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati (Cass. 27 giugno 2019, n. 17336; Cass. 28 ottobre 2020, n. 23760) 4.2. nel caso di specie, la notificazione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano pubblicata il 18 luglio 2016, avviata da Montebianco (ora [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. a mezzo del servizio postale il 22 dicembre 2016 per il suo recapito al domicilio eletto in grado di appello da [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in Milano, via Besana n. 2, non è stata compiuta, per il suo trasferimento di studio in Milano via Caravaggio 17 dal 3 agosto 2016: sicché, non essendo stato integrato il requisito costitutivo della consegna, mai avvenuta, la notificazione deve essere ritenuta inesistente; 5. dalle superiori argomentazioni discende allora l’accoglimento del ricorso, con la revoca dell’ordinanza impugnata e, con decisione in sede di giudizio rescissorio, dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione originario, con regolazione delle spese del presente giudizio, secondo il regime di soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; revoca l’ordinanza impugnata e, decidendo in sede di giudizio rescissorio, dichiara inammissibile il ricorso originario e condanna la società alla rifusione, in favore del dirigente, de