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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36832/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto del 15 ottobre 2021 che ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 15 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

La doglianza dedotta risulta comunque priva di specificità, perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata.

2. I restanti due motivi di ricorso, che lamentano un vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e al riconoscimento, invece, della recidiva contestata, risultano manifestamente infondati in quanto, le osservazioni effettuate a pagina 6 della sentenza impugnata anche con specifico riferimento al breve lasso di tempo intercorso tra fine dell'esecuzione della precedente pena e la commissione dell'attuale reato, con tutta evidenza giustificano le conclusioni cui è pervenuto il secondo giudice sotto il profilo sanzionatorio.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, d'altro canto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto del 15 ottobre 2021 che ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 15 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. La doglianza dedotta risulta comunque priva di specificità, perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata. 2. I restanti due motivi di ricorso, che lamentano un vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e al riconoscimento, invece, della recidiva contestata, risultano manifestamente infondati in quanto, le osservazioni effettuate a pagina 6 della sentenza impugnata anche con specifico riferimento al breve lasso di tempo intercorso tra fine dell'esecuzione della precedente pena e la commissione dell'attuale reato, con tutta evidenza giustificano le conclusioni cui è pervenuto il secondo giudice sotto il profilo sanzionatorio. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, d'altro canto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 36832/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris